RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO REICHMAN C. FRANCIA 12 LUGLIO 2016, RIC.50147/11 DIRITTO DI CRITICA LIBERTÀ DI STAMPA NOMINA DEL LEGALE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE PRIMA DELLA SENTENZA DI APPELLO. La via penale può essere dissuasiva della libertà d’espressione. Dopo la morte del fondatore, come appurato dal curatore nominato dal tribunale, all’interno di una radio si avviò una secessione durante una riunione il nuovo vicepresidente decise di attribuirsi il controllo della linea editoriale arrogandosi diversi poteri. Il ricorrente, responsabile della radio, durante una trasmissione denunciò la pesante situazione in cui versava la radio dopo la morte del fondatore, cui era dedicata e questa decisione arbitraria. Usò toni duri e fu perciò denunciato e condannato in tutti i gradi di giudizio. Da ultimo il suo ricorso in Cassazione fu respinto per il solo fatto di aver conferito, a tal fine, un mandato speciale al suo legale 2 giorni prima che fosse resa nota la sentenza d’appello. Per la CEDU c’è stata la violazione degli artt. 6 e 10 Cedu. Infatti con questa ultima scelta la S.C. ha dimostrato un eccessivo formalismo privando il ricorrente dell’acceso alla giustizia, violando così l’equo processo. Inoltre il giudice nazionale si è limitato a caratterizzare i soli elementi formali della diffamazione senza contestualizzarla e tenere conto delle scriminanti. Le frasi ritenute diffamatorie erano, invero, state pronunciate da un giornalista nell’ambito di un dibattito generale e d’interesse pubblico sulla libertà di stampa e di critica della situazione interna alla radio. Non è stata fatta alcuna distinzione tra dichiarazione di fatto e giudizi di valore su cui la prassi costante della CEDU fonda il discrimen sulla tutela della libertà d’opinione. Infine constata che la condanna penale è la forma più grave di lesione della libertà d’espressione, tanto più che ci sono altri mezzi d’intervento e di confutazione di queste critiche come adire la via civile . La CEDU, poi, ha più volte ammonito le autorità francesi per l’eccessivo ricorso alla via penale Bertogliati c. Francia del 4/3/00 e Morice c. Francia [GC] nella rassegna del 24/4/15 . SEZ.IV CASO BOBIRNAC C. ROMANIA 12 LUGLIO 2016, RIC.61715/11 TUTELA DEI DISABILI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA. Chi reclama un indennizzo dimostri gli elementi e la prassi favorevole alla base della sua richiesta. All’età di 12 anni lo Stato gli riconobbe un handicap grave di primo grado, sì che la madre stipulò un contratto con l’Autorità nazionale a tutela dei disabili per il rimborso degli interessi di un prestito bancario per ristrutturare casa e renderla conforme alle esigenze del ricorrente. I servizi sociali, cui furono trasferiti i compiti dell’authority, negarono il rimborso ritendendo che non fosse stato debitamente provato, malgrado avesse prodotto tutta la documentazione richiesta. Il disabile agì contro le autorità legali per ottenere il rimborso ed i danni morali il primo fu accolto, l’altro negato ed ogni ricorso contro questa decisione fu vano. La CEDU ha escluso la violazione dell’art. 6 Cedu le Corti interne, pur ravvisando la responsabilità della PA in base a quanto stabilito dal diritto interno, hanno negato il risarcimento per danni morali perché improbato, sì che l’equo processo non risulta leso. Infatti non spetta alla CEDU valutare l’adeguatezza e la proporzionalità delle scelte di politica giudiziaria dei giudici interni, unici tenuti ad interpretare il diritto nazionale la CEDU non deve entrare nel merito di una decisione salvo che essa non violi le libertà fondamentali ed i diritti universali tutelati dalla Cedu v. amplius l’odierna Cupara c. Serbia sulla legittima decurtazione dell’indennità di disoccupazione . Il diritto al risarcimento dei danni morali per la violazione dei doveri della PA o per il ritardo nell’assolvere alle proprie obbligazioni non è assoluto e deve essere debitamente provato da chi lo richiede giudizialmente. Infine la CEDU lamenta che il ricorrente non solo non ha assolto al suo onere della prova innanzi alla Corti interne, ma è venuto meno anche innanzi a lei, perché la domanda era genericamente motivata senza produrre la giurisprudenza interna sulla spettanza atta a desumere un’eventuale violazione della certezza del diritto. SEZ. IV CASO SIRGHI C. ROMANIA 24 MAGGIO 2016, RIC.19181/09 GUIDA IN STATO DI EBREZZA ASSENZA DI UN LEGALE IGNORANZA DELLE ACCUSE PENALI. Chi è fermato deve essere informato sulle accuse mossegli e difeso dal legale. Fu rinviato a giudizio un anno dopo essere stato arrestato interrogato due volte perché ubriaco guidava un trattore rubato negò tutto, affermando di aver accompagnato un collega, si lamentò di non essere stato informato delle accuse a lui rivolte e della possibilità di richiedere un legale. Tutti i ricorsi contro la condanna a sei mesi di carcere furono vani. La legge rumena è troppo restrittiva e viola l’equo processo. Infatti la richiesta di sommarie informazioni si era trasformata in un vero e proprio interrogatorio e non c’è stata comunicazione delle dovute informazioni per potere organizzare la sua difesa la presenza del legale ed il diritto ad essere informati sulla possibilità dell’assistenza tecnica sono tra i fondamenti dell’equo processo, specialmente in penale A.T. c. Lussemburgo del 9/5/15 e Dvorski c. Croazia nella rassegna del 23/10/15 .