RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

SEZ.I CASO IVANOVA E CHERKEZOV comma BULGARIA 21 APRILE 2016, RIC.46577/15 ABUSO EDILIZIO DEMOLIZIONE DIRITTI DEI COMPROPRIETARI SULLA CASA EDIFICATA SUL TERRENO EREDITATO. L’abuso edilizio è un reato, ma anche l’ordine di demolizione può essere illecito e contrario alla Cedu. Sono coniugi. Non avendo più mezzi per sopravvivere in città ritornarono al paese natio ove la moglie aveva ereditato dalla madre il 77% di un ampio terreno vi costruirono la villa divenuta la loro residenza familiare senza chiedere il permesso edilizio. Due degli altri comproprietari del terreno rivendicarono i diritti di proprietà sullo stesso e sulla villa e li denunciarono alle autorità municipali che, acclarato l’abuso, ordinarono la demolizione della casa. Dato che la donna non aveva provveduto nel 2015, malgrado diverse sentenze di condanna, a demolirla le autorità dettero l’incarico ad imprese private. La moglie aveva maturato un diritto reale sul bene, avendo convissuto con la madre prima della sua morte, perciò era pienamente legittimata sia a costruire la villa che a contestarne l’ordine di demolizione. La demolizione è messa sullo stesso piano dei procedimenti civili di sfratto e di quelli amministrativi per lo sfratto dalle case di edilizia popolare. La CEDU rileva che la mera esistenza di una regola giuridica che consenta la demolizione, che ha quindi un suo fondamento legale ed è preordinata ad uno scopo legittimo, non comporta la liceità ipso iure della restrizione imposta alla donna ed è quindi un’interferenza arbitraria e sproporzionata nella sua vita familiare lo Stato non gli forniva un alloggio alternativo e non aveva alcun rimedio efficacie per chiedere la revisione dell’ordine di demolizione. Violato l’articolo 8 Cedu e la CEDU esclude la deroga all’articolo 1 protocollo1 solo se tale ordine, al momento pendente, verrà disapplicato Brezec c. Croazia del 18/7/13, Buckland c. Regno Unito del 18/9/12 e Depalle c. Francia [GC] del 2010 . SEZ.III CASO SERGEY DENISOV ED ALTRI comma RUSSIA 19 APRILE 2016, RIcomma 1985/05, 18579/07, 21748/07, 21954/07 e 20922/08 EQUO PROCESSO MANCATO RISPETTO DELLE GARANZIE PROCESSUALI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. La detenzione cautelare deve essere inflitta in rari casi bisogna sempre optare per misure alternative. Sono tutti membri di una nota gang condannati a pene severe per criminalità organizzata, omicidi, porto d’armi illegale, preparazione di esplosivi etc. per 47 volte cercarono di ottenere una revisione dei processi perché, a loro avviso, non ebbero l’assistenza di un legale di fiducia, di un interprete, tempo per predisporre le difese etc. ma ciò è risultato infondato e la detenzione provvisoria fu prolungata diverse volte. Tutte le doglianze sono state respinte per infondatezza eccetto quella per l’eccessiva durata della detenzione preventiva del ricorrente principale pari a 7 anni e 4 mesi. Questa misura, che deve essere sempre di breve durata non ci sono standard precisi per quantificare quanto sia esattamente questo lasso di tempo può essere inflitta solo per gravi e determinati motivi e se si vi è un radicato interesse pubblico da tutelare che giustifichi questa deroga alla presunzione d’innocenza la detenzione cautelare, perciò, deve essere di breve durata Kovaleva c. Russia del 2/12/10 e Labita c. Italia [GC] del 2000 . In ogni caso è auspicabile concedere la < < libertà provvisoria> > od adottare misure preventive alternative che garantiscano la presenza dell’imputato o dell’indagato al processo impegno scritto, pagamento di una cauzione etc. SEZ. III CASO GARIB comma OLANDA 23 FEBBRAIO 2016, RIC.43494/09 RESIDENZA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ WELFARE LIBERTÀ DI MOVIMENTO. Le limitazioni temporanee alla libera scelta della residenza non sono limiti alla libertà di movimento. Le furono negati i sussidi previdenziali e gli aiuti alla famiglia per avere accettato di trasferirsi in un altro appartamento del suo locatore l’immobile era in una zona hotspot soggetta a restrizioni per motivi di ordine pubblico. È infatti una zona sovrappopolata da gente di etnia e condizioni socio-economiche diverse che possono creare problemi per la pubblica sicurezza e la pacifica convivenza. Esclusa ogni violazione dell’articolo 2 protocollo 4 libertà di movimento lo Stato ha correttamente bilanciato la tutela della sicurezza e dell’ordine interno con gli interessi della donna, rispettando la certezza del diritto ed i principi di effettività e di equivalenza. Infatti il diritto interno consente di scegliere liberamente la propria residenza e di imporre limiti temporanei per scopi legittimi. Questa norma tutela diritti analoghi a quelli protetti dagli artt. 1 protocollo 1 ed 8 Cedu Animal Defenders International c. Regno Unito [GC] del 2013, S.A. S c. Regno Unito [GC] del 2014 e Parrillo c. Italia [GC] nel quotidiano del 27/8/15 . Questa ultima disposizione, però, non dà alcun diritto a vivere in una certa zona, tutelando solo la serenità familiare.