RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 127, C-443 e 444/14 1 MARZO 2015 IMMIGRAZIONE-STATUS DI RIFUGIATO O CONFERITO DA PROTEZIONE SUSSIDIARIA TUTELA INTERNAZIONALE REQUISITI LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE CONVENZIONE DI GINEVRA. Condizioni di accesso – Nozione – Restrizione – Obbligo di residenza in un luogo determinato – Trattamento differente – Comparabilità delle situazioni – Ripartizione equilibrata degli oneri di bilancio tra gli enti amministrativi – Motivi attinenti alla politica migratoria e dell’integrazione. L’articolo 33 Direttiva 2011/95/UE norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria – come gli obblighi controversi nei procedimenti principali – costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita da tale norma anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l’obbligo di residenza. Gli artt. 29 e 33 ostano al fatto che tale onere venga imposto a questa categoria di rifugiati, per realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni. Invece non osta se imposto per facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione articolo 33 D.2011/95 , là dove la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. Ciò trova fondamento anche negli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali ONU etc. , in primis la Convenzione di Ginevra, sulle politiche di accoglienza, sussidiarietà ed integrazione dei migranti e di queste peculiari categorie rifugiati, richiedenti asilo, apolidi bisognose di una più specifica tutela. Le nozioni ed i criteri per il riconoscimento di queste garanzie sono già stati elaborati ed esplicati nei casi EU C 2014 39, 243, 302 e 2012 826 C-285/12,74/13,604/12 e 364/11 . EU C 2015 651, C-23/14 6 OTTOBRE 2015 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE CONCORRENZA NEI SERVIZI POSTALI-INVIO MASSIVO DI LETTERE. Mercato della distribuzione delle spedizioni postali di massa – Pubblicità diretta per corrispondenza – Sistema retroattivo di sconti – Effetto preclusivo – Criterio del concorrente altrettanto efficiente – Grado di probabilità e carattere serio di un effetto anticoncorrenziale. Per determinare se un sistema di sconti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, praticato da un’impresa in posizione dominante, sia idoneo a produrre un effetto preclusivo sul mercato, in violazione dell’articolo 82 CE, occorre esaminare tutte le circostanze del caso di specie, in particolare i criteri e le modalità di concessione degli sconti, la portata della posizione dominante dell’impresa interessata e le specifiche condizioni di concorrenza del mercato di riferimento. La circostanza che detto sistema di sconti sia applicabile alla maggior parte della clientela nel mercato può configurare un’indicazione utile della rilevanza di tale pratica e del suo impatto sul mercato, potendo rendere ancor più verosimile un effetto di preclusione anticoncorrenziale. L’applicazione del criterio detto del concorrente altrettanto efficiente non configura una condizione indispensabile per accertare il carattere abusivo di un sistema di sconti alla luce di detta norma. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’applicazione del criterio detto del concorrente altrettanto efficiente è inconferente. L’articolo 82 CE deve essere interpretato nel senso che, per ricadere nell’ambito di applicazione di tale articolo, l’effetto anticoncorrenziale di un sistema di sconti operato da un’impresa in posizione dominante, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere probabile, senza che sia necessario dimostrare che esso riveste carattere grave o notevole. L’articolo 82 è volto a tutelare la concorrenza ed il libero mercato contrastandone gli abusi e gli ostacoli. La fattispecie non è considerata uno sconto quantitativo, perciò si è ravvisato un abuso di pozione dominante ed un comportamento anticoncorrenziale. Infatti dalla giurisprudenza costante risulta che, a differenza di uno sconto quantitativo, che dipende solo dal volume degli acquisti effettuati presso il produttore interessato che, in via di principio, non è tale da violare l’articolo 82 CE, un premio fedeltà, mirante ad impedire, mediante la concessione di vantaggi finanziari, che i clienti si riforniscano presso produttori concorrenti per la totalità o per una parte significativa del loro fabbisogno, configura un abuso ai sensi di detto articolo EU C 2012 221, 172 e 2007 166 .