RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 502, C-178/15 30 GIUGNO 2016 CONGEDO - DIRITTO ALLE FERIEORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVOROTUTELA DEI LAVORATORI. Diritto alle ferie annuali retribuite Insegnanti Congedo per recupero della salute Ferie annuali che coincidono con un congedo per recupero della salute Diritto di fruire delle ferie annuali in un altro periodo. L’art. 7 .1 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Il diritto alle ferie annuali retribuite, pari a 4 settimane, è un principio fondamentale del diritto sociale dell’UE, previsto anche dall’articolo Carta di Nizza, cui l’articolo TUE riconosce il valore giuridico dei Trattati e non è soggetto ad esegesi restrittive. Tale norma non osta, come rilevato dalla CGUE, %& lt %& lt in a= abbia= accordato= alle= allo= annuali= avuto= che= comprendano= da= del= di= direttiva= diritto= effettivamente= esercitarlo= esercizio= espressamente= ferie= finanche= ha= il= in= la= lavoratore= nazionale= normativa= perdita= periodo= perso= questione= recante= retribuite= scadere= tale= una= via= & gt & gt EU C 2012 372, 2009 18 e 542 .La fattispecie riguarda il caso di un’insegnante cui era stato rifiutato nel 2012 il godimento delle ferie maturate nel 2011 e non usufruite perché assorbite nel periodo di congedo per malattia durato 8 mesi. EU C 2016 483, C-486/14 29 GIUGNO 2016 NE BIS IN IDEM - PROCESSO PENALE IN PATRIA ED ALL’ESTERO PER GLI STESSI REATI-ACCORDO DI SCHENGEN. Carta di NizzaAmmissibilità dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro dopo la chiusura del procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro da parte della procura senza un’istruzione approfondita Assenza di esame della causa nel merito. Il principio del ne bis in idem sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14/6/85 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen Lussemburgo il 19/6/90, letto alla luce dell’art. 50 della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all’azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un’istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell’assenza di un’istruzione siffatta. Il caso riguarda il rifiuto di un Tribunale regionale d’Amburgo di processare, come richiesto dalla Procura, un cittadino polacco per estorsione aggravata ai fini di rapina, perché ciò violava il ne bis in idem in patria era stato aperto un procedimento istruttorio per i medesimi fatti, poi chiuso per assenza di prove sufficienti perché l’imputato si era rifiutato di deporre, non era stato possibile verificare le affermazioni della vittima e sentire il testimone indiretto perché residenti in Germania. Non vi è stata dunque alcuna istruttoria approfondita. La pregiudiziale per chiarire la portata di questo principio è stata sollevata dal Tribunale regionale superiore di Amburgo. La CGUE & lt & lt ricorda che il principio ne bis in idem è diretto a garantire che una persona, che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato Schengen, possa circolare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato Schengen. Tuttavia, tale principio non persegue la finalità di proteggere un sospettato dall’eventualità di doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti, per gli stessi fatti, in più Stati Schengen & gt & gt . Applicarlo a casi analoghi alla fattispecie, perciò, snaturerebbe la ratio dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, costituita dalla lotta alla criminalità, e rischierebbe di rimettere in discussione la fiducia reciproca degli Stati membri EU C 2014 1057 e 2008 708 .