RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.III CASO ADAM comma SLOVACCHIA 26 LUGLIO 2016, RICcomma 68066/12 INTERROGATORIO DI GARANZIA PRESUNTI ABUSI DELLA POLIZIA ROM. La presunta vittima ha l’onere di provare le asserite violenze, ma non spetta a lei compiere le dovute indagini. Un sedicenne Rom accusò i poliziotti di averlo schiaffeggiato durante la custodia e l’interrogatorio di garanzia avvenuto alla presenza della madre e di un difensore d’ufficio era stato fermato per furto. Lamentò anche che durante il fermo non gli fu fornita né acqua né cibo. Tutte le accuse ai poliziotti furono rigettate in tutti i gradi di giudizio ed anche innanzi alla Consulta. Ricorse alla CEDU lamentando una discriminazione ed un trattamento inumano subito dagli agenti. In primis le norme internazionali che regolano la materia sono state meglio descritte nel caso Koky ed altri c. Slovacchia del 12/6/12. La CEDU ha fatto una netta distinzione riguardo le deroghe all’art. 3 Cedu. Infatti da un lato esclude questa deroga, perché non vi è alcuna prova ed il minore non ha documentato le violenze non aveva ematomi e solo la gola un po’ infiammata , ma dall’altro in modo unanime riconosce questa violazione perché lo Stato non ha fatto un’indagine adeguata per verificare le circostante ed i fatti addotti dal giovane, tanto più che molti elementi sollevavano dubbi sulla sua versione non hanno risolto le contraddizioni anche circa le asserite lesioni riportate dal giovane, non hanno controinterrogato i testimoni, né organizzato un confronto tra il giovane e gli agenti. In breve, tenuto conto della situazione delicata dei Rom in Slovacchia per quanto attiene alla brutalità della polizia sembra che le autorità, anziché attuare tutte le misure che potevano ragionevolmente adottare per far luce sugli asseriti maltrattamenti e sugli atti inumani subiti dal giovane, abbiano delegato a questo ultimo tale compito Nachova ed altri c. Bulgaria [GC] del 2005 e DRAFT OVA A.S. c. Slovacchia nella rassegna del 12/6/15 . Da ciò è discesa la violazione dell’art. 3. Inserito nei factsheest Roma e travallers. SEZ. II CASO KARDOS comma CROAZIA 26 APRILE 2016, RIC.25782/11 ZONA A VINCOLO PAESAGGISTICO-ECOMOSTRO DEMOLIZIONE. L’art. 6 Cedu garantisce l’accesso alla giustizia ed il diritto ad ottenere una pronuncia dalla Corte adita. Ha costruito un residence su un’isola di cui è comproprietario, ma lo Stato ne ha ordinato la demolizione sostenendo che era stato costruito in una zona soggetta a vincoli ambientali e paesaggistici, essendo una riserva protetta. Le sue difese circa il fatto che gli appartamenti erano stati edificati in una zona che non era soggetta a tali vincoli, ma prossima alla riserva, non sono state ascoltate nemmeno dalla Consulta, sì che lamenta un’assenza di rimedi per tutelare i suoi interessi economici. La Consulta ha il dovere di esaminare tutte le accuse che riguardano i diritti fondamentali come quello all’equo processo espressamente tutelato dalla stessa. L’art. 6 Cedu non solo prevede il diritto di accesso, palesemente negato nella fattispecie, ma anche il diritto alla determinazione della lite il giudice adito deve pronunciarsi sulla controversia decidendola. Nel nostro caso il Tar non ha esaminato il merito della vertenza e non determinato il diritto controverso emettendo una pronuncia sul punto. Più precisamente il rifiuto di vagliare le prove e le censure addotte dal ricorrente costituiscono un ostacolo all’accesso alla giustizia. Per ogni altro approfondimento sul punto si veda quanto già esplicato per il caso Vtar c. Croazia nella rassegna dell’8/1/16. Violato l’art. 6 Cedu. SEZ.V CASI HUSEYNLI ED ALTRI AGASIF IBRAHIMOV ED ALTRI comma AZERBAIDJAN 11 FEBBRAIO 2016, RIcomma 67360/11, 67964/11, 69379/11, 69234/11, 69252/11 e 69335/11 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE, DI ESPRESSIONE PENE DETENTIVE ARBITRARIE GARANZIE PROCESSUALI. Arrestare i manifestanti durante la dispersione di una dimostrazione pacifica viola la Cedu e la democrazia. Sono membri di partiti, gruppi e di associazioni all’opposizione e membri del Comitato per la protezione dei diritti dei giovani prigionieri politici. Lamentano di essere stati arrestati e condannati per infrazione amministrative, senza alcun rispetto delle loro garanzie processuali, per impedirgli o per punirli di aver partecipato a manifestazioni pacifiche non autorizzate. Ciò, per la CEDU, è un’interferenza illecita ed arbitraria contraria allo stato di democrazia, perché non solo ha impedito ai ricorrenti di prendere parte ad una manifestazione pacifica, ma anche scoraggiato altri oppositori e la collettività a partecipare a dimostrazioni e più in generale a partecipare ad un dibattito politico aperto. Inoltre sono stati privati della libertà in modo arbitrario, senza alcun fondamento legale e sono stati privati delle garanzie processuali, in primis il diritto all’assistenza legale Kasparov ed altri c. Russia del 3/10/13 e Dvorsky c. Croazia [GC] nella rassegna del 23/10/15 . È una chiara violazione degli artt. 11, 6 e 5 Cedu.