RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 608, C-240/15 28 LUGLIO 2016 ITALIA-SPENDING REVIEW AUTONOMIA ED IMPARZIALITÀ DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE ANR . Reti e servizi di comunicazione elettronica –Imparzialità e indipendenza delle ANR –Diritti amministrativi – Assoggettamento di una ANR alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica, sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle PA. L’art. 3 Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro , come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, e l’art. 12 Direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica direttiva autorizzazioni , devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che assoggetta una ANR, ai sensi della Direttiva 2002/21 ssm , a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale. Pregiudiziale sollevata dal CDS in sede d’impugnazione della sentenza del Tar Lazio del 12/6/13. Infatti l’AGCOM aveva impugnato il suo inserimento nell’elenco, stilato dall’Istat, delle PA assoggettate alla spending review a suo avviso, essendo un’ANR che, ai sensi della direttiva quadro, svolge attività di regolamentazione ex ante del mercato e di risoluzione di controversie tra imprese, non doveva essere soggetta agli artt. 1 commi 2 e 5 L.311/04, 1 comma 65 L.266/05 e 22 comma 1 L.248/06. La CGUE rileva, però, che se da un lato le ANR devono godere di autonomia e d’indipendenza, avendo proprie risorse economiche ed umane, dall’altro, ex art. 3, nulla osta a che siano soggette a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica nonché, in particolare, al controllo parlamentare dei bilanci e, quindi, a dette disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle PA. Queste sono incompatibili con l’art. 3, essendo lesive dell’indipendenza e dell’imparzialità della ANR solo se può essere constatato che esse configurano un potenziale ostacolo a che le ANR interessate esercitino in maniera soddisfacente le funzioni loro assegnate da detta direttiva e dalle direttive particolari oppure che le misure in parola sono contrarie alle condizioni che la direttiva quadro impone agli Stati membri di rispettare affinché sia soddisfatto il grado di indipendenza e di imparzialità delle ANR richiesto da tale direttiva spetta al giudice di rinvio vagliare ciò. Infine i diritti amministrativi che gli Stati membri, in forza dell’art. 12 D.2002/20, possono imporre alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso, al fine di finanziare le attività dell’ANR, devono essere destinati a coprire complessivamente i soli costi amministrativi relativi alle attività tassativamente menzionate da questa norma. Sempre oggi sono state depositate altre due sentenze sull’Italia relative alla tutela dell’ambiente cave usate come discariche EU C 2016 606,C-147/15 e sul diritto alla detrazione dell’IVA ed i suoi profili penali artt. 19 ss, 25 e 39 DPR 633/72, EU C 2016 614,C-332/15 . EU C 2016 612, C-191/15 28 LUGLIO 2016 TUTELA DELLA PRIVACY E DEI CONSUMATORI E-COMMERCE CLAUSOLE ABUSIVE E COMPROMISSORIA. Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri – Condizioni generali contenenti una clausola compromissoria contratto regolato dal diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa – Determinazione della legge applicabile per valutare il loro carattere abusivo nell’ambito di un’azione inibitoria e per il trattamento dei dati personali dei consumatori. I regolamenti CE n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Roma I e n. 864/2007, su quella per le extracontrattuali Roma II , devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l’art. 1 § . 3 di ciascuno di essi, la legge applicabile ad un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22/CE provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori , diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro stipulante contratti mediante e-commerce con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all’art. 6 § .1 Roma II, mentre quella per la valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione di Roma I, indipendentemente dal fatto se è effettuata nell’ambito di un’azione individuale o in quello di un’azione collettiva. L’art. 3 § . 1, Direttiva 93/13/CEE clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il suddetto, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ex art. 6 § . 2 Roma I, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti. L’art. 4 § . 1 Lett. A Direttiva 95/46/CE tutela della privacy, trattamento e libera circolazione dei dati personali deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di e-commerce è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale essa dirige le proprie attività qualora sia accertato che vi procede nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nella fattispecie. Si rinvia, essendo analoghe le considerazioni per questa fattispecie a quelle fatte sull’applicazione di Bruxelles I a casi analoghi al nostro, a quanto già esplicato per le EU C 2015 262, 638 e 639 nel quotidiano del 23/4/15 e nella rassegna del 1/10/15 , 2012 242 e 2002 555.