RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO KITANOVSKA STANOJKOVIC ED ALTRI C. MACEDONIA 13 OTTOBRE 2016, RIC.2319/14 MANCATA TUTELA DELLE VITTIME DI UNA RAPINA RITARDATA ESECUZIONE DELLE PENE DOVERI DI PROTEZIONE DELLO STATO. Rapina in stile Arancia meccanica” lo Stato doveva proteggere le vittime e far eseguire rapidamente le pene. Il 25/10/11 durante una rapina, compiuta da due minorenni armati di martello e con volti coperti da passamontagna, la ricorrente ricoverata per diversi giorni in terapia intensiva per la gravità delle lesioni , le figlie e la sorella furono ferite gravemente. Il marito e padre delle ricorrenti fu brutalmente ucciso. Nel 2013 ci fu la condanna definitiva a 5 e 6 anni di carcere e fu richiesta la carcerazione vista la loro pericolosità sociale. Ciò nonostante per 18 mesi, dopo questa condanna definitiva, malgrado due mandati di arresto nel 2013 e nel 2014 e le numerose sollecitazioni delle vittime ad eseguire la pena, uno dei due continuò a vivere, ai domiciliari, vicino alle vittime, che furono costrette a trasferirsi in Francia. Per 10 mesi non fu possibile trovare un giudice per far eseguire la condanna sino a giungere a questi due mandati. L’arresto e l’incarcerazione sono avvenuti a luglio 2014. Violato l’art. 2 diritto alla vita come più volte ricordato lo Stato ha doveri, postivi e negativi, di cura e prevenzione della vita e dell’incolumità dei cittadini. Non basta adottare leggi penali e sanzioni che abbiano un’efficacia punitiva e deterrente, deve essere anche in grado di farle rispettare rapidamente. Gli stessi tribunali, soprattutto nei casi di omicidio, devono essere in grado di dimostrare la propria capacità di applicare il codice penale, di punire e di far rispettare queste pene, per non diminuire la fiducia del popolo nella giustizia e per garantire il fine primario della pubblica sicurezza. Come sopra esplicato ciò non è avvenuto nella fattispecie, anzi hanno acuito la sofferenza delle vittime. Questa mancanza di diligenza e di prontezza dello Stato hanno reso inefficace il sistema di attuazione delle pene detentive violando gli oneri imposti dall’art. 2 Cedu Zoltai c. Ungheria ed Irlanda del 29/9/15, Silih c. Slovenia [GC] del 29/4/09 ed Akdeniz c. Turchia del 31/5/05 . SEZ. V CASO IRINA SMIRNOVA C. UCRAINA 13 OTTOBRE 2016, RIC.1870/05 COMUNIONE ESTORSIONE E STALKING VIOLENZA DOMESTICA ONERI DI TUTELA DELLO STATO. Lo Stato deve fornire misure e rimedi procedurali per tutelare le vittime di violenza. Proprietaria da quarant’anni di un appartamento, di cui la metà era intestata al figlio, che, nel 2001, senza avvertirla e senza il suo previo consenso, cedette la sua parte ad A.N. con una donazione, convalidata da un notaio e V.S. cui fu ceduta in cambio di un’altra proprietà, che a sua volta la cedette ad A.N. pochi anni dopo. Da allora è iniziato il calvario dell’anziana ricorrente vittima di angherie e violenze fisico-morali per estorcerle la sua metà. La polizia non arrestò i due perché a loro avviso era una vicenda privata. Solo nel 2012 furono condannati a pene severe per estorsione ed ad indennizzare l’anziana, malgrado avesse provato che erano una banda criminale volta ad estorcere le proprietà altrui con mezzi analoghi a quelli usati contro di lei. Lo Stato ha ravvisato una violazione degli articolo 3 divieto di tortura, di trattamenti degradanti ed inumani ed 8 Cedu per i medesimi motivi. Se da un lato non si può pretendere l’intervento della polizia per risolvere liti bagatellari tra vicini, questa ha il dovere d’intervenire nei casi di serie e comprovate minacce all’incolumità altrui. Inoltre lo Stato deve vigilare affinché i sistemi penale e giudiziario agiscano efficacemente e prontamente per punire queste violenze con pene rapide e deterrenti. Infine aveva il dovere di adottare mezzi procedure civili, ingiunzioni, ordini di allontanamento per tutelare la pacifica convivenza tra i comproprietari, tanto più che era stata dimostrata l’associazione a delinquere dietro a queste violenze. Lo Stato è responsabile di tutti questi inadempimenti e per non aver impedito che questi trattamenti degradanti subiti dalla donna influenzassero in modo sproporzionato e negativo la sua vita domestica B. ed altri c. Croazia del 15/12/15 e Sodermann c. Svezia [GC] del 2013 .Questi doveri di protezione sono sanciti anche dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del COE numero 5/02 protezione contro la violenza sulle donne . SEZ. III IGLESIAS CASARUBBIOS E CANTALAPIEDRA IGLESIAS 11 OTTOBRE 2016, RIC.23298/12 PAS DIVORZIO AUDIZIONE DI MINORI. Il giudice deve sentire i minori in tutti i casi previsti dalla legge. Malgrado le leggi interne e l’art. 12 Convenzione dell’ONU sulla tutela dei fanciulli riconoscesse a due delle ricorrenti, figlie all’epoca minori della terza ricorrente, fu ripetutamente loro negato il diritto ad essere sentite nella causa di separazione e poi di divorzio dei genitori e nella successiva decisione di toglierle alla madre per affidarle al padre, da loro accusato di violenze morali, fisiche e di abusi sessuali. Il contrasto tra i genitori con pesanti accuse reciproche Pas, manipolazione delle figlie, violenza domestica, lesioni personali etc. era talmente grave che la famiglia fu affidata ai servizi sociali ed ai genitori fu imposto un percorso terapeutico-rieducativo. La CEDU ha ravvisato in questo persistente rifiuto una lesione dell’equo processo delle minori era loro diritto essere sentite come da loro rimarcato le decisioni che le riguardavano erano state prese sulla base di testimonianze di terzi, ma nessuno le aveva interpellate sui rapporti col padre da loro accusato di violenze ed abusi sessuali . I giudici hanno rifiutato di sentirle ignorando le loro lettere e le Corti superiori avevano il dovere di vagliare più attentamente il ricorso presentato dalla madre nel loro interesse malgrado disposizioni di legge, anche interne, prevedessero la loro audizione sono state private di questo diritto Sahin c. Germania [GC] del 2003 ed Artico c. Italia del 13/5/80 .