RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 361, C-300/15 26 MAGGIO 2016 PREVIDENZA PENSIONI CREDITO D’IMPOSTA TRATTENUTE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI FISCALI. Libera circolazione e libertà di soggiorno delle persone e dei lavoratori– Imposta sul reddito– Pensione di vecchiaia– Credito d’imposta per pensionati– Condizioni d’attribuzione– Possesso di un certificato per la ritenuta d’imposta rilasciato dall’amministrazione nazionale. Gli artt. 21TFUE e 45TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riserva il beneficio del credito d’imposta per pensionati ai contribuenti in possesso di un certificato di ritenuta d’imposta. Sono due coniugi lussemburghesi, di cui uno gode di una pensione di vecchiaia olandese, poiché ha lavorato per una nota holding del petrolio di quel paese non ha potuto godere degli sgravi perché l’AGE lussemburghese non gli aveva rilasciato il certificato di ritenuta d’imposta, essenziale per richiedere il credito d’imposta e le altre agevolazioni previste per legge. LA CGUE ha recentemente ribadito come negare detrazioni ed agevolazioni fiscali ad un cittadino che ha prestato lavoro all’estero sia una discriminazione indiretta e leda la libertà di movimento e di soggiorno ex articolo 45 TFUE EU C 2015 766, C-241/14 nella rassegna del 20/11/15 . La CGUE ha stigmatizzato anche le leggi greche che concedono gli sgravi fiscali sulle imposte di successione solo ai residenti evidenziando come ciò violi gli artt. 63 TFUE e 40 Accordo sullo spazio economico del 1992 EU C 2016 359, C-244/15. EU C 2016 355 , C-607/14 25 MAGGIO 2016 IVA SU SERVIZI LEGATI ALL’USO DI CARTE DI CREDITO E DI DEBITO – E-COMMERCE. Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto– Esenzione– Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti– Nozione– Acquisto tramite telefono o su Internet di biglietti del cinema– Pagamento tramite carta di debito o carta di credito– Servizi detti di elaborazione del pagamento tramite carta”. L’articolo 135 § . 1 Lett. D Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto in esso prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a un servizio detto di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito , come quello di cui trattasi nel procedimento principale, effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto del cinema che esso vende a nome e per conto di un’altra entità, indipendentemente dal fatto che tale persona paghi tramite carta di debito o carta di credito. Il caso riguarda la disputa tra una società che possedeva una catena di cinema in Inghilterra e l’AGE locale ad avviso della ricorrente non doveva considerare i costi per il servizio di elaborazione del pagamento tramite carta una spesa supplementare distinta dalla prestazione di acquisto del biglietto del cinema. La CGUE in effetti rileva che viene considerata tale a chiunque paghi un servizio tramite contanti, carta, bancomat, assegno etc, presso uno sportello di una banca o di un agente autorizzato la transazione è unica anche se il servizio è composto da più voci ed i costi per l’elaborazione del pagamento tramite carta di credito costituiscono una componente essenziale del servizio richiesto e prestato. Da questa e da altre riflessioni è discesa detta massima. I principi di diritto sottesi a questo caso sono già stati elaborati dalle EU C 2915 718 e 229, 2011 532, 2010 730 e 2007 332. EU C 2016 347, C-396/14 24 MAGGIO 2016 APPALTI PUBBLICI PROCEDURA NEGOZIATA AGGIUDICAZIONE A DITTA NON SELEZIONATA. Qualità di giurisdizione dell’organo remittente– Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie–Principio di parità di trattamento degli offerenti– Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente– Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita– Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente– Aggiudicazione dell’appalto a tale società. Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 Direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati enunciati dalle EU C 2004 236, 2008 731 e 2015 166 nella rassegna del 13/3/15.