RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 578, C-542/14 21 LUGLIO 2016 CONCORRENZA FORNITURA DI SERVIZI APPALTI INDENNIZZO RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. Situazione puramente interna – Applicazione di una normativa nazionale analoga – Competenza della Corte – Pratica concordata – Responsabilità di un’impresa per il comportamento di un prestatore di servizi – Presupposti. L’art. 101 § . 1 TFUE deve essere interpretato nel senso che un’impresa può, in linea di principio, essere considerata responsabile di una pratica concordata a causa dell’operato di un prestatore indipendente che le fornisce servizi solo se ricorre una delle seguenti condizioni il prestatore operava in realtà sotto la direzione o il controllo dell’impresa in questione o tale impresa era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti dai suoi concorrenti e dal prestatore e intendeva contribuirvi con il proprio comportamento, od ancora detta impresa poteva ragionevolmente prevedere l’operato anticoncorrenziale dei suoi concorrenti e del prestatore e era pronta ad accettarne il rischio. Non è possibile ipotizzare un legame tra impresa e prestatore di servizi cui si è rivolta come quello tra la stessa ed i suoi dipendenti. In ogni caso è possibile che il prestatore, seppure indipendente, operi sotto il controllo o la direzione della ditta utilizzatrice. Questo sarebbe il caso, ad esempio, nelle circostanze in cui disponga di autonomia e flessibilità limitata o non ne disponga affatto quanto al modo di esercitare l’attività convenuta, ove la sua asserita indipendenza dissimulerebbe un rapporto di lavoro oppure sussistano vincoli organizzativi, economici e giuridici particolari tra il prestatore in parola e chi usa i servizi, al pari delle relazioni tra le società madri e le loro controllate EU C 2013 71 . In questa ottica l’impresa utilizzatrice potrebbe essere ritenuta responsabile per l’operato del prestatore di servizi. Si rinvia a quanto già esplicato per le EU C 2016 42 e 2015 784 nelle rassegne del 12/2/16 e 27/11/15. EU C 2016 559, C-196/15 14 LUGLIO 2016 BRUXELLES I RISARCIMENTO DANNI DA INTERRUZIONE DI RELAZIONI COMMERCIALI-ITALIA. Giudice competente – Nozioni di materia contrattuale” e di materia di illeciti civili dolosi” – Brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo – Azione risarcitoria – Nozioni di compravendita di beni” e di prestazione di servizi”. L’art. 5, punto 3, Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I , dev’essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La dimostrazione volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa. Il punto 1 Lett. B della stessa norma dev’essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come contratti di compravendita di beni se l’obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di prestazione di servizi se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Pregiudiziale sollevata da una corte francese adita da una nota ditta italiana di prodotti caseari. I principi su cui fonda questa decisione sono stati già codificati dalle EU C 2013 860, 490, 2014 148 e 2015 37 nella rassegna del 30/1/15 . Si citi anche la EU C 2016 560,C-230/15 della stessa data sulla concomitante applicabilità agli illeciti derivanti da violazione del copyright delle norme sui fori speciali dettate da Bruxelles I e dalla Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale. Il 28/7/16, poi, la CGUE si pronuncerà sulle C-102/15 e C-168/15 relative rispettivamente all’individuazione del foro ex Bruxelles I competente a decidere le cause di indebito arricchimento ed alla possibilità di ascrivere o meno la responsabilità ed il relativo diritto all’indennizzo allo Stato membro per il fatto che il giudice interno non abbia disapplicato, in sede d’esecuzione di un lobo arbitrale, una clausola abusiva contenuta in un contratto di credito al consumo.