RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO SISMANIDIS E SISTARIDIS comma GRECIA 9 GIUGNO 2016, RIC.66602/09 E 71879/12 CONTRABBANDO PROCESSO PENALE ED AMMINISTRATIVO NE BIS IN IDEM. Assolti in penale, condannati in sede amministrativa violati il ne bis in idem e la presunzione d’innocenza. Furono processati ed assolti in sede penale per contrabbando, ma l’Agenzia doganale, quando l’assoluzione era già definitiva, li processò per non aver pagato i dazi doganali e le maggiorazioni dovute al contrabbando. Vani tutti i ricorsi. Violati gli articolo 4 protocollo 7 ne bis in idem e 6 Cedu. La condanna amministrativa, in palese violazione del principio di presunzione d’innocenza per altro acclarata dalla sentenza penale passata in giudicato era avvenuta sulla scorta dei medesimi fatti del processo penale. Entrambi i giudizi prevedevano anche sanzioni punitive. Infine i processi amministrativi hanno avuto una durata eccessiva in aperta deroga all’equo processo Peackoc comma Regno Unito del 5/1/16 e Grande Stevens ed altri comma Italia nel quotidiano del 5/3/14 e Mamidakis comma Grecia dell’11/1/07 . SEZ. II CASO KNICK comma TURCHIA 7 GIUGNO 2016, RIcomma 53138/09 TUTELA DEGLI INVESTITORI -CRAC BANCARIO – BAIL IN CASO ANALOGO A BANCA ETRURIA. Lo Stato compensi le perdite causate da una gestione irresponsabile delle banche e dalla sua omessa vigilanza. È un tedesco che era azionista della 5 banca turca, che fu prima commissariata ed il suo capitale fu inglobato in un fondo di sorveglianza che decise la vendita ad un’importante holding bancaria visto che l’attivo, anche dopo avere inglobato con una procedura analoga al bail-in all’epoca non ancora vigente le azioni e le obbligazioni dei risparmiatori, non era sufficiente a coprire il passivo. Agì contro le equivalenti delle nostre ABI e Consob per ottenere l’annullamento del conferimento delle sue azioni al fondo e per la nullità dell’autorizzazione alla vendita della banca vinse ma non ebbe alcun mezzo per ottenere la refusione delle perdite subite per essere stato privato abusivamente delle sue azioni. Riconosciuta una deroga all’articolo 1 protocollo1 Cedu è irrilevante se l’azionista avesse potuto subire perdite anche in caso di mancata vendita e/o fallimento della banca ed il numero di azioni possedute. Dato che le perdite sono frutto di azioni amministrative illecite, dovute alla scorretta applicazione delle leggi in materia, lo Stato ha l’obbligo di rimborsare l’azionista per le perdite subite e di indennizzarlo, visto che ciò è un’interferenza illecita nei suoi diritti economici Reisner comma Turchia del 21/7/15 . È analogo al caso International Bank for Commerce and Development AD ed altri comma Bulgaria ricomma 7031/05 del 2/6/16 ha riscontato nelle restrizioni alle libertà divieto di espatrio, congelamento dei conti etc. e nel fallimento della banca, in realtà evitabile, una deroga agli artt. 6 ed 1 protocollo 1 da solo ed in combinato con l’articolo 13. SEZ. II CASI CEVAT OZEL comma TURCHIA E KARABEYOGLU comma TURCHIA 7 GIUGNO 2016, RICC.19602/06 E 30083/10 SORVEGLIANZA TELEFONICA DI AVVOCATI E MAGISTRATI PRIVACY. Le intercettazioni sono illecite anche se applicate a norma di legge devono essere distrutte subito e sono inutilizzabili in procedimenti disciplinari. Sono un avvocato ed un procuratore intercettati perchè sospettati di aderire ad associazioni criminali favoreggiamento dei clienti accusati di crimini bancari, storno di fondi e fuga all’estero, l’altro di organizzare un colpo di Stato , ma assolti da ogni accusa, sì che le intercettazioni di questioni private e/o estranee all’inchiesta furono correttamente distrutte avvertendoli di ciò. Il primo denunciò il magistrato che aveva dato l’autorizzazione per violazione della privacy e per il mancato rispetto delle regole procedurali che regolano questo istituto, ma fu condannato, perché soccombente in giudizio, a versargli un indennizzo. L’altro lamentò l’impossibilità di avere accesso a queste intercettazioni, l’arbitrio con cui erano stati spiati anche la moglie ed i figli minorenni e di non avere mezzi per adire il Tribunale. Le intercettazioni erano state anche usate per un procedimento disciplinare a suo carico. Si noti che queste identiche sentenze enunciano dettagliatamente i criteri per autorizzare le intercettazioni e per considerarle lecite. Il secondo caso è stato inserito nei factsheets Protection of personal data. In entrambi la CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 8 nel secondo anche dell’articolo 13 , perchè mancavano i requisiti minimi di < < forti presunzioni ed impossibilità di ottenere le prove con altri mezzi> > , anche se c’erano ragionevoli sospetti circa le accuse mosse ad entrambi, erano preordinate alla tutela della sicurezza nazionale ed a motivi di ordine pubblico ed era stata applicata pedissequamente la legge in materia. La legge impone di distruggerle entro 15 gg dalla fine del procedimento penale per il quale erano state autorizzate e vieta di usarle in un procedimento disciplinare. Inoltre se da un lato è consentito per questi stessi fini supremi di non notificare l’autorizzazione all’intercettazione, dall’altro la notifica è obbligatoria una volta concluse le indagini e si decide di procedere usandole come prova nel processo o di distruggerle, sì da consentire all’intercettato di appellarsi contro le stesse. Questa duplice violazione della privacy non trova alcun mezzo interno per tutelare l’intercettato e per fargli ottenere un risarcimento Roman Zakharov comma Russia [GC] del 4/12/15, Kennedy comma Regno Unito del 18/5/10 e Weber e Saravia comma Germania del 2006 . Riconosciuti ricchi indennizzi.