RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 527, C-476/14 7 LUGLIO 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI OFFERTA AL PUBBLICO PREZZO MANCATA INDICAZIONE DELLE SPESE ACCESSORIE. Pubblicità con indicazione del prezzo– Nozioni di offerta” e di prezzo comprensivo delle imposte”– Obbligo di includere, nel prezzo di vendita di un autoveicolo, le spese supplementari obbligatorie connesse alla consegna di tale veicolo. L’articolo 3 Direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, letto in combinato disposto con gli articolo 1 e 2 Lett. A dev’essere interpretato nel senso che le spese di consegna di un autoveicolo dal produttore al concessionario, che sono a carico del consumatore, devono essere incluse nel prezzo di vendita di tale veicolo indicato in una pubblicità effettuata da un commerciante qualora, tenuto conto di tutte le caratteristiche di tale pubblicità, essa contenga, agli occhi del consumatore, un’offerta relativa a detto veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte. La CGUE evidenzia che la ratio della D.98/6 è quella di assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno ai sensi degli articolo 2 e 3 il prezzo di un bene è quello finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta . I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono stati meglio esplicati dalle EU C 2015 481 e 2014 2232 annotata sul quotidiano del 18/9/14. Sempre sulle tutele dei consumatori e della salute il 14/7/16 la CGUE si pronuncerà sulla causa C-19/15 relativa alle indicazioni nutrizionali e sulla salute di prodotti alimentari venduti al consumatore finale, laddove dette informazioni sono contenute in comunicazioni rivolte a professionisti. EU C 2016 526, C-567/14 7 LUGLIO 2016 TUTELA COPYRIGHT CRITERI PER IL SALDO DEL CANONE DEL CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTI. Contratto di licenza non esclusivo– Brevetto– Assenza di contraffazione– Obbligo di corresponsione di un canone. L’articolo 101TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai sensi di un contratto di licenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposto al licenziatario di corrispondere un canone per l’utilizzo di una tecnologia brevettata per tutto il periodo di validità di tale contratto, in caso di annullamento o di assenza di contraffazione del brevetto oggetto di licenza, allorché il licenziatario ha potuto liberamente recedere dal predetto contratto mediante ragionevole preavviso. La lite è tra due società operanti nel settore farmaceutico la convenuta riteneva di aver usato un attivatore per trascrivere una sequenza del DNA, necessaria per la produzione di un suo medicinale, in modo tale da non violare i brevetti dell’attrice oggetto di un contratto di licenza mondiale non esclusiva, essendo perciò esonerata dal pagare parte del canone pattuito in ossequio al diritto dell’UE sulla concorrenza. La CGUE, invece, rileva che tali norme comunitarie non vietano di imporre la corresponsione di un canone per l’utilizzo della tecnologia, anche se quest’ultimo non costituisce contraffazione o addirittura si ritiene non essere mai stato tutelato in caso di annullamento retroattivo del brevetto. Tale soluzione è dovuta al fatto che il canone costituisce il prezzo da corrispondere per lo sfruttamento commerciale della tecnologia brevettata con la garanzia che il concedente non eserciterà un’azione per contraffazione nei confronti del licenziatario EU C 2010 133, 363, 2006 734 e 2001 160 .La facoltà di libero recesso del licenziatario esclude che il saldo del canone comporti restrizioni alla sua libertà di azione o determini effetti preclusivi del mercato, risultando così compatibile con le norme sulla concorrenza. Da queste considerazioni la CGUE ha desunto la massima in epigrafe. EU C 2016 525, C-222/15 7 LUGLIO 2016 NOZIONE DI CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI GIURISDIZIONE CONTRATTI BRUXELLES I. Cooperazione giudiziaria in materia civile– Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–– Clausola inserita nelle condizioni generali– Consenso delle parti alle condizioni ivi previste– Validità e precisione di una clausola di tal genere. L’articolo 23 § . 1 Bruxelles I Regolamento CE numero 44/2001 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola. Si rinvia agli approfondimenti delle EU C 2016 282 e 2015 335 nelle rassegne del 22/4/16 e 22/5/15 . Su questo tema la CGUE si è pronunciata anche sull’impossibilità per le norme interne di rimuovere la preclusione per proporre un gravame dopo che siano spirati i termini di legge EU C 2016 524, C-70/15 .