RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 216 E 218, C-460/14 E 5/15 7 APRILE 2016 ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA NOZIONE DI PROCEDIMENTO GIUDIZARIO OD AMMINISTRATIVO. Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato– Autorizzazione concessa da un ente pubblico ad un datore di lavoro per la risoluzione di un contratto di lavoro Reclamo avverso un diniego di autorizzazione di cure. L’articolo 4 § .1 Lett. A Direttiva 87/344/CEE disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria , dev’essere interpretato nel senso che la nozione di procedimento amministrativo , di cui alla menzionata disposizione, comprende un procedimento al termine del quale un ente pubblico autorizza il datore di lavoro a procedere al licenziamento del dipendente, assicurato per la tutela giudiziaria. Comprende anche la fase di reclamo dinanzi ad un ente pubblico nel corso della quale detto ente emette una decisione impugnabile in via giurisdizionale. O gni contratto di tutela giudiziaria, regolato da tale norma, riconosce esplicitamente che, in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, ove un rappresentante sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato, l’assicurato è libero di scegliere tale rappresentante o legale. Ergo un’interpretazione della nozione di procedimento amministrativo ex articolo 4. come quella auspicata dalla convenuta nel procedimento principale, intesa a circoscrivere la portata di tale nozione unicamente ai procedimenti giurisdizionali in materia amministrativa, ossia quelli che si svolgono in qualsiasi fase e grado dinanzi ad un organo giurisdizionale propriamente detto priverebbe questo lemma, espressamente utilizzato dal legislatore dell’UE, dunque del suo significato. In breve l’assicurazione ha il solo scopo di coprire i costi dell’assistenza tecnica del proprio assicurato ogni volta che necessiti di una tutela giuridica nel corso di un procedimento giuridico od amministrativo. I principi di diritto di queste sentenze erano già stati elaborati dalle EU C 2013 717, 2011 355 e 2009 538. Si fa presente che dall’11/5/16 la CURIA ha varato la sua prima APP per tablet e smartphone che offre gli stessi servizi del sito stesso giurisprudenza della CGUE, del TUE e del TFUE, comunicati stampa, ricerca etc. . EU C 2016 176, C-175/15 17 MARZO 2016 BRUXELLES I CESSIONE DEI MARCHI AD AZIENDA ESTERA FORO PER LE LITI. Contratti che prevedono l’obbligo per un’impresa rumena di cedere taluni marchi ad un’impresa che ha la propria sede sociale in uno Stato terzo – Diniego – Clausola attributiva di competenza in favore dello Stato terzo – Comparizione del convenuto dinanzi ai giudici romeni senza contestazione – Norme sulla competenza applicabili. Gli artt. 23 § .5 e 24 del Regolamento CE numero 44/2001 Bruxelles I competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una controversia vertente sull’inadempimento di un obbligo contrattuale, nella quale il ricorrente ha adito i giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, la competenza di tali giudici può risultare dall’articolo 24 qualora il convenuto non contesti la loro competenza, anche se il contratto tra le due parti contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo. Questa norma deve essere interpretata nel senso che osta, nell’ambito di una controversia tra le parti di un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo, a che il giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, il quale è stato adito, dichiari la propria incompetenza d’ufficio, anche se tale convenuto non ne contesta la competenza. L’articolo 22 prevede regole di competenza esclusiva ed è una norma imperativa che s’impone con forza sia ai singoli che al giudice . L’articolo 24 prevede deroghe a questa competenza ed una regola di competenza basata sulla comparizione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni di tale regolamento. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il giudice sia stato adito in violazione delle disposizioni di detto regolamento e implica che la comparizione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza del giudice adito e, quindi, quale proroga della sua competenza , salvo che il convenuto non sollevi un’eccezione in tal senso EU C 2014 109 e 2010 290 . Da questa e da altre riflessioni è scaturita la massima in epigrafe.