RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO AHMED C. REGNO UNITO 29 SETTEMBRE 2016, RIC.57645/14 IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE E DELLA GIURIA PEDOFILIA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E/O RELIGIOSA PROCESSO MEDIATICO. La CEDU detta le linee guida sull’imparzialità delle Corti e delle giurie. Fu condannato a 19 anni di prigione per aver abusato sessualmente di minori con altre 10 persone. Il processo ebbe vasta eco mediatico anche per l’interessamento di due partiti politici dettero una dimensione razziale al processo evidenziando possibili discriminazioni dato che gli accusati, al contrario delle vittime, erano tutti di origine asiatica e musulmani. I giurati che avevano dimostrato simpatie per questi partiti furono esclusi, ma nonostante ciò un europarlamentare anticipò il verdetto su Twitter e FB ed altre indiscrezioni furono pubblicate sulla pagina web di un gruppo di estrema destra. Appellò la condanna, ma non emersero elementi che inficiassero il corretto comportamento della giuria e l’imparzialità sia della giuria che della Corte nulla provava che un giurato avesse violato il segreto istruttorio, semmai la giuria poteva essere stata accidentalmente intercettata da chi era fuori dall’aula in cui era riunita. La CEDU ha dichiarato manifestatamente infondate le doglianze del ricorrente il suo processo è stato equo perché non c’è nulla che provi la parzialità del giudice e che la fuga di notizie sia addebitabile a qualche giurato. La CEDU ha così confermato le conclusioni della CDA e della Commissione di revisione dei casi penali, incaricata da quest’ultima Corte d’indagare sull’accaduto detta fuga di notizie . Gli obblighi d’imparzialità, autonomia ed indipendenza gravano tanto sui giudici che sui membri della giuria. La definizione d’imparzialità, nei suoi due aspetti di soggettiva ed oggettiva, è fornita dalla GC nel caso Morice c. Francia nella rassegna del 24/4/15 , in cui si nota come non ci sia un confine preciso tra l’imparzialità soggettiva e quella oggettiva il giudice e la Corte si presumono imparziali sino a prova contraria e si dovrà determinare se, a prescindere dalla condotta del giudice, ci sono fatti accertabili che fanno insorgere dubbi sull’imparzialità della Corte . Nel nostro caso la CEDU ribadisce come siano state rispettate le garanzie processuali. Più precisamente il processo aveva beneficiato di sei garanzie tali da fugare dubbi sull’imparzialità della giuria il giudice ha lavorato serenamente come detto aveva escluso dalla giuria chi apparteneva ai partiti a sfavore degli imputati le sue indicazioni erano molto chiare e sono state riprese dalla giuria come dimostra la sequenza delle note e dei verdetti di quest’ultima le sentenze di assoluzione erano state emesse prima che si pronunciasse la giuria ed i verdetti erano in linea e coerenti con le prove prodotte ed acquisite in giudizio. La procedura stessa escludeva rischi di parzialità offrendo altre sei garanzie l’imparzialità oggettiva della giuria era desunta dal giuramento prestato, dall’isolamento in cui i giurati avevano deliberato ed erano restati per evitare rischi di essere influenzati nel valutare le prove da giudizi esterni, soprattutto quelli dei media e dei social networks il giudice era stato in grado di accertare eventuali < < cattive condotte> > e di rispondere dopo i primi tweets, aveva saputo dirigere ed avvalersi della Commissione di revisione che, a sua volta, aveva saputo attingere alle risorse della polizia per assemblare le prove necessarie per assistere sia il ricorrente che la CDA il controllo esercitato nel decidere il caso, dirigere la Commissione ed ordinare nuove indagini eventualmente necessarie alla luce dei risultati della sua inchiesta aveva respinto le doglianze del ricorrente quando, applicando la prassi interna sull’acquisizione delle prove, erano risultate infondate Mustafa Abu Hamza c. Regno Unito del 18/1/11 . SEZ.I CASO PAPAVASILAKIS C. GRECIA 15 SETTEMBRE 2016, RIC.66899/14 OBIEZIONE DI COSCIENZA PER CREDO RELIGIOSO SERVIZIO CIVILE ESCLUSIONE. Lo Stato deve rispettare le convinzioni ideologiche e religiose e tutelare l’obiezione di coscienza. Classico caso di obiezione di coscienza essendo stato educato dalla madre secondo i dettami della sua religione Testimoni di Geova era contrario alla violenza, all’uso delle armi ed alla guerra, perciò chiese di essere esonerato dal servizio miliare e di essere destinato, invece, al servizio civile. Tutti i ricorsi furono vani fu condannato per insubordinazione. La CEDU, nel rilevare una deroga all’articolo 9 Cedu, evidenzia come il confine tra le garanzie previste da questa norma e dall’articolo 8 sia labile, perché imporre ad un soggetto una scelta contraria alla propria coscienza articolo 9 è una violenza che attiene anche alla sfera privata dell’individuo tutelata dall’articolo 8 a tutti deve essere concesso di proteggere le proprie scelte ideologiche. La prassi della CEDU sostanzialmente si è fondata sull’obbligo di effettuare il servizio militare e sulle lacerazioni subite dalla sfera personale dell’interessato che non ha potuto far valere le proprie convinzioni, anche religiose, non essendo previste procedure per difenderle. Nella fattispecie, invece, è stato proposto di prestare un servizio civile di durata superiore alla naja, ma il soggetto è stato condannato da una commissione militare che < < non ha rispettato l’efficienza procedurale e l’uguaglianza> > stabilite dalla legge interna che regola la materia Bayatyan c. Armenia [GC] del 2011 e Savda c. Turchia del 12/6/12 . Si ricordi che l’obiezione di coscienza a livello internazionale è regolata dalla Raccomandazione del Consiglio dei ministri del COE numero 8/87. Inserito nei factsheets Coscentious objectionumero