RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.V CASO FOLTIS C. GERMANIA 30 GIUGNO 2016, RIcomma /10 EQUO PROCESSOGRATUITO PATROCINIOPRESCRIZIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI. Il curatore fallimentare non può invocare deroghe all’equo processo se perde una causa per sue gravi negligenze. Fu nominato curatore fallimentare di una società, agì contro una ex socia per chiedere il rimborso di alcuni benefit ricevuti ed annunciò %& lt %& lt un’azione complementare= & gt & gt per il recupero di una grossa cifra .1,7 mln sempre dalla stessa. Il termine di prescrizione per questa seconda azione era il 31/12/04 ed il giorno prima di questa scadenza chiese di essere ammesso al gratuito patrocinio, ma l’ottenne solo nel maggio 2007 potendo così agire per il secondo recupero. Le Corti rilevarono però l’intervenuta prescrizione perché non interrotta dalla proposizione dell’istanza di gratuito patrocinio rigettando le sue richieste in tutti i gradi di giudizio. La CEDU ha escluso la violazione dell’art. 6 da solo ed in combinato disposto con l’art. 14 Cedu la perdita dell’ingente credito è ascrivibile solo alla grave negligenza del curatore fallimentare. Infatti %& lt %& lt /em> SEZ.II CASI JAKELJIC C. CROAZIA E RADOMILJA ED ALTRI C. CROAZIA 28 GIUGNO 2016, RICcomma /12 E 37685/10 USUCAPIONE - CALCOLO DEI TERMINI DELLA PRESCRIZIONE ACQUISITIVAINCOSTITUZIONALITÀ SOPRAGGIUNTA. Il cittadino non deve pagare per gli errori dallo Stato. Nel 1999 fu dichiarata incostituzionale una norma della legge sulla proprietà del 1996 che, dalla data della sua vigenza 1/9/97 , attribuiva le %& lt %& lt proprietà sociali= & gt & gt a chi le aveva usucapite ed ai fini del calcolo del termine della prescrizione acquisitiva 20 o 40 anni sul punto le norme interne riportate non concordano conteggiava anche il periodo di possesso ante 1991 quando fu reintrodotto questo istituto soppresso nel 1941. I dante causa dei ricorrenti avevano posseduto tali terreni per 100 e 70 anni dal 1912 in poi . Nel 2002 chiesero la declaratoria della loro proprietà, ma salvo per alcune particelle, fu respinta in tutti i gradi di giudizio eccetto il primo. Vano anche il ricorso alla Consulta. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo protocollo 1 avevano fatto legittimo affidamento su una norma, solo in seguito, dichiarata incostituzionale, sì che lo Stato si era avvantaggiato di un suo stesso errore, dato che i ricorrenti hanno dovuto restituire questi beni dopo la declaratoria d’incostituzionalità del 1999. È irrilevante ai fini dell’esame della lite da parte delle Corti interne la gerarchia tra le autorità statali nella fattispecie locali e centrali . Il rischio degli errori delle autorità statali deve essere & lt & lt a carico dello Stato, senza che possano essere corretti a scapito dell’interessato, soprattutto se non vi sono interessi confliggenti in gioco& gt & gt . Nei nostri casi né le autorità, né il partito avevano reclamato questi terreni e non erano stati lesi diritti di terzi per altro inesistenti gli unici che ne avevano rivendicato la proprietà erano i ricorrenti Guerra ed altri c. Italia del 19/2/98,Trgo c. Croazia dell’11 /6/09 e ikanovi c. Croazia nella rassegna del 6/2/15 .