RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 448, C-511/14 16 GIUGNO 2016 RECUPERO CREDITI TITOLO ESECUTIVO UE PER I CREDITI NON CONTESTATI ITALIA. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia– Cooperazione giudiziaria in materia civile– Requisiti per la certificazione– Sentenza contumaciale– Nozione di credito non contestato”– Condotta processuale di una parte che può valere come assenza di contestazione del credito”. Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera non contestato , ai sensi dell’art. 3 § . 1, II comma, Lett. B Regolamento CE numero 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento. La pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale di Bologna. Si ricordi che i Considerando 5 e 6 di detto regolamento, dandone una definizione, chiariscono che la nozione di credito non contestato” dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico . Tra queste situazioni c’è anche la mancata comparizione in giudizio contumacia , poiché la sua inattività comporta un implicito riconoscimento del credito. Si noti che il Regolamento stabilisce unicamente norme procedurali minime, necessarie per rispettare i diritti della difesa del debitore contumace, senza tuttavia disciplinare tutti gli aspetti della contestazione del credito, quali, in particolare, la forma di un atto di contestazione, gli organi coinvolti nella procedura di contestazione o i termini applicabili. Di conseguenza, in ciascuno Stato membro, il debitore deve procedere a una contestazione del genere conformemente alle norme di procedura civile in vigore . Ergo è del tutto irrilevante che il nostro diritto non consideri la condanna contumaciale equivalente ad una non contestazione del credito EU C 2015 383 e 825 nelle rassegne dell’11/6 e 18/12/15 . EU C 2016 449, C-12/15 12 GIUGNO 2016 DIRITTO D’AUTORE RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE-BRUXELLES I Materia di illeciti civili dolosi o colposi– Evento dannoso– Negligenza dell’avvocato alla redazione di un contratto– Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. L’art. 5, punto 3 Regolamento CE numero 44/2001 Bruxelles I , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non può essere considerato quale luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto , in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell’attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro. Nel contesto della verifica della competenza giurisdizionale a norma del regolamento numero 44/2001, il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto. Si tratta di una controversia tra la Universal, con sede in Olanda ed una ditta ceca avevano pattuito l’acquisizione immediata del 70% di questa casa discografica ed il successivo 30% in seguito. Per un errore commesso dal team di avvocati cechi, che curava la vendita, non sono state trascritte correttamente le indicazioni della holding sì che ha dovuto pagare un prezzo nettamente superiore il prezzo era stato parametrato sulle azioni ed era 5 volte superiore a quello pattuito . La lite perciò dovrà essere risolta dai giudici cechi EU C 2015 37 e 574 nelle rassegne del 29/1 e11/9/15 . EU C 2016 451, C-159/15 16 GIUGNO 2016 PAR CONDICIO PREVIDENZA SOCIALE RISCATTO DEL PERIODO DI APPRENDISTATO O SIMILIA. Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro–Discriminazione fondata sull’età– Determinazione dei diritti pensionistici degli ex dipendenti pubblici– Periodi di apprendistato e di lavoro– Mancato computo di tali periodi svolti prima del diciottesimo anno di età. Gli artt. 2 § § . 1 e 2 Lett.A e 6 § .2 Direttiva 2000/78/CE quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che escluda la rilevanza dei periodi di apprendistato e di lavoro svolti da un dipendente pubblico anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della maturazione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, laddove detta normativa sia volta a garantire la fissazione, in seno a un regime pensionistico dei dipendenti pubblici, di requisiti di età uniformi per poter accedere al regime medesimo nonché per poter avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo. La prassi costante esclude il periodo di apprendistato o di tirocinio svolto prima della maggiore età dal computo dell’anzianità di servizio per la pensione EU C 2015 20 e 737 nelle rassegne del 23/1 e 30/10/15 . Sempre sulla tutela del lavoro e sulla previdenza sociale si rinvia alla EU C 2016 436, C-308/14 del 14/6/16 la CGUE ha legittimato la scelta del Regno Unito di non riconoscere gli assegni familiari ed il credito d’imposta per i figli a carico a chi non ha un permesso di soggiorno. Questa è una restrizione lecita e compatibile col diritto dell’UE perché finalizzata a proteggere le finanze dello Stato membro ospitante.