RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 154, C-235/14 10 MARZO 2016 LOTTA AL RICICLAGGIO ED AL TERRORISMO SERVIZI DI PAGAMENTO LIBERTÀ DI STABILIMENTO. Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Obblighi di adeguata verifica della clientela. Gli articolo 5, 7, 11§ . 1 e 13 Direttiva 2005/60/CE prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo , come modificata dalla D. 2010/78/UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, da un lato, autorizzi l’applicazione di misure normali di adeguata verifica nei confronti della clientela in quanto quest’ultima sia costituita da enti finanziari sottoposti a vigilanza per quanto riguarda il loro rispetto degli obblighi di adeguata verifica, allorquando esista un sospetto di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 7 Lett. C, e, dall’altro, imponga agli enti e alle persone soggetti alla succitata direttiva di applicare, sulla base della loro valutazione del rischio, misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che, per loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo ex art. 13 § . 1, come il trasferimento di fondi. In assenza di sospetti l’art. 5 consente agli Stati di adottare o mantenere misure più rigorose per rafforzare tale lotta. La D.2005/6 deve, poi, essere interpretata nel senso che chi vi è soggetto non può pregiudicare la vigilanza sugli istituti di pagamento di cui sono investite le competenti autorità ex art. 21 Direttiva 2007/64/ CE ssm sui servizi di pagamento nel mercato interno, e non possono sostituirsi a queste ultime. Il combinato disposto di queste due Direttive deve essere interpretata nel senso che, anche se un ente finanziario può, nell’ambito dell’obbligo di sorveglianza che gli incombe nei confronti della propria clientela, tener conto delle misure di adeguata verifica applicate da un istituto di pagamento nei confronti della propria clientela, tutte le misure di adeguata verifica da esso adottate devono essere adattate in rapporto al rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo. Infine gli articolo 5 e 13 D. 2005/60, come modificata dalla D. 2010/78, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, adottata in applicazione o del margine di discrezionalità che l’art. 13 lascia agli Stati membri o della competenza prevista dall’art. 5 deve essere compatibile con il diritto dell’UE, e segnatamente con le libertà fondamentali garantite dai Trattati. Se una siffatta normativa nazionale intesa a lottare contro il riciclaggio di capitali o il finanziamento del terrorismo persegue un obiettivo legittimo atto a giustificare una restrizione delle libertà fondamentali, e se il fatto di presupporre che i trasferimenti di fondi, da parte di un ente soggetto a detta direttiva, in Stati diversi da quello nel quale tale ente è stabilito presentino sempre un rischio più elevato di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui sopra, tale normativa eccede però quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo che essa persegue, nella misura in cui la presunzione da essa istituita si applica a qualsiasi trasferimento di fondi, senza prevedere la possibilità di confutare tale presunzione in relazione ai trasferimenti di fondi che oggettivamente non presentino un rischio siffatto. Alcuni di questi principi, come il rispetto delle norme UE in materia, sono alla base della condanna per violazione dell’art. 8 Cedu riservatezza nella CEDU M.N. c. San Marino rassegna del 10/7/15 , relativa al trasferimento di dati di clienti estranei ad un’indagine per frode fiscale e riciclaggio. Nel nostro caso, malgrado il mero rinvio all’art. 79 D.2007/64 ed agli articolo 16 TFUE, 7,8,47, 52 Carta di Nizza, 2,3,7 D.95/46 tutela della privacy che consentono tale trasmissione solo nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali per motivi imperativi e di sicurezza pubblica, quali la lotta al riciclaggio ed al terrorismo, la questione della tutela della privacy e della leale concorrenza è stata ritenuta irricevibile non è stato fornito un adeguato contesto fattuale e giuridico ordd. EU C 2015 372 e 57 – Equitalia nord, C-68/14- . Per il resto gli articolo 8, 11 e 13 individuano tre tipi di oneri di verifica della clientela standard, semplificati e rafforzati , da scegliersi caso per caso in base al rischio che dipende dal tipo di cliente, dal rapporto d’affari, dal prodotto o dalla transazione, dalle peculiarità delle varie professioni, dalle differenze in scala e dalla dimensione delle entità soggette alla direttiva Considerando 5,10,24, 33,37, 48 e art. 5 .I principi sottesi alla fattispecie sono stati codificati dalle EU C 2006 758 casi Cipolla ed altri, C 94 e 202/04 e 2013 270. EU C 2015 708, C-424/14 ORDINANZA DEL 30 SETTEMBRE 2015 IVA PMI DICHIARAZIONE D’INIZIO DI ATTIVITÀ SANZIONI. Dichiarazione preventiva d’inizio di attività Esenzione per le piccole imprese Mancata dichiarazione Sanzione. L’art. 213 § . 1 Direttiva 2006/112/CE sistema comune IVA dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone a un soggetto passivo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il limite massimo della franchigia per le piccole imprese e qualora il soggetto passivo non intenda esercitare un’attività imponibile. Il diritto dell’UE dev’essere interpretato nel senso che non osta a che venga inflitta a un soggetto passivo una sanzione amministrativa per l’inosservanza da parte di quest’ultimo dell’obbligo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il limite massimo della franchigia per le piccole imprese. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nel procedimento principale, la sanzione inflitta sia conforme al principio di proporzionalità. Principi già codificati dalle sentenze EU C 2015 454 e 2012 497.