RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZZ. V e I CASI SANTARE E LABAZNIKOVS C. LETTONIA E SETON C. REGNO UNITO 31 MARZO 2016, RICC.34148/07 E 55287/10 INTERECETTAZIONI REGISTRAZIONI DELLE TELEFONATE DEI DETENUTI AMMISSIBILITÀ COME PROVA EQUO PROCESSO. Le parti di un processo devono poter confutare le prove e non si possono diffondere intercettazioni relative a dati personali seppure lecite, ma estranee al processo. In entrambi le parti contestarono l’ammissibilità come prova decisiva per la loro condanna . Nel primo erano stati intercettati durante un’operazione contro la corruzione e colti in fragranza mentre tentavano di ottenere mazzette palese l’analogia con alcuni recenti noti casi italiani . Contestarono la pubblicazione e l’acquisizione di queste registrazioni dato che contenevano anche informazioni personali estranee al processo. Si contestò anche l’influenza negativa di alcune interviste sfavorevoli rese alla stampa dal Guardasigilli. Nell’altro un uomo cercò invano di scagionarsi dall’accusa di omicidio a suo dire commesso da un terzo già detenuto per lo stesso reato nelle registrazioni delle telefonate fatte alla famiglia l’uomo negò l’accusa. Furono acquisite le registrazioni, ma non fu data la possibilità al ricorrente di interrogare il teste, vani i ricorsi contro questa condanna. La CEDU in quest’ultimo caso, dopo aver dettato le sue linee guida sull’acquisizione delle prove, l’interrogatorio e la valutazione della credibilità dei testi, ha escluso, per la presenza di fattori < < controbilancianti> > e viste le altre prove schiaccianti, che l’assenza del teste abbia influito negativamente sulla condanna, ribadendo come anzi siano state rispettate tutte le garanzie processuali ex art. 6 Cedu Rahiani c. Belgio e Schatshaschwili c. Germania nella rassegna del 18/12/15 Al-Kawaja e Tahery c. Regno Unito [GC] del 2011 .Questa violazione è stata invece riconosciuta nella condanna inflitta ad un webmaster per non aver rispettato l’ordine di non modificare i posts diffamatori sul suo sito l’imputato e le altre parti processuali deve essere sempre in grado di confutare le accuse contro di lui Gomez Olmeda c. Spagna del 29/3/16 la condanna era basata sulla registrazione del processo di primo grado .Nell’altro ha riconosciuto una violazione dell’art. 8 solo perché lo Stato non era stato in grado di garantire la privacy da arbitrarie interferenze, rendendo note anche conversazioni private estranee al processo, benchè le intercettazioni fossero lecite avendo una base legale e giuridica Meinanis c. Lettonia nella rassegna del 24/7/15 nota ai ricorrenti. Questa deroga è stata, invece, esclusa nel caso A.B.C. c. Lettonia di oggi tre minori avevano accusato il loro coach di molestie, ma l’indagine ha rilevato l’impossibilità di comprendere se avesse avuto < < intenti sessuali> > , che loro si erano recate spontaneamente nella sauna già nude, come di abitudine ed erano state loro a chiedere di essere massaggiate. Giusta la condanna dell’allenatore ad un risarcimento irrisorio. GRAND CHAMBER CASO ARMANI DA SILVA C. REGNO UNITO 30 MARZO 2016,RIC.5878/08 TERRORISMO SCAMBIO DI PERSONA INCHIESTA SULL’OPERATO DELLA POLIZIA. La buona fede ed un’inchiesta approfondita scagionano la polizia per il tragico errore. È la cugina dell’uomo che, abitando nello stesso stabile di uno dei terroristi dell’attentato alla metro di Londra del 2005, fu ucciso per sbaglio dalla polizia che lo scambiò per un kamikaze. Le varie inchieste scagionarono i poliziotti sia come arma che come singoli agenti, ravvisando l’errore scusabile e la loro buona fede. Assegnata direttamente alla GC. La GC, evidenziando come le leggi sulle modalità di perseguire e di ammettere le prove contro gli agenti non siano uniformi nei paesi del COE e nel resto del mondo, ha escluso una violazione dell’art. 2 sotto il profilo procedurale l’inchiesta per ricostruire i fatti relativi a questo assassinio, è stata effettiva ed efficace nell’individuare e punire eventuali colpevoli Giuliani e Gaggio c. Italia [GC] del 2011 e McCan ed altri c. Regno Unito del 1995 .Inserito nei factsheets Terrorism. SEZ. III CASO KOCHEROV E SERGEYVA C. RUSSIA 29 MARZO 2016, RIC.16899/13 GENITORI DISABILI E/O INTERDETTI DIRITTO DI VISITA LIMITAZIONE DELLA GENITORIALITÀ. Essere poveri, con poca cultura e disabili non giustifica l’interruzione del rapporto figli-genitori. Sono padre e figlia, la quale fu collocata in un centro per l’infanzia e non ha potuto avere contatti con i genitori, salvo qualche sporadico incontro col padre, per oltre 6 anni la bimba vive col padre dal 2013 dopo l’ordine imposto dalla CEDU accogliendo un cautelare. Infatti i genitori sono due disabili mentali che si sposarono in un manicomio, ma le nozze furono invalidate quando la madre fu interdetta e si sono potuti risposare solo dopo anni quando l’interdizione fu annullata. Violato l’art. 8 Cedu, assorbendo anche la discriminazione ex art. 14. Tutti i motivi addotti sono futili e costituiscono un’arbitraria e sproporzionata interferenza con la vita familiare. Infatti essere disabile, con poca cultura e scarsi mezzi di sostegno in realtà il padre aveva un impiego con salario minimo non comporta un’automatica incapacità ad educare e crescere la prole. Lo stesso dicasi se, come nella fattispecie, entrambi i genitori sono disabili Saviny c. Ucraina del 18/12/08, Elsholz c. Germania [GC] del 2000 ed E.P. c. Italia del 16/11/99 . Alla figlia è stato ingiustamente impedito di crescere nella famiglia di origine con inevitabili ripercussioni sul suo benessere. Ampio excursus su norme internazionali a difesa dei disabili e della genitorialità. Riconosciuto un caro risarcimento.