RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.IV CASO ALEXE comma ROMANIA 3 MAGGIO 2016, RIC.66552/09 RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE ABUSIVAMENTE CONFISCATO RIMBORSO SPESE ALL’INQUILINO RIPARTIZIONE DEGLI ONERI SUCCESSIONI DI LEGGI IN CORSO DI LITE. Non si cambiano le regole in corso di lite violato il diritto al contraddittorio ex art. 6 Cedu. Nel 2006 ottenne la restituzione di un immobile, nel frattempo ereditato, confiscato abusivamente dal regime totalitario la legge allora in vigore prevedeva che le spese di manutenzione supportate dagli inquilini di tali immobili fossero restituite dallo Stato in base ad una legge del 2001 che fu modificata nel 2009 in corso di causa con l’inquilino per il rimborso di dette spese. Lamenta che il cambio di regole in pendenza di giudizio lo ha danneggiato e non gli ha consentito un equo processo, dato che l’inopponibilità di questa riforma non era oggetto del contraddittorio già instauratosi tra le parti la citazione è del 2008 . Il diritto al contraddittorio è uno dei capisaldi dell’equo processo, ma non è un diritto assoluto, poiché la tipologia e le peculiarità del rito potrebbero legittimare una sua contrazione udienze inaudita altera parte . Il contraddittorio è, però, obbligatorio quando si tratta di conoscere tutti gli elementi utili alla riscossione di un credito, le contestazioni e tutte le osservazioni atte ad influenzare la decisione del giudice. L’avere applicato le nuove regole imposte dalla riforma ha colto di sorpresa il ricorrente privandolo ingiustamente di questo diritto e quindi ledendo i diritti al contraddittorio ed alla difesa Cepec c. Repubblica Ceca del 5/9/13, Cimolino c. Italia del 22/9/09 e Drassich c. Italia del 11/12/07 . SEZ.II CASO LETINCIC comma CROAZIA 3 MAGGIO 2016, RIC.7183/11 PENSIONE DI GUERRA EREDI RICHIESTA D’INDENNITÀ PER INVALIDITÀ DI UN FAMILIARE DISABILE. Le Corti devono vagliare adeguatamente le liti ponendo le parti nelle condizioni di difendersi e di fare valere le proprie ragioni. Nel 1993 suo padre, veterano di guerra, a causa della quale aveva riportato turbe psichiche, sterminò la sua famiglia, la suocera e si suicidò. Tramite suo nonno, visto che aveva solo 5 anni all’epoca dei fatti, richiese una prestazione d’invalidità familiare , chiarendo che l’omicidio-suicidio era dovuto ai problemi mentali sviluppati durante gli anni di servizio militare. Il caso fu analizzato da varie autorità e dalla Corti amministrative che respinsero la richiesta sulla base di una perizia del 2007 che escluse la causa di servizio per la pazzia e quindi ogni nesso etiologico con l’assassinio. Si lamentò di non aver potuto partecipare a questi processi, ma il Tar, ove aveva impugnato il rifiuto, declinò la propria competenza in materia. Quanto esplicato sopra vale anche per questo caso in cui è stata ravvisata la violazione dell’equo processo, inteso come diritto di accesso alla giustizia. La giurisprudenza costante della CEDU riconosce l’applicabilità della tutela dell’equo processo anche alle liti previdenziali, sotto cui sussumere la presente si chiedeva il riconoscimento di disabilità del padre e di percepire la relativa indennità Bozic c. Croazia del 29/6/06 . Le Corti interne, in base alle loro regole procedurali, hanno il dovere di assicurare l’assoluta imparzialità dei giudici e dei periti e di vagliare adeguatamente tutte le liti e di mettere le parti in condizione di sostenere le proprie ragioni, cosa che non è avvenuta in questo caso. È grave che le carenza delle Corti amministrative nel condurre l’indagine e nel garantire le tutele processuali del ricorrente non siano state adeguatamente affrontate e risolte nemmeno dalla Consulta Korosec c. Slovenia dell’8/10/15,Placì c. Italia nel quotidiano del 22/1/14 e Perez c. Francia [GC] del 2004 . GRAND CHAMBER CASO IZZETTIN DOGAN ED ALTRI comma TURCHIA 26 APRILE 2016, RIcomma 62649/10 LIBERTÀ RELIGIOSA DISCRIMINAZIONE TRA CORRRENTI ISLAMICHE. La peculiarità di una < < corrente> > di una religione non può giustificare il suo pubblico riconoscimento. Sono seguaci dell’alevismo una delle correnti islamiche per alcuni è una setta lamentano che i loro cemevis , centri culturali e di culto al pari delle moschee, offrivano un servizio pubblico e che la loro religione non era riconosciuta e subordinata alla benevolenza dei funzionari pubblici. Criticano i numerosi ostacoli incontrati nella libertà di culto ed una discriminazione non solo verso altri credi riconosciuti, ma anche verso la corrente islamica sunnita. Rinviata direttamente alla Grand Chamber. La GC ha ritenuto che questa particolare forma di religione e cultura islamica è discriminata rispetto a quella statale e che i luoghi ed i ministri di culto sono stati adeguatamente tutelati, sì che è avuta una violazione della libertà di religione lo Stato ha avuto un’indebita ingerenza adducendo ragioni non pertinenti al rifiuto del riconoscimento ed in netto contrasto con la società democratica nei factsheets Freedom of religion Oggi la GC ha smentito la decisione del 10/12/13 sul ricorso Murray c. Olanda& lt ric.10511/10 in cui aveva escluso deroga dell’art. 3 circa il negare un regime carcerario speciale e la grazia ad un ergastolano malato nei factsheets Life imprissonement e Detention and Mental Health .