RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 558, C 458/14 e 67/15 14 LUGLIO 2016 BOLKESTEIN CONCESSIONI DEMANIALI PROROGA AUTOMATICA AGLI STABILIMENTI BALNEARI ETC. DIVIETO ITALIA. Appalti pubblici e libertà di stabilimento –Concessioni di beni demaniali marittimi, lacustri e fluviali che presentano un interesse economico – Assenza di procedura di gara. L’articolo 12 § § . 1 e 2 Direttiva 2006/123/CE c.d. Direttiva Bolkestein , relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo. La pregiudiziale è stata sollevata dai Tar Lombardia e Sardegna in seguito ai ricorsi di un’impresa e di alcuni privati che avevano rispettivamente in gestione aree demaniali del Lago di Garda e di spiagge nella provincia di Olbia Tempio erano tra gli imprenditori esclusi dal rinnovo automatico. Si lamentavano anche dell’indizione di gare pubbliche per l’attribuzione anche di aree ricadenti nelle loro concessioni e che gli enti preposti non avevano tenuto conto di eventuali titoli di preferenza da accordare ai precedenti titolari. L’articolo 12 Bolkestein prevede un’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione . Questa norma è stata recepita dall’articolo 16 DL 59/10 c.d. Decreto Bersani vieta il rinnovo automatico e nega ogni vantaggio al precedente titolare della concessione scaduta od a terzi che abbiano un particolare legame con questo. Le LL. 25/10 e 221/12, in deroga a queste disposizioni, rinnovavano le concessioni prima sino al 31/12/15 e poi al 31/12/20 questa proroga era automatica e generalizzata perché riconosciuta anche a chi aveva avuto la concessione senza procedura pubblica. La CGUE rileva come spetti ai giudici interni stabilire, nel rispetto di tale direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per la scarsità di risorse. In questo caso, come detto, non è possibile attuare una proroga automatica, ma si deve procedere ad una selezione pubblica imparziale e trasparente dei candidati. Infine anche se l’articolo 12 consente agli Stati membri di prendere in considerazione, nello stabilire la procedura di selezione, motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati, tutto ciò, tuttavia, non può giustificare una proroga automatica se il rilascio iniziale era avvenuto in assenza di detta selezione. La Corte precisa che in caso di inapplicabilità della Bolkestein e di interesse transfrontaliero certo questo automatismo contrasta con la libertà di stabilimento. Infine rileva che il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto che presenta un interesse transfrontaliero certo doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza EU C 2015 821, 662 e 339 nelle rassegne del 18/12, 9/10 e 19/6/15 EU C 2013 736 e 2008 416 . Da queste e da altre considerazioni sono state desunte le massime in epigrafe. Sempre sull’Italia si noti l’odierna EU C 2016 557, C-271/15 P, in cui è stato confermato il divieto di accesso ad alcuni atti di un procedimento per aiuti di Stato è un gravame della sentenza del TUE per la presunzione di riservatezza, dato che l’Italia non ha provato le sue richieste e la presenza di un interesse pubblico predominate ad accedervi. EU C 2016 564, C-335/15 14 LUGLIO 2016 GIUDICI DONNE INDENNITÀ GIUDIZIARIA CONGEDO PER MATERNITÀ RETROATTIVITÀ SUCCESSIONE DI LEGGI ITALIA. Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento –Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un’indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale – Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1/1/05. L’articolo 119 del Trattato CE divenuto articolo 141 CE , l’articolo 1 della direttiva 75/117/CEE ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile , nonché l’articolo 11, punti 2, Lett. B, e 3, Direttiva 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 § .1 della direttiva 89/391/CEE , devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro interessato non abbia previsto il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione ai quali una magistrata ordinaria aveva diritto prima del suo congedo di maternità, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale, nell’ipotesi di un periodo di congedo di maternità obbligatorio anteriore al 1/1/05, una magistrata ordinaria è esclusa dal beneficio di un’indennità relativa agli oneri che i magistrati ordinari incontrano nello svolgimento della loro attività professionale ciò a condizione che tale lavoratrice abbia beneficiato durante detto periodo di un reddito di importo perlomeno equivalente a quello della prestazione, prevista dalla normativa previdenziale nazionale, che avrebbe percepito in caso di interruzione delle sue attività per motivi di salute, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Pregiudiziale sollevata dal CDS. L’indennità speciale giudiziaria, introdotta dall’articolo 3 L.27/81, non è stata concessa ai congedi di maternità sino 31/12/04, perchè riconosciuta solo con la Legge finanziaria del 2005 la Consulta aveva respinto una qlc su tale norma per infondatezza C.Cost. 295/12 . Pur non citata in sentenza si ricordi la contrastante prassi su tale irretroattività pro CDS 1684/14, 5238/11 contra Tar Lombardia 161/07 e Calabria 309/10 . I principi su cui si basa questa decisione sono stati codificati dalle EU C 1996 46, 2010 386 e 2014 73.