RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II CASO KASHLEV C. ESTONIA 26 APRILE 2016, RIC.22574/08 PROVE AMMESSE SOLO IN APPELLO MANCATO CONTRADDITTORIO CONDANNA SU INDIZI. Se l’imputato ha potuto confutarle in primo grado è lecito che le prove siano ammesse, senza controinterrogatorio, in appello. Fu accusato assieme ai complici morti in un incidente stradale di aver partecipato ad una rapina aggravata dalla violenza sulla famiglia cui rubarono un’auto gravi ferite alla testa e lesioni varie con postumi permanenti . I testimoni oculari resero dichiarazioni contraddittorie ed alcuni a favore del ricorrente furono scartati perché ritenuti inattendibili in tribunale alcuni lo riconobbero dal colore degli occhi, ma non ricordavano quello dei vestiti, altri riferirono che era arrivato sul luogo del delitto dopo la rapina. Vista l’impossibilità d’individuarne la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio la sua posizione fu archiviata, in appello fu condannato basandosi su queste testimonianze inattendibili senza dargli la possibilità di controinterrogare i testi. È cruciale per il rispetto dell’equo processo che l’imputato sia presente in udienza, soprattutto ove neghi le accuse, per potere confutare i testimoni anche tramite un controinterrogatorio od un confronto. Nella fattispecie è stata esclusa ogni violazione dell’art. 6 e ritenuta valida la condanna in appello basata sulle prove acquisite in primo grado, perché erano state prodotte in un processo pubblico in cui l’imputato era presente potendo contestarle. Inoltre le Corti avevano rispettato tutte le norme interne, verificato le prove e data una dettagliata motivazione della scelta operata, dell’errore commesso dal Tribunale ed in ogni caso era appellabile presso la S.C. sono state rispettate le sue garanzie processuali Hermi c. Italia [GC] e Sejdovic c. Italia del 2006 e De Lorenzo c. Italia del 12/2/04 .