RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV CASO DUMITRU GHEORGHE C. ROMANIA. 12 APRILE 2016, RIC.33883/06 VIOLAZIONE DEL COPYRIGHTRAPPORTO TRA AZIONE PENALE E CIVILEPRESCRIZIONE. La prescrizione deve essere disapplicata se impedisce l’esercizio del diritto a tutelare la proprietà intellettuale. È un fotografo professionista che nel 1984 fece un servizio fotografico sulle bellezze dei paesaggi locali da pubblicare in un album per la promozione turistica. Nel 1999 il curatore del progetto lo pubblicò a suo nome, risultando l’autore delle foto. Denunciò il tutto alla Siae interna, ma malgrado il riconoscimento del suo copyright non ci fu alcuna azione legale perché il diritto era prescritto. Vani i ricorsi, non è noto l’esito dell’azione civile. La CEDU rileva come tra le potenziali restrizioni all’accesso alla giustizia ci siano l’esegesi delle regole procedurali quali i termini per proporre un ricorso o depositare dei documenti di per sé la prescrizione non viola l’art. 6 Cedu se non preclude, come nella fattispecie, l’accesso alla giustizia, introducendo un eccessivo formalismo o troppa flessibilità. Viene così meno anche la certezza del diritto e la possibilità di conseguire un fine legittimo e si mina anche la fiducia nel sistema giudiziario Stanev c. Bulgaria [GC] del 2012 e Perez de Rada Cavanilles c. Spagna del 28/10/98 . SEZ. IV CASI R.B. C. UNGHERIA E M.C ED A.C. V. ROMANIA 12 APRILE 2016, RICcomma /12 E 12060/12 ROMLGBTRAZZISMOTUTELA. Lo Stato deve intervenire per prevenire i crimini di odio e la polizia deve vigilare con maggiore attenzione quando ci sono manifestazioni contro LGBT e Rom. In entrambi i casi furono bersagli d’insulti e di aggressioni rispettivamente da parte dei manifestanti contro i rom e da parte di un gruppo di omofobi dopo il Gay Pride. Lamentano l’assenza di tutele, d’inchieste per accertare e punire i colpevoli e di essere vittime di razzismo. Il primo è stato inserito nei factsheets Roma Rom and Travellers. Lo Stato ha l’obbligo di tutelare le persone dagli atti di violenza basati sulla diversa origine etnica o sul diverso orientamento sessuale. Doveva perciò vigilare con maggiore attenzione dato che il sinistro è avvenuto durante una manifestazione anti-rom organizzata dall’estrema destra ed era ragionevolmente prevedibile. Violato l’art. 8 Cedu, le deroghe agli artt. 3 e 14, anche in combinato tra loro, sono state ritenute infondate. Queste violazioni sono state riscontrate nell’altro caso lo Stato non ha condotto un’inchiesta efficacie, senza tener conto della possibile esistenza di fronde omofobe dietro questi attacchi, ignorando le prove e non tenendo conto del comportamento degli agenti, che potrebbero essere conniventi od aver favorito questi crimini d’odio Identoba ed altri c. Georgia nella rassegna del 15/5/15 O’Keeffe c. Irlanda [GC] del 2014 e Soderman c. Svezia [GC] del 2013 . Non è assolutamente sostenibile, perciò, la tesi dell’inammissibilità dei ricorsi perché gli scontri erano stati con privati e non con gli agenti. Si citino sempre sulla mancanza di un’inchiesta per le violenze subite durante una manifestazione anche gli odierni casi Echaterina Mitrea ed altri c. Romania e Ple c. Romania. SEZ.IV CASO K.J. C. POLONIA 1 MARZO 2016, RIC.30813/14 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTIONAFFIDAMENTO DEI FIGLIBAMBINI CON LA VALIGIACONVENZIONE DELL’AJA. La reticenza della madre a tornare al domicilio della famiglia all’estero non può giustificare la mancata restituzione dei figli. Classico caso di coppia residente all’estero Gran Bretagna in cui un coniuge torna in patria Polonia e rifiuta di rientrare o di restituire i figli all’altro. Nella fattispecie il rifiuto era basato sul rischio per il benessere della figlia a rientrare in Inghilterra, ove era nata e cresciuta. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’art. 8 perché le Corti non hanno tenuto conto che non ci fossero ostacoli al rientro della figlia con o senza la madre, seppure la presenza della donna avrebbe avuto effetti positivi sul suo benessere e che una relazione del CTU aveva evidenziato che la bimba era in buona salute %& lt %& lt psico-fisica& gt & gt , si adattava facilmente, era legata ai nonni e poneva l’Inghilterra e la Polonia sullo stesso piano X. c. Lettonia [GC] del 2013 e G.S. c. Georgia del 21/7/15 . Inserito nei factsheets International child abdutions.