RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

SEZ. V CASO D.L. C. BULGARIA 19 MAGGIO 2016, RIC.7472/14 RISCHIO DI SFRUTTAMENTO DI MINORI PER PROSTITUZIONE COLLOCAMENTO COATTO IN UN CENTRO RIEDUCATIVO . Giusto proteggere i minori dal possibile sfruttamento sessuale, purchè la pratica sia regolarmente revisionata. Il responsabile dei servizi sociali, quando la ricorrente aveva 13 anni, per proteggerla da un possibile rischio di sfruttamento sessuale prostituzione , visto che il background familiare era giudicato immorale, la fece internare in un centro rieducativo, sottoponendola a rigida vigilanza. Non ebbe possibilità di revisione della sua pratica, né si tenne in considerazione l’impatto psicologico di questa misura.Fu detenuta per oltre un anno. Inserito nei factsheets Protection of minors. La CEDU ha giudicato eccessiva questa privazione della sua libertà e come una deroga agli artt. 8 e 5 § 4, ma non all’articolo 5 § .1.Infatti il collocamento nell’istituto era lecito perché fatto nell’interesse della minore, ma ciò è che ha violato la Cedu è stato negargli una regolare revisione, controllare le sue telefonate e la sua corrispondenza senza il suo permesso Blokhin c. Russia [GC] e Korneykova e Korneykov c. Ucraina nella rassegna del 25/3/16, Stanev c. Bulgaria [GC] del 2012 e Calogero Diana c. Italia del 16/11/96 . A livello internazionale la materia è regolata dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, dalle Regole di Pechino del 1985 insieme di regole minime stilate dall’ONU sull’amministrazione della giustizia per i minori , Regole de L’Avana del 1990 sulla privazione della libertà dei minori e dalle Linee guida di Ryad del 1990 sulla prevenzione della criminalità minorile da parte dell’ONU . Riconosciuto un indennizzo complessivo pari ad €.6500. GRAND CHAMBER CASI KARACSONY ED ALTRI E SZEL ED ALTRI C. UNGHERIA 17 MAGGIO 2016, RICC.42461/13 E 44357/13 BAGARRE IN PARLAMENTO PROTESTE CON MANIFESTI ETC.– LIBERTÀ DI OPINIONE. Il plateale dissenso con slogan, manifesti etc. è una libera espressione del parlamentare stop a censure ed a sanzioni. Nel 2013 durante le sedute del Parlamento per l’approvazione di alcune proposte di legge sulla cessione dei terreni agricoli, sul tabagismo etc. i ricorrenti, membri di due partiti dell’opposizione, mostrarono cartelli come voi rubate, barate e mentite , voilà l’opera della mafia del tabacco nazionale , posero sul tavolo del primo ministro una carriola piena di terra, usarono megafoni per scandire slogan etc. Furono sanzionati per il grave turbamento dei lavori parlamentari e le multe, proposte dal Presidente del Parlamento, furono adottate in seduta plenaria senza dibattito. Il 16/9/14 la CEDU sanzionò questo comportamento come contrario alla libertà di opinione e rilevò l’assenza di rimedi interni per contestare le sanzioni artt. 10 e 13 Cedu . Violato il solo articolo 10 malgrado una riforma del 2014 che consente al parlamentare di essere sentito e di fare ricorso contro la sanzione ad una commissione interna, questa pratica non incide sulla situazione dei ricorrenti, sì che c’è stata un’arbitraria ingerenza nella loro libertà d’espressione, vista la palese sproporzione tra la punizione ed i fini legittimi perseguiti dalla restrizioni alla stessa libertà, tanto più che non avevano avuto alcuna garanzia processuale. SEZ.IV CASO RACHITA C. ROMANIA 17 MAGGIO 2016, RIC.15987/09 SERVITÙ DI PASSAGGIO OSTRUZIONE DINIEGO DI GIUSTIZIA PER MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL VICINO. Non è equo rigettare l’azione perché il ricorrente è stato tratto in errore dallo sbaglio di terzi. È la figlia dell’originario ricorrente per un mero errore, asseritamente comunicato tardi alle autorità, aveva indicato come responsabile per l’interclusione del proprio fondo il proprietario del fondo adiacente, anziché il dirimpettaio al suo. L’errore era dovuto al fatto che non c’era numero civico, perciò era difficile indentificare il responsabile era stato tratto in inganno per un errore altrui. Le istanze di ordinare la demolizione dell’opera o di costruire una strada alternativa per eliminare il pregiudizio furono perciò respinte. Riconosciuta la deroga all’equo processo. La Corte interna aveva l’obbligo di vagliare le domande, acclarando o negando un diritto e l’obbligo di motivare le sue decisioni, anche se ciò non deve essere inteso come dettagliare ogni argomento può variare a seconda delle circostanze del caso e del tipo di rito. Nella fattispecie sono state trascurate le argomentazioni ed il fatto che non spettava al ricorrente indicare correttamente il vicino che aveva ostruito la sua proprietà, ma alla Corte individuarlo con un’indagine approfondita, rapida ed efficace ciò e l’assenza di una risposta all’istanza del ricorrente hanno determinato la deroga all’articolo 6 Cedu Steiner e Steiner-Fassler c. Svizzera del 7/10/14, Jaćimović c. Croazia del 13/10/13e Perez c. Francia [GC] del 2004 .Sempre sulla deroga all’articolo 6 si noti come alcuni media abbiano riferito notizie inesatte sui ricorsi Knox c. Italia e sul caso Cordella ed altri c. Italia sull’ILVA ed i danni alla salute subiti dai tarantini un analogo caso è stato respinto lo scorso anno dalla CEDU rispettivamente del 29 e 27/4 sono communicated cases ricorsi notificati al Governo, prodromici alla lite vera e propria , quindi non ci può essere stata alcuna valutazione del caso o pronuncia nel merito.