RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 311, C-191,192,295,389 E 391-393/14 28 APRILE 2016 ITALIA INQUINAMENTO COGENERATORE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO PROTOCOLLO DI KYOTO. Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’UE– Metodo di assegnazione delle quote – Assegnazione delle quote a titolo gratuito – Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme – Decisione dell’UE del 2011 e 2013 –Validità. L’esame di queste liti non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15 § . 3, della Decisione 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’UE ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis Direttiva 2003/87/CE della Commissione nella parte in cui tale norma esclude la considerazione delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote. L’articolo 4 e l’allegato II della Decisione 2013/448/UE della Commissione, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11 § 3 di detta Direttiva sono invalidi. Gli effetti di questa invalidità sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie, e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione. Le pregiudiziali sono state sollevate dalle Corti austriache, olandesi e dal nostro Tar Lazio nell’ambito di controversie tra note acciaierie e raffinerie Dalmine, Lucchini, Edison, Eni, Esso, API etc. , associazioni ambientaliste e Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico. Si noti che la Decisione del 2013 aveva esteso l’ambito di applicazione di tale Direttiva, dal 1/1/13, anche alle emissioni derivanti dalla produzione di alluminio e di alcuni settori dell’industria chimica. La CGUE rileva che in base all’esegesi letteraria del testo della D.2003/87, malgrado le numerose versioni nazionali abbiano traduzioni contrastanti che creano incertezze interpretative ed applicative, la Commissione, nel calcolare il quantitativo massimo annuo di dette quote, è tenuta a fare riferimento solo alle emissioni degli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire dal 2013, anzichè all’insieme delle emissioni incluse da tale data. Avrebbe, perciò, dovuto verificare che gli Stati membri le avessero trasmesso i dati rilevanti. Nei limiti in cui tali dati non le avessero consentito di determinare il quantitativo massimo annuo di quote e, di conseguenza, il fattore di correzione, essa avrebbe almeno dovuto chiedere loro di eseguire le necessarie correzioni. La Commissione, però, ha tenuto conto dei dati di alcuni paesi che, contrariamente ad altri, le avevano comunicato le emissioni prodotte da nuove attività svolte in impianti già sottoposti al sistema di scambio di quote prima del 2013 sotto questo profilo, perciò, detta decisione non è valida. Onde evitare un temporaneo vuoto è stato fissato l’onere di rispettare questi nuovi criteri a partire da 10 mesi dalla presente. Una volta assolti a questi nuovi oneri ed applicati i parametri che la Commissione elaborerà, sulla base delle indicazioni di questa pronuncia, le quote potrebbero essere maggiori o minori, anche in maniera sensibile, rispetto a quelle sinora vigenti. Infine per la salvezza dei rapporti giuridici posti in essere in buona fede e per limitare le gravi ripercussioni di questa sentenza su tali contratti e sull’economia si è deciso di salvare tutti i rapporti giuridici posti in essere nella vigenza della normativa ritenuta valida EU C 2015 284,287, 690, 2014 100, 2008 728 e 764 . EU C 2016 304, C-528/14 27 APRILE 2016 TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO NOZIONE DI RESIDENZA NORMALE”-DAZI SUL TRASFERIMENTO DI BENI PERSONALI. Franchigia dai dazi all’importazione – Beni personali – Trasferimento di residenza da un paese terzo a uno Stato membro – Nozione di residenza normale” – Impossibilità di cumulare una residenza normale in uno Stato membro e in un paese terzo – Criteri di determinazione del luogo della residenza normale. L’articolo 3 Regolamento CE n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, dev’essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale articolo, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali, al fine di determinare se la residenza normale dell’interessato, ai sensi di questa norma, sia situata nel paese terzo, occorre accordare, al momento della valutazione globale degli elementi di fatto rilevanti, un’importanza particolare alla durata del soggiorno in tale paese terzo della persona di cui trattasi. Questa disposizione prevede una franchigia per l’importazione di beni in un paese terzo in cui si trasferisce la propria residenza. La definizione di < < residenza normale> > è data dall’articolo 7 come novellato dalla D.2006/98 < < il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente> > . I principi di diritto su cui si fonda questa decisione sono già stati elaborati dalle EU C 2014 1291,2007 251 e 2001 407.