RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO HAMMERTON C. REGNO UNITO 17 MARZO 2016, RIC.6287/10 VIOLENZA DOMESTICA DIVORZIO ORDINE RESTRITTIVO INDENNIZZO DA INGIUSTA DETENZIONE. Viola un ordine restrittivo ingiusta la condanna, ma non la detenzione. Nessun indennizzo. Contesta la decisione della Corte di averlo condannato al carcere senza che partecipasse e/o fosse assistito all’udienza e l’ingiusta detenzione per oltraggio alla Corte non ha rispettato l’ordine restrittivo, emesso durante il giudizio per il diritto di visita dei figli, di non contattare la moglie se non tramite il suo legale, onde evitare il perdurare di violenze domestiche. Per le Corti non ha diritto all’indennizzo per ingiusta detenzione sono state rispettate le garanzie processuali ex articolo 6 Cedu. La CEDU conferma la violazione dell’equo processo per non essere stato difeso dal suo legale in una sola udienza e dell’articolo 13 nella misura in cui non ha potuto chiedere l’indennizzo per questa deroga. In ogni caso esclude che sia un palese caso di denegata giustizia visto che per il resto è stato regolarmente assistito dal suo avvocato, ha avuto sgravi alla detenzione, sarebbe stato comunque condannato per oltraggio alla Corte e questo reato è chiaramente codificato dalla legge e dalla prassi non c’è alcuna violazione dell’articolo 5 Cedu e la detenzione è perciò stata lecita. Ergo correttamente sono state rigettate tutte le sue istanze d’indennizzo Mooren c. Germania del 9/7/09, Saadi c. Italia [GC] del 29/1/08, Tsonyo Tsonev c. Bulgaria numero 2 del 14/1/10 e X. c. Lettonia [GC] del 2013 . Riconosciuto un risarcimento complessivo comprensivo di spese di lite pari ad €.14400. SEZ. V CASO KAHN C. GERMANIA 17 MARZO 2016, RIC.16313/10 TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DIRITTI DI CRONACA ORDINE RESTRITTIVO. Volti pixellati” e foto a corredo della relazione tra i genitori la privacy dei minori è correttamente tutelata. Sono i figli del portiere della nazionale tedesca che lamentarono le plurime violazioni della loro privacy da parte di due riviste dello stesso editore. Furono fotografati a più riprese con i genitori mentre facevano passeggiate od erano in vacanza nel 2004 dato che la tutela della privacy dei minori è più forte di quella degli adulti, anche se vips, ottennero un ordine restrittivo nei confronti dell’editore, che fu ripetutamente violato con loro foto in momenti privati col padre per accompagnare articoli sul divorzio dei genitori. In primo grado ottennero un esoso indennizzo per la violazione dell’ordine restrittivo, ma nei successi anche innanzi alla Consulta fu loro negato, malgrado il riconoscimento del persistere della grave lesione della loro privacy. Occorre sempre analizzare la natura delle foto contestate nella fattispecie il volto dei minori era stato oscurato, il soggetto del reportage cui erano allegate era la relazione tra i genitori dopo il divorzio ed avevano già ottenuto il 68% dell’indennizzo richiesto Von Hannover c. Germania numero 3 del 19/9/13, Soderman c. Svezia [GC] del 2013 e Muller c. Germania del 14/9/10 .Ergo la loro privacy è stata adeguatamente tutelata e non gli spetta nulla. Esclusa la violazione dell’articolo 8 Cedu. Inserito nei factsheets Right to the protection of one’s image e Children’s rights. SEZ. IV CASO M.G.C. C. ROMANIA 15 MARZO 2016, RIC.61495/11 PEDOFILIA-VIOLENZA SESSUALE DENEGATA GIUSTIZIA TORTURA E MALTRATTAMENTO DEI MINORI. Difficile dimostrare l’assenza del consenso lo stupro si valuti sulle conseguenze psicologiche sulla vittima. Fu violentata dai compagni di gioco suoi coetanei 11 anni , da un loro parente di 52 anni e da un amico. Condannati in primo grado furono ripetutamente assolti, perché non si dimostrò l’assenza del consenso e sulla base delle loro testimonianze volte a screditare la minore, che, per lo stupro, aveva dovuto subire anche un aborto. Violati gli artt. 3 e 8 Cedu. Infatti, vista la giovane età della vittima, è impossibile dimostrare che abbia resistito alla violenza e, quindi, rispettare il requisito dell’assenza del consenso per la condanna dello stupro e degli abusi su minori. La Romania dovrà colmare questa lacuna, oltre adottare norme che tengano conto della sensibilità e delle conseguenze psichiche dell’abuso sulla vittima, tanto più che è un minore. Non sono state considerate le notevoli differenze d’età e fisiche tra vittima e carnefice. Infine lo Stato è venuto meno ai suoi doveri di tutela anche sotto il profilo processuale non solo ha ignorato la perizia psichiatrica, ma ha colpevolizzato la vittima sulla base di testimonianze palesemente inattendibili visto che provenivano dagli accusati O’Keeffe c. Irlanda [GC] del 2014, M.C. c. Bulgaria del 4/3/14 e Guerra ed altri c. Italia [GC] del 9/3/98 .Ampia ricostruzione delle norme internazionali sulla tutela dei minori Convenzione d’Istanbul del 2011, Raccomandazione dei CDM del COE numero 5/02, Direttiva 2011/93/UE etc. .