RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I CASO BRAMBILLA ED ALTRI C. ITALIA 23 GIUGNO 2016, RIC.22567/09 LIBERTÀ DI STAMPA INTERCETTAZIONE ILLEGALI. La tutela della stampa non comprende anche le intercettazioni illegali per fare uno scoop. Sono tre giornalisti di cronaca nera che furono condannati perché, durante la perquisizione dei loro uffici e della loro macchina, sono stati trovati in possesso di apparecchi atti ad intercettare le comunicazioni della polizia e dei carabinieri per recarsi sui luoghi d’incidenti e delitti e fare gli scoops. Le Corti hanno sancito, in base ad un revirement della S.C. Cass.penumero 12655/01, 25488/04 e 5299/08 , che gli articolo 617 bis ss e 623 cp, così come novellati dalla L.547/93, erano opponibili anche a questi casi, mentre sino ad allora non lo erano. Inserito nei factsheet New technologies. La CEDU ha escluso la violazione dell’articolo 10 Cedu richiamando la nozione di giornalismo responsabile il cronista ha l’obbligo di rispettare le leggi interne DRP 447/01 e DM Ministero delle comunicazioni dell’11/2/03 ed i fini di tutela del segreto istruttorio, della difesa nazionale e della pubblica sicurezza legittimano queste restrizioni alla libertà di stampa. Le Corti hanno basato la condanna la pena era stata sospesa su detta prassi certa e nota ai giornalisti, senza impedire loro di rivelare al pubblico i fatti non coperti da segreto o conosciuti legalmente la pena perciò non è sproporzionata e c’è stato un equo bilanciamento tra i due interessi in gioco, tutelati anche dagli articolo 15 e 21 Cost. Gallucci comma Italia del 12/6/07, Gafgen comma Germania [GC] del 2010, M.C. comma Italia del 3/9/13 e Pentikainen comma Finlandia [GC] nella rassegna del 23/10/15 . Oggi l’ Italia ha subito un’altra assoluzione ed una condanna caso Ben Moumen c.Italia ric.3977/13 , in linea con la giurisprudenza costante della CEDU Schatschaschwili v. Germania del 15/12/15, Garofalo comma Svizzera del 2/4/13 e Lucà comma Italia del 2001 , ha escluso la violazione dell’equo processo per il mancato controinterrogatorio del teste e l’acquisizione delle sue dichiarazioni rese durante l’interrogatorio probatorio articolo 512 e 526 cpp nel processo penale, perché irreperibile. Nel caso Strumia comma Italia ric.53377/13 c’è stata una deroga all’articolo 8 per le false ed infondate accuse di Pas e di abusi sessuali mosse dall’ex moglie del ricorrente confermando la prassi costante descritta nel caso Bondavalli comma Italia. SEZ.II CASO LÄHTEENMÄKI C. ESTONIA 21 GIUGNO 2016, RIC.53172/10 RCA FRODE ALL’ASSICURAZIONE PRESUNZIONE D’INNOCENZA INDENNIZZO RIFIUTATO. La sospensione del processo penale non è un’assoluzione la presunzione d’innocenza nell’azione d’indennizzo deve essere provata. Con 4 persone fu rinviata a giudizio per frode contro l’assicurazione per aver inscenato un falso sinistro, ma la sua posizione fu stralciata ed il giudizio fu sospeso come quello di un coimputato. Fu, però, condannata a saldare una salata multa ed a 40 ore di lavoro sociale. La sua azione civile d’indennizzo per i danni al veicolo fu rigettata in primo e secondo grado la condanna degli altri due imputati passata in giudicato provava la truffa e perciò nulla le era dovuto. Per la CEDU le Corti non hanno violato la presunzione d’innocenza articolo 6 § .2 Cedu . Per valutare se il processo contestato sia compatibile o meno con questo principio si devono valutare tre parametri la sua natura, il contesto e < < la lingua usata> > dal giudice intesa come lessico della sentenza, non come idioma, anche se sul punto questa pronuncia non è chiara . Inoltre la presunzione d’innocenza si estende al processo civile solo se vi è stata un’assoluzione in penale la sospensione non è assolutamente equivalente dato che non vi è stata alcuna analisi del merito, né quindi una decisione e può essere disposta in caso di prescrizione dell’accusa o di prove assenti od insufficienti Capeau comma Belgio del 2005 e Grabchuk comma Ucraina del 21/9/06 . La ricorrente aveva, perciò, il dovere di dimostrare la propria innocenza nel processo civile onere della prova non avendolo fatto le è stato correttamente rifiutato l’indennizzo Scordino comma Italia numero 1 [GC] del 2006 e Vella comma Malta dell’11/2/14 . Sempre sulla violazione dell’articolo 6 si citino le GC Al_Dulimi e Montana Manegement Incomma comma Svizzera ric.5809/08 e Baka comma Ungheria ricomma 20261/12 del 21 e del 23/6/16 in cui sono state confermate le decisioni di primo grado del 26/11/13 e del 27/5/14 riconosciuta anche una deroga all’articolo 10 . Nel primo la GC ha ribadito l’illiceità del congelamento e della confisca dei beni dei due ricorrenti in ottemperanza alla sanzioni internazionali contro il regime irakeno di Saddam Hussein sancite dalla Risoluzione ONU 1483/03 un’analoga lista nera è stata elaborata dalla Risoluzione del COE 1597/08 . Ricca sezione sulla prassi internazionale, della CGUE e del TUE § § .57-77 sull’immunità diplomatica e sul dovere di fornire mezzi per impugnare queste misure. L’altro è relativo all’illegittima destituzione del Primo Presidente della S.C., perché, nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente del Consiglio di Giustizia, aveva criticato le riforme legislative sulla magistratura volute dal governo. Si segnalano le interessanti opinioni concordanti e dissenzienti dei giudici della GC, ma anche l’ampio ed approfondito excursus Sez. III della sentenza sulle norme internazionali COE, UE , ONU, Magna Charta dei giudici etc. e la prassi della Commissione di Venezia, della CGUE EU C 2012 687 e 2014 237 e dell’ONU Comitato ONU dei diritti umani ed altre agenzie sulle guarentigie riconosciute ai giudici ed alle opinioni espresse nell’esercizio del loro mandato. Sempre sui procedimenti disciplinari contro i giudici violazione del segreto professionale e dei doveri deontologici si vedano i casi Ramos Nunes de Carvalho e Sá e Tato Marinho dos Santos Costa Alves dos Santos e Figueiredo del 21/6/16.