RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 645 , C-255/15 8 SETTEMBRE 2016 MONOPOLIO LICENZE PER GIOCO D’AZZARDO ITALIA Libertà di stabilimento– Giochi d’azzardo– Restrizioni– Motivi imperativi di interesse generale– Proporzionalità– Appalti pubblici– Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria– Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti– Applicabilità. La Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione. L’articolo 49TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ennesima sentenza della CGUE sull’esegesi delle LL. n. 44/12 e n. 246/06 e più precisamente sui requisiti previsti dal c.d. Bando Monti del 2012. La pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria il titolare di una filiale di una società di scommesse maltese ricorse contro il sequestro preventivo dei beni utilizzati per la gestione della sua attività, asseritamente svolta in assenza della dovuta concessione statale. Dalle indagini emerse che la società maltese, cui era affiliato, era stata esclusa dal Bando del 2012 per non aver presentato due attestazioni bancarie, non rispettando così i criteri di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 3.2 del bando di gara. < < Secondo il giudice del rinvio, una procedura di gara che pone in concorrenza operatori di gioco d’azzardo con sede in diversi Stati membri, come quella oggetto del procedimento principale, avrebbe dovuto necessariamente rispettare l’articolo 47 della direttiva 2004/18, che prevede la possibilità di valutare la capacità economica e finanziaria degli operatori economici mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice .L’imposizione, da parte delle autorità italiane, di rigidi requisiti di partecipazione alla gara avrebbe dovuto necessariamente conciliarsi con il principio della massima partecipazione alla gara, dovendosi garantire a ogni interessato la possibilità di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi documento, diverso da quelli richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, considerato idoneo> > . Il Giudice di rinvio ha quindi sollevato una pregiudiziale per comprendere se i limiti imposti dalle richiamate norme erano compatibili col diritto dell’UE e se fosse applicabile o meno detto articolo 47, alla quale la CGUE ha risposto come in epigrafe. Le restrizioni alla libertà di stabilimento finalizzate alla lotta alla criminalità ed alla ludopatia sono lecite e < < l’obbligo di fornire dichiarazioni provenienti da due istituti bancari è manifestamente atto a garantire che l’operatore economico possegga una capacità economica e finanziaria che gli consenta di far fronte agli obblighi che potrebbe contrarre nei confronti dei vincitori delle scommesse> > . I principi di diritto, la prassi e le norme sottese alla fattispecie sono state meglio descritte nelle EU C 2016 60 e 72, 2015 25 rispettivamente nel quotidiano del 29/1/16 e nelle rassegne del 5/2/16 e del 23/1/15. EU C 2016 630, C-182/15 6 SETTEMBRE 2016 CITTADINANZA DELL’UE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE MAE ESTRADIZIONE. Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione–– Ambito di applicazione del diritto dell’Ue– Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione– Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri– Restrizione alla libera circolazione– Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità– Proporzionalità– Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta di Nizza. Gli artt. 18 e 21TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale. Nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta di Nizza. La libertà di circolazione delle persone può essere soggetta a restrizioni purchè abbiano una base legale e giuridica, siano proporzionate e finalizzate a conseguire uno scopo legittimo come evitare di lasciare impunito chi abbia commesso un reato. L’estradizione è il mezzo per conseguire tale fine. Non vi è, però, discriminazione circa la diversa tutela accordata da uno Stato membro ai propri cittadini rispetto a quelli di altri paesi dell’UE o di paesi terzi può punire i propri cittadini per reati gravi commessi all’estero, senza bisogno di estradarli, ma è incompetente quando questi non sono né l’autore nè la vittima l’estradizione, perciò, è finalizzata a punire chi fugge all’estero in cerca d’impunità, sottraendosi alla giustizia dello Stato in cui ha commesso il reato e per tutelare le vittime. Ergo sono adeguate e proporzionate a perseguire detto fine le norme nazionali che danno seguito alla richiesta di estradizione per consentire l’esercizio dell’azione penale e/o della sentenza di condanna nello Stato in cui si presume sia stato commesso il crimine. In assenza di tali norme si deve privilegiare lo scambio d’informazioni tra gli Stati anche per consentire al richiedente di emettere un MAE. In ogni caso non può essere concessa l’estradizione se c’è il rischio che l’estradando sia condannato a morte o sottoposto a torture e/o trattamenti degradanti od inumani articolo 3 Cedu per valutare ciò lo Stato deve affidarsi ad elementi oggettivi attendibili, precisi e sempre aggiornati ricavabili da decisioni giudiziarie internazionali CEDU, prassi interna del paese terzo interessato e da decisioni, da relazioni e da altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite EU C 2016 198, 2015 658, 2014 586 e 2011 291 CEDU Saadi c. Italia del 28/2/08 .