RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO POLENTAN ED AZIROVIK C. MACEDONIA 12 MAGGIO 2016, RIcomma /07, 32786/10 E 34278/10 TRAFFICO DI STUPEFACENTIMANCATA CONTROPERIZIAACCESSO ALLE PROVEEQUO PROCESSO PENALE. Le prove non sempre si producono in giudizio valida la condanna senza l’escussione dei testi perché irreperibili. Furono condannati in via definitiva nel 2009 per traffico internazionale di droga tra Macedonia, Grecia e Montenegro il secondo ricorrente negò sempre ogni addebito dato che ignorava di trasportare sul suo camion bidoni contenenti droga, anziché vernice. La condanna si basava su tabulati telefonici, su tre perizie che attestavano che si trattasse di cocaina pura, sulle loro deposizioni e sulle testimonianze di testimoni e dei doganieri. Lamentano l’assenza di elementi certi che dimostrassero che l’autista sapesse del trasporto della droga, il mancato accesso al fascicolo delle indagini e la possibilità di proporre contro perizie i CTU erano considerati parziali e il rifiuto di controinterrogare due testi in questo modo non solo era violata la presunzione d’innocenza, ma anche i loro diritti alla difesa ed al contraddittorio. Esclusa la violazione dell’art. 6 .2 presunzione d’innocenza l’onere della prova in questo caso grava sulla difesa che l’ha invocata e non sulla procura. In ogni caso spetta al giudice interno valutare questo principio, conoscendo meglio il diritto nazionale e sul punto la CEDU non ha alcuna sindacabilità. La sentenza detta un decalogo sulle ipotesi di acquisizione delle prove al di fuori del processo la regola generale vuole che questa sia la sede delegata per la garanzie del contraddittorio specialmente se non è possibile controinterrogare il teste il giudice ha fatto ogni sforzo per reperirlo, come nella fattispecie, è morto, ha paura di ritorsioni, ci sono giustificati motivi per l’assenza etc. Le perizie erano state redatte %& lt %& lt in buona= conoscenza= e= fede= la= migliore= secondo= & gt & gt dei periti dall’esame complessivo risulta che le sue garanzie processuali erano state pienamente rispettate innanzi alle Corti interne. I principi sottesi al caso erano già stati enunciati dal caso Seton c. Regno Unito del 31/3/16 e dalle GC Schatshaschwili c. Germania, nella rassegna del 18/12/15 in calce al caso Rahiani c. Belgio , Dvorsky c. Croazia e Vasiliauskas c. Lituania nella rassegna del 23/10/15. SEZ. III CASO DERUNGS C. SVIZZERA 10 MAGGIO 2016, RIC.52089/09 TSOEBREZZAPROLUNGARSI DELL’INTERNAMENTO PER RAGIONI PSICHIATRICHEILLECITA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ. L’esaurimento di tutti i ricorsi gerarchici non è un motivo eccezionale che legittima i ritardi nel rilascio del ricorrente. Nel 2002 fu arrestato perché ubriaco ed il giudice decise il suo internamento in manicomio per ragioni psichiatriche tutti i suoi ricorsi per essere rimesso in libertà furono vani e fu ottenne la libertà condizionale solo il 17/1/12. In particolar modo lamenta che un suo ricorso al Tar presentato il 21/8/08 fu analizzato solo dal 15/7/09. L’art. 5 Cedu individua i parametri per rilevare se la detenzione sia lecita o meno, sanzionando l’ingiusta privazione della libertà la complessità del caso, le peculiarità della procedura interna e la condotta del ricorrente durante la stessa cui si aggiunge quello dell’opportunità. Alcune ragioni revisione annuale dei casi potrebbero giustificare i ritardi rispetto agli standards fissati dal caso Fuchser c. Svizzera del 13/7/06 in questa fattispecie 4 mesi e 6 giorni tra l’istanza di rilascio ed il suo accoglimento è stata considerata una durata eccessiva in deroga all’art. 5 .4 Cedu. Lo Stato ha l’obbligo di decidere in breve tempo sul rilascio del richiedente per limitare al massimo la privazione della libertà. Nella nostra ipotesi non ha rispettato detti criteri e la regola che impone di esaurire tutti i rimedi gerarchici non può essere considerata un motivo eccezionale che legittimi il procrastinarsi del rilascio. Sono stati però rispettati il principio di legalità e le sue garanzie processuali, modellate su quelle ex art. 6 Cedu ha potuto accedere alla giustizia, presenziare alle udienze ed essere rappresentato da un legale, esaminare e contestare le prove, i testi, le perizie etc. La sua situazione patologica era chiara è stato internato per 4 anni per alcolismo. Le Corti hanno anche tenuto conto dei suoi progressi, ma non erano tenute a fissare una nuova udienza od una revisione dato che il ricorrente non aveva prodotto elementi utili a renderle necessarie. In breve è stato violato l’art. 5 .4 Cedu solo sotto il profilo dell’eccessivo lasso di tempo trascorso tra la presentazione e l’esame dell’istanza di rilascio 11 mesi circa , ma non sotto quello dell’assenza di un’udienza Bottazzi c. Italia [GC] del 1999, Scordino c. Italia [GC] del 2006 e Ruiz Rivera c. Svizzera del 18/2/14 .