RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.IV PUGZYLIS C.POLONIA 14 GIUGNO 2016, RIC.446/10 MISURE DI SICUREZZA UDIENZA DENTRO GABBIA METALLICA TRATTAMENTO INUMANO ED UMILIANTE. L’imputato, anche nei processi per i reati più brutali, non è una bestia da mettere in gabbia ed il regime di sicurezza deve essere limitato nel tempo. Fu condannato in due distinti processi ad una pena complessiva di 16 anni per rapina a mano armata ed associazione a delinquere il giudice stabilì quale misura di sicurezza accessoria alla pena, vista la violenza dei crimini e la sua pericolosità, che fosse assoggettato ad un regime di alta sicurezza per 9 anni. Inoltre lamenta che è degradante essere rinchiuso in una gabbia metallica durante le udienze penali. Le misure di sicurezza sottese alla classificazione del detenuto come pericoloso comprendenti le perquisizioni corporali giornaliere, la videosorveglianza continua, l’isolamento etc. analogo al nostro 41 bis , seppure in alcuni casi dettate da ragioni di sicurezza interna del carcere e da fini punitivi, se continuate ed indiscriminate e volte a negargli ogni forma di revisione della misura stessa, costituiscono un trattamento inumano. Inoltre porre l’imputato, ammanettato ed incatenato, in una gabbia metallica durante le udienze implica una gogna pubblica, ingenerando un sentimento d’inferiorità e diminuendone la concentrazione e la capacità di replicare alle accuse, violando anche il principio di presunzione di innocenza agli occhi dell’osservatore medio chi è in gabbia è un pericoloso criminale Svinarenko e Slyadnev v. Russia [GC] del 2014,Piechowicz c. Polonia e Horych v. Polonia del 17/4/12 e Messina c. Italia numero 2 del 2000 . Non vi è alcuna giustificata ragione per imporre anche questa ulteriore misura, sì che anche in questo caso c’è stata una violazione dell’articolo 3 Cedu che assorbe quelle degli artt. 6 e 13 da soli od in combinato disposto. SEZ. III CASI PHILIPPOU C. CIPRO ED ALDEGUER TOMÀS C. SPAGNA 14 GIUGNO 2016, RIC.71148/10 E 35214/09 DIRITTO ALLA PENSIONE REVOCA PER PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PER ORIENTAMENTO SESSUALE DISCRIMINAZIONE. Se i reati commessi sono gravi e nel silenzio della legge è lecito negare la pensione. Nel primo caso si tratta di un dirigente che subì un licenziamento disciplinare dopo la condanna penale per 223 capi d’accusa frode, malversazione, peculato etc. ed in base alla legge cipriota perse il diritto alla pensione da pubblico dipendente. Per non lasciarlo senza risorse riconobbero una pensione di reversibilità alla moglie come se lui fosse deceduto e ha potuto godere di una pensione sociale dal 2012 tutti i ricorsi sono stati rigettati. Nell’altro il partner sopravvissuto di un lavoratore gay si lamentò di non potere ottenere la pensione di reversibilità perché non era sposato col beneficiario solo dal 2005 divennero valide le nozze gay. A quella data introdusse un ricorso amministrativo e vari gravami per ottenerla ma fu tutto vano. Inseriti rispettivamente nei factsheets Work-related rights e Sexual orientationumero Esclusa la violazione degli articolo 1 protocollo 1 nel primo caso è esclusa solo questa deroga e del combinato disposto degli artt. 8 e 14 Cedu. Infatti nel primo caso c’è stato un equo bilanciamento tra la sanzione disciplinare licenziamento e perdita della pensione ed il numero e la gravità dei reati commessi dal giudice non ha avuto alcuna perdita economica, tanto più che, come sopra detto, ha goduto di redditi alternativi reversibilità e pensione sociale . È irrilevante che l’importo totale fosse notevolmente inferiore o che la morte della donna od il divorzio avrebbero privato la famiglia di un reddito Stefanetti ed altri c. Italia del 15/4/14, Arras ed altri c. Italia del 14/2/14 ed Apostolakis c. Grecia del 22/10/09 . Nell’altro malgrado la prassi e le norme internazionali prevedono che le coppie omossessuali e, più in generale LGBT, abbiano gli stessi diritti e tutele delle altre coppie conviventi, sposate o dei singles Raccomandazioni COE 5/10, Risoluzione COE 1728/10, Comunicazione del Comitato per i diritti umani dell’ONU 941/00 e relative sentenze, rapporto della Commissione inter-americana sui diritti umani numero 5/14 gli Stati hanno un < < margine di manovra> > discrezionalità sui modi e sui tempi per riconoscere i diritti dei LGBT, anche in considerazione dell’evoluzione dei loro costumi sociali. Ergo il rifiuto era legittimo e giustificato, dato che all’epoca le nozze gay non erano legalizzate, perciò esisteva una condizione ostativa al riconoscimento della reversibilità. Inoltre non è assimilabile la situazione del ricorrente con le coppie eterosessuali conviventi prima della vigenza, nel 1981, della legge sul divorzio, che ha espressamente previsto la reversibilità per il convivente in attesa di divorzio che voleva convolare a seconde nozze Vallianatos ed altri c. Grecia [GC] del 2013, Manzanas Martin c. Spagna del 3/4/12 ed Oliari c. Italia nel quotidiano del 21/7/15 . Inoltre la CEDU ribadisce che non rientra nell’ambito dell’articolo 8 la materia pensionistica e la reversibilità Vuckovic ed altri c. Serbia [GC] del 25/3/14 .