RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 634, C-549/14 7 SETTEMBRE 2016 APPALTI DIVIETO DI RINEGOZIAZIONE DELL’OFFERTA. Principio di parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso – Difficoltà di esecuzione – Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità – Transazione – Riduzione della portata del contratto – Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita – Modifica sostanziale di un appalto – Giustificazione basata sull’opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole. L’art. 2 Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall’ esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale appalto. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà. Ribadito un principio di diritto consolidato sull’estensione dell’obbligo di gara conseguente al c.d. divieto di rinegoziazione dell’offerta non può essere apportata, in via di trattativa privata tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, una modifica sostanziale di un appalto pubblico dopo la sua aggiudicazione in tal caso, infatti, deve darsi luogo ad una nuova procedura di aggiudicazione vertente sull’appalto così modificato. Diverso è il caso se questa modifica era stata prevista dalle clausole dell’appalto iniziale. Inoltre < < occorre constatare che né il fatto che una modifica sostanziale dei termini di un appalto pubblico sia motivata non già dalla volontà deliberata dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario di rinegoziare i termini di tale appalto, bensì dalla loro volontà di trovare una composizione transattiva a fronte di difficoltà oggettive incontrate nell’esecuzione di detto appalto, né il carattere obiettivamente aleatorio di talune realizzazioni possono giustificare il fatto che tale modifica sia decisa senza rispettare il principio di parità di trattamento di cui devono potersi giovare tutti gli operatori potenzialmente interessati a un appalto pubblico> > . Questo divieto prevede un’eccezione se sono rispettate tre condizioni si verta in materia di appalti aventi oggetti particolari ed aleatori la possibilità di modifica sostanziale sia stata espressamente prevista dal bando di gara e dai documenti ad esso allegati sia rispettata la parità di trattamento fra imprese attraverso la predeterminazione delle modalità applicative di tali adeguamenti. Se non sono rispettati questi criteri il bisogno di apportare una modifica sostanziale all’appalto comporta la necessità di procedere ad una nuova aggiudicazione dello stesso EU C 2013 736, 2010 182,2008 351 e 2004 236 . EU C 2016 412, C-479/14 8 GIUGNO 2016 DONAZIONI DI BENI SITI ALL’ESTERO DEDUZIONI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI. Imposta sulle donazioni – Donazione di un immobile situato nel territorio nazionale – Normativa nazionale che prevede una deduzione più elevata per i residenti rispetto ai non residenti – Esistenza di un regime opzionale che consente a qualsiasi persona domiciliata in uno Stato membro dell’Unione europea di beneficiare della deduzione più elevata. Gli artt. 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che preveda, per le donazioni tra non residenti, in mancanza di una specifica richiesta da parte del beneficiario, il ricorso ad un metodo di calcolo dell’imposta mediante l’applicazione di una deduzione fiscale ridotta. Tali articoli ostano altresì, e in ogni caso, ad una normativa nazionale che preveda, su istanza di tale beneficiario, il ricorso ad un metodo di calcolo dell’imposta mediante l’applicazione della deduzione più elevata applicabile per le donazioni in cui sia parte almeno un residente, laddove l’esercizio di una simile opzione da parte del beneficiario non residente implica il cumulo, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per la donazione considerata, di tutte le donazioni ricevute da tale donatario dalla medesima persona nel corso dei dieci anni precedenti e dei dieci anni successivi a detta donazione. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati enunciati dalle EU C 2015 632, 2013 117, 2010 100 e 148.