RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 334 , C-520/14 12 MAGGIO 2016 IVA SERVIZIO DI SCUOLA BUS ISEE. Soggetto passivo – Attività economica –Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Trasporto scolastico. L’art. 9 § . 1 Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non esercita un’attività economica e non ha quindi la qualità di soggetto passivo. Il comune, nella fattispecie, aveva organizzato tale servizio avvalendosi di imprese di trasporto esterne e riceveva dai genitori degli allievi contributi pari unicamente al 3% dei costi dell’esecuzione del trasporto. Si è giunti a queste conclusioni per vari motivi, ma principalmente in base al confronto tra le circostanze in cui l’interessato effettua la prestazione di servizi in questione e quelle in cui viene di solito realizzata questo tipo di prestazione di servizi . I principi sottesi al nostro caso sono già stati codificati dalle EU C 1996 352 e 2009 671. EU C 2016 306 , C-128/14 28 APRILE 2016 DIRITTO SOCIETARIO FISCO ENFITEUESI EQUIPARAZIONE A CESSIONE A TITOLO ONEROSO IVA. Operazioni imponibili – Impiego per i bisogni dell’impresa di beni acquisiti nel quadro dell’impresa” – Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Base imponibile. L’art. 11, parte A § . 1 Lett. B della VI Direttiva IVA, come modificata dalla Direttiva 95/7/CE deve essere interpretato nel senso che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile e i costi del completamento dell’edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell’art. 5 § .7 Lett. A quando il soggetto passivo ha già assolto l’imposta sul valore aggiunto relativa a detto valore e a detti costi, ma l’ha del pari detratta immediatamente e integralmente. In una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, in cui un terreno e un fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso sui beni immobili in parola, detto art. 11eve essere interpretato nel senso che il valore del menzionato diritto reale che va considerato nella base imponibile di una cessione, ex art. 5 § .7 Lett. A corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata del contratto d’enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d’enfiteusi. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2015 265, 2013 292 e 2012 698. EU C 2016 220 , C-284/15 7 APRILE 2016 LAVORATORI MIGRANTI LIBERTÀ DI STABILIMENTO CRITERI DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PART-TIME. Previdenza sociale – Indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale – Concessione di tale prestazione – Compimento di periodi di occupazione – Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione – Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della legislazione di un altro Stato membro. L’art. 67 § . 3 Regolamento CEE n. 1408/71 regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari migranti all’interno dell’UE , novellato dai Regolamento CE n. 118/97 e n. 592/2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessaria al fine di poter beneficiare di un’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro. L’art. 67 è volto a porre condizioni che mirano a promuovere la ricerca del lavoro nello Stato membro nel quale una persona ha versato da ultimo i contributi di assicurazione contro la disoccupazione e a far sostenere da tale Stato l’onere delle prestazioni di disoccupazione perfettamente in linea con le agevolazioni ed i limiti alla libera circolazione dei lavoratori prevista dagli artt. 45 e 48 TFUE EU C 2013 449 e 2002 133 .