RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

SEZZ. IIII e II CASI HERNANDEZ ROYO C. SPAGNA E NICHIFOR C. MOLDAVIA 20 SETTEMBRE 2016, RICC.16033/12 E 52205/10 REVISIONE DELL’ASSOLUZIONE PER NUOVE PROVE MANCATA NUOVA AUDIZIONE DELL’IMPUTATO QUERELA DI FALSO E PRESCRZIONE DELL’AZIONE. Viola l’equo processo ignorare una querela di falso sulla prova fondamentale del giudizio, mentre non vi è alcuna deroga se l’imputato rinuncia a presenziare all’udienza di revisione della condanna. Nel primo i ricorrenti assolti con formula piena dalle accuse di frode e di falsificazione di documenti privati, relativi alla vendita di un’auto, furono condannati in appello sulla scorta dell’accettazione della richiesta dell’acquirente aveva impugnato col PM l’assoluzione di acquisire due nuove testimonianze. I ricorsi contro la condanna, anche presso la Consulta, furono vani. I testi erano stati sentiti alla presenza di uno solo degli imputati ricorrenti e non era stata data loro la possibilità di controinterrogarli, né erano state valutate nuovamente tutte le prove del primo grado per le Corti interne ciò era compatibile con i principi costituzionali relativi alla revisione in appello delle sentenze di assoluzione. Nel secondo il ricorrente ha una srl detenuta in pari percentuale con un altro socio che lo fece estromettere con la scusa che non aveva versato la sua quota di capitale. In prime cure l’azione fu dichiarata irricevibile perché prescritta, in appello le richieste del socio furono accolte sulla scorta di un verbale di assemblea contro cui il ricorrente ha proposto invano una querela di falso firma falsa . Tutti i tentativi di annullare questa decisione furono vani. Nel primo la CEDU ha escluso la deroga all’articolo 6, perché i ricorrenti hanno rinunciato al loro diritto di essere presenti all’udienza d’appello e di contestare le nuove prove Kashelev c. Estonia del 26/4/16 . È palese, invece, la violazione dell’equo processo nell’altro caso i giudici interni avrebbero dovuto accorgersi degli aspetti problematici del procedimento, ipotizzando l’irregolarità del verbale contestato Lebedinschi c. Moldavia nella rassegna del 19/6/15 . Infatti era stato prodotto dopo la prescrizione del procedimento avrebbero dovuto prendere in debita considerazione la querela di falso del ricorrente data la rilevanza economica del documento lesione dei suoi diritti economici la deroga all’articolo 1 protocollo 1 risulta assorbita da questa violazione . SEZ. IV CASO LIGA PORTOGUESA DE FUTEBOL PROFISSIONAL C. PORTOGALLO 17 MAGGIO 2016, RIC.6487/11. CLAUSOLE VESSATORIE TUTELA DEL LAVORO IMPARZIALITÀ DEI GIUDICI EQUO PROCESSO. Liga vs Portogallo 3-2. Chi ha deciso la sentenza impugnata non può decidere il gravame, le prove si discutono in aula e la S.C. doveva notificarle il ricorso d’ufficio alla Consulta. Un giocatore professionista impugnò vittoriosamente in tutti i gradi di giudizio due clausole del contratto collettivo sulla rottura dei rapporti col proprio club, considerate vessatorie perché limitavano la libertà di lavoro. La Liga ricorse alla Consulta, ma il relatore del ricorso era un giudice della Cassazione che aveva emesso la sentenza di annullamento delle clausole nel 2007, onde per cui ne contestò l’imparzialità il ricorso fu rigettato così come le accuse di parzialità perché il petitum delle due liti era diverso. Si lamentò anche del difetto di notifica relativo ad alcuni documenti depositati nel fascicolo d’ufficio, del fatto che la lite era stata decisa d’ufficio senza la discussione tra le parti e della parzialità dei giudici. Come detto nel titolo la CEDU ha ravvisato la violazione dell’equo processo in due dei quattro motivi sollevati dalla Liga. Infatti sono state rigettate le doglianze sulla mancata notifica dei documenti, perché le regole procedurali del giudizio non prevedono tale obbligo e quelle sul mancato accesso alla giustizia in ragione dei ricorsi respinti ha potuto esercitare le proprie garanzie processuali. Discorso diverso per le censure sulla parzialità del giudice, sulla decisione emessa d’ufficio e sull’eccessiva durata delle varie fasi del giudizio da qua. Nel primo caso la CEDU ricorda che l’imparzialità ai sensi dell'articolo 6 § 1 della convenzione deve essere valutata secondo un duplice approccio il primo è per cercare di determinare la convinzione personale di questo o quel giudice in tale occasione il secondo per garantire che offriva sufficienti garanzie per escludere eventuali dubbi a questo proposito legittimo Gautrin e altri c. Francia, 20 maggio 1998 . Il discrimen è se l’apprensione dell’interessato può essere obiettivamente giustificata, fermo restando che le censure di parzialità vanno valutate caso per caso. I giudici hanno l’obbligo di evitare possibili incompatibilità come rivestire il ruolo di giudice in un grado e di relatore o presidente nell’altro od in altro giudizio connesso al primo, come nella fattispecie Karabdić c. Croazia del 5/2/09 . La S.C., poi, aveva la facoltà ex lege di sollevare d’ufficio alla Consulta una questione di diritto, ma contestualmente aveva il dovere di notificare questa sua decisione al ricorrente sì da potergli far esercitare il suo diritto al contraddittorio e le altre garanzie processuali Čepek v. Repubblica Ceca del 5/9/13 .