RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.III CASO PAUNOVIC E MILIVOJEVIC comma SERBIA. 24 MAGGIO 2016, RIcomma 41683/06 LIBERE ELEZIONI-DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO DIMISSIONI IN BIANCO CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI. Il parlamentare può cambiare partito, ma è l’unico che può scegliere se dimettersi o meno. In base alla legge elettorale serba, analoga alla nostra, i candidati delle liste sono scelti dal partito e l’elettore non può esprimere preferenze. Ai candidati del partito dei ricorrenti furono fatte firmare dimissioni in bianco, senza data e dovettero accettare di essere sostituiti da un altro membro del partito. Per divergenze interne il presidente del loro partito datò le dimissioni in bianco e le consegnò al presidente dell’Assemblea nazionale che, malgrado la smentita e la netta presa di posizione dei ricorrenti, le convalidò. Il COE ha emesso numerosi provvedimenti sul richiamo dei rappresentanti del popolo da parte dei partiti Risoluzioni nnumero 1619/08, 1747/10 e 1858/12 e ci sono diverse delibere della Commissione di Venezia come l’A. P. numero 27/09, in cui si ribadisce il divieto di mandato imperativo e di obbligare alle dimissioni chi cambia gruppo politico o partito, invitando alcuni Stati ad abrogare dalle proprie costituzioni questo tipo di mandato e le dimissioni in bianco dei politici. L’elezione a suffragio universale quale espressione della volontà del popolo è una pietra miliare della democrazia. Ogni Stato, in base alla sua discrezionalità, storia, cultura etc. può adottare diversi sistemi e leggi elettorali, ma spetta al giudice verificare se sono state rispettate le regole per eleggere o destituire un politico dal proprio mandato. Nella fattispecie non è stata seguita la corretta procedura interna né era previsto un rimedio interno per impugnare le imposte dimissioni violati gli articolo 3 protocollo 1 diritto ad elezioni libere e 13 Cedu Occhetto c. Italia del 12/11/13, Zdanoka c. Lettonia [GC] del 2006 e Hirst c. Regno Unito numero 2 [GC] del 2005 . SEZ.II CASO ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ CON I TESTIMONI DI GEOVA ED ALTRI comma TURCHIA 24 MAGGIO 2016, RICC.36915/10 E 8606/13 LIBERTÀ RELIGIOSA DIRITTO AD AVERE UN LUOGO IN CUI CELEBRARE IL CULTO. Tutti devono avere un luogo in cui pregare! A causa di alcune modifiche di legge non poterono più riunirsi in sale private, come avevano sempre fatto ed ai due predicatori ricorrenti fu negata la possibilità di erigere una sala in cui riunirsi l’altra è una onlus che tutela questo culto perché non prevista dai regolamenti e dai piani urbanistici. Tutti i ricorsi ed i tentativi per avere un luogo in cui riunirsi furono vani. La CEDU ha valutato queste restrizioni eccessive e rilevato che le Corti interne hanno ignorato i bisogni di questa piccola comunità religiosa, tanto più che la censurata legge non li prendeva in minima considerazione. Infatti loro non avevano bisogno di erigere un luogo di culto, bensì solo di una sala in cui riunirsi a pregare. Ciò è stata un’arbitraria e sproporzionata ingerenza nella loro libertà religiosa contraria all’art. 9 Cedu ed alla democrazia Associazione testimoni di Geova c. Francia del 30/6/11 ed Izzetin Dogan ed altri c. Turchia nella rassegna del 29/4/16 .Inserito nei factsheets Freedom of religionumero GRAND CHAMBER CASO AVOTINS comma LETTONIA 23 MAGGIO 2016, RIcomma 17502/07 BRUXELLES I RISCOSSIONE CREDITI ALL’ESTERO CONTUMACIA EXEQUATUR DI SENTENZA STRANIERA – EQUO PROCESSO. Pacta sunt servanda lo dicono la CGUE e la CEDU! La CEDU il 25/2/14 escluse che l’exequatur e l’esecuzione di una condanna delle Corti cipriote a saldare i debiti, contrattualmente pattuiti, ad una ditta locale violasse l’equo processo, pur se emessa in contumacia. Il ricorrente era un consulente finanziario che aveva firmato un regolare contratto consapevole della clausola compromissoria riconoscimento della giurisdizione di Cipro , la citazione e la contumacia erano addebitabili alle sue incuria e negligenza. Confermata la sentenza di primo grado la Lettonia quale membro dell’UE è tenuta a rispettare ed a far rispettare il diritto dell’UE nel nostro caso il Regolamento 44/01/CE, Bruxelles I e le Corti devono disapplicare le eventuali norme contrarie come imposto dalle prassi della CEDU e della CGUE, ricordate nella ricca sezione della sentenza Centro Europa 7 e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012, Orams c. Cipro del 10/6/10, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC] del 2005 e Pellegrini c. Italia del 2001 EU C 2014 2319 e 254, 2009 271 e 2003 513 la sentenza di cui si chiedeva l’exequatur era stata attentamente vagliata ed erano stati rispettati i diritti fondamentali suoi e della ditta creditrice. Si noti che la CGUE il 25/5/16 nel decidere l’analogo caso C-559/14 EU C 2016 349 , su una riscossione di un credito tra Lettonia ed UK, ha ribadito che uno Stato membro non può negare l’esecuzione di una sentenza contumaciale per violazione dell’ordine pubblico, ma ai sensi del combinato disposto degli articolo 34 punto 1 R.44/01 e 47 Carta di Nizza, deve essere riconosciuta ed eseguita, salvo l’assenza di rimedi interni per far valere le ragioni del debitore EU C 2015 471 nella rassegna del 31/7/15 . Inserito nei factsheets Case-law concerning the European Unionumero Il 24/5/16 la GC ha smentito la decisione del 25/3/14 sul caso Biao c. Danimarca che aveva escluso che le divergenze delle leggi sul ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri naturalizzati e gli oriundi violassero gli articolo 8 e 14 Cedu.