RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 252, C-381 e 385/14 14 APRILE 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI CLAUSOLE VESSATORIE PENDENZA DI CLASS ACTION E DI UN’AZIONE INDIVIDUALE. Contratti conclusi con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di tasso minimo – Esame di una clausola ai fini del suo annullamento – Azione collettiva – Azione inibitoria – Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto. L’art. 7 Direttiva 93/13/CEE clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del § . 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva. Questa norma riconosce al consumatore il diritto di adire un giudice per far vagliare il carattere abusivo delle clausole dei contratti che ha stipulato con professionisti, pur potendole accettare in forza del consenso informato. Contestualmente < < consente agli Stati membri di promuovere un controllo sulle clausole abusive contenute in contratti tipo mediante azioni inibitorie avviate nell’interesse pubblico da parte di associazioni per la tutela dei consumatori> > , avendo l’obbligo di adottare tutti i mezzi e le misure atte a far cessare l’inserimento di tali clausole vessatorie. Le associazioni a tutela dei consumatori od un gruppo degli stessi che promuovano una class action non si trovano in una posizione d’inferiorità riconosciuta, invece, al singolo cliente, come ribadito dall’art. 4 Direttiva 2009/22 azioni inibitorie a tutela degli interessi dei consumatori . Si ricordi, infine, che < < la natura preventiva e la finalità dissuasiva delle azioni inibitorie, nonché la loro indipendenza nei confronti di qualsiasi conflitto individuale concreto, implicano che dette azioni possano essere esercitate anche quando le clausole delle quali si chiede l’inibitoria non siano state inserite in contratti determinati> > . In assenza di strumenti che armonizzino le due tipologie di azione, spetterà al legislatore interno regolarne il rapporto, purchè ciò non danneggi il consumatore EU C 2015 731, 2013 800 e 2012 242 . EU C 2016 253, C-522/14 14 APRILE 2016 SUCCESSIONI TUTELA DEI CONSUMATORI SEGRETO BANCARIO E TUTELA DELLA PRIVACY. Normativa di uno Stato membro che obbliga le banche ad informare le autorità fiscali sui patrimoni di clienti defunti, per finalità connesse alla riscossione dell’imposta di successione – Applicazione di detta normativa alle succursali stabilite in un altro Stato membro in cui il segreto bancario impedisce la comunicazione di tali informazioni. L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi aventi sede sociale in tale Stato membro di dichiarare alle autorità nazionali gli attivi depositati o gestiti presso le loro succursali non indipendenti stabilite in un altro Stato membro, in caso di decesso del titolare di tali attivi residente nel primo Stato membro, qualora il secondo Stato membro non preveda alcun obbligo di dichiarazione analogo e gli enti creditizi siano ivi assoggettati ad un segreto bancario la cui violazione è sanzionata penalmente. La lite riguardava i patrimoni detenuti in Austria dal de cuius tedesco dei quali il fisco chiedeva la consistenza per calcolare la tassa di successione gravante sugli eredi. Il segreto bancario non può prevalere sul rispetto degli oneri fiscali e tributari e lo scambio d’informazioni è regolato da appositi accordi bilaterali e dalla Direttiva 2011/16. Inoltre l’attività di gestione e di custodia dei beni e di titoli svolta dalle banche implica che essa si estenda anche alle filiali estere, sì che i doveri che gravano sulla sede principale gravano anche su queste ultime EU C 2011 785 e 2007 754 . Caso di grande attualità visto lo scandalo dei Panama papers.