RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 470, C-11/15 22 GIUGNO 2016 CANONE RADIO OBBLIGATORIO IVA ANALOGIA CON CANONE RAI CRITERI CALCOLO ESENZIONE. Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Nozione – Radiodiffusione pubblica – Finanziamento mediante un canone legale obbligatorio. L’articolo 2, punto 1 Sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che un’attività di radiodiffusione pubblica, come quella di cui al procedimento principale, finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso , ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Il canone è sempre dovuto per il semplice possesso di un qualsiasi apparecchio per la ricezione dei programmi radiofonici, al di là dell’uso fattone, poiché non vi è alcun nesso tra il servizio pubblico e l’obbligo del cittadino di pagare il canone, non essendovi alcuno scambio di prestazioni, né il saldo è imposto da un contratto è un mero obbligo di legge EU C 2014 185, 2011 700 e 2009 671 . Non si può invocare nemmeno di non ascoltare i programmi delle reti statali. Si noti l’analogia col nostro Canone Rai, sinora dovuto anche per il possesso di pc, tablet od altri strumenti atti a recepire il servizio televisivo, ma con la nuova normativa che ne impone il saldo in bolletta dal 1/7/16 è dovuto solo se si possiede una TV. EU C 2016 472, C-255/15 22 GIUGNO 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI VOLI DOWNGRADING. Rimborso parziale del prezzo del biglietto in caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore su un volo – Nozioni di biglietto” e di prezzo del biglietto” – Calcolo del rimborso dovuto al passeggero. Il combinato disposto degli articolo 10 § . 2 e 2 Lett.F. Regolamento CE n. 261/2004 compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, abrogante il regolamento CEE n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, in caso di sistemazione di un passeggero in classe inferiore su un volo downgrading , il prezzo da prendere in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero interessato è il prezzo del volo sul quale questi è stato sistemato in una classe inferiore, a meno che tale prezzo non sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto volo, nel qual caso occorre fondarsi sulla parte del prezzo del biglietto corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto. Più precisamente il prezzo che deve considerato ai fini del calcolo dell’importo del rimborso dovuto al passeggero, in questo caso, è esclusivamente quello del volo stesso, ad esclusione delle tasse ed imposte indicate sul biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano dalla classe per la quale il medesimo biglietto è stato acquistato. La ratio del Regolamento è dare ampia tutela al consumatore che deve essere risarcito di tutti i disagi subiti dall’overbooking, dal downgrading etc. I principi sottesi alla fattispecie e soprattutto alla seconda massima, sono stati esplicati nella nota alla EU C 2014 2232 nel quotidiano del 18/9/14 e dalle EU C 2011 732 e 2008 400. EU C 2016 464, C-15/15 21 GIUGNO 2016 FATTURE SOLO IN LINGUA NAZIONALE COMMERCIO CON L’ESTERO LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ITALIA. Divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione – Società con sede nella regione di lingua olandese del Regno del Belgio – Normativa che impone che le fatture siano redatte in lingua neerlandese a pena di nullità assoluta – Contratto di concessione a carattere transfrontaliero – Restrizione – Giustificazione – Mancanza di proporzionalità. L’articolo 35 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come la Comunità fiamminga del Regno del Belgio, che impone a tutte le imprese che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere tutte le indicazioni presenti sulle fatture relative ad operazioni negoziali transfrontaliere solamente nella lingua ufficiale di tale ente, a pena di nullità di tali fatture, che deve essere rilevata d’ufficio dal giudice. La lite riguarda un contratto di concessione esclusiva tra una ditta belga ed una italiana la prima chiedeva il saldo delle fatture inevase, di cui l’altra contestava la nullità, chiedendo un indennizzo per il recesso anticipato. Una legge regionale imponeva di redigere i documenti, ivi comprese la fatture, nella lingua di uno dei 4 cantoni di riferimento in cui è suddiviso il Belgio, per facilitare i controlli fiscali interni. Ciò, anche nel caso in cui la lingua sia comprensibile dall’altra parte, viola i principi di trasparenza e proporzionalità, eccedendone quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissi. Se, invece, queste fatture transfrontaliere fossero state redatte anche in una lingua conosciuta dalla controparte sarebbe stata meno lesiva della libera circolazione delle merci rispetto alla normativa in questione, garantendo nel contempo i medesimi obiettivi EU C 2015 116, 641, 826 e 2013 239 . Da qui la rassegnata massima.