RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 114, C-179/14 25 FEBBRAIO 2016 WELFARE INDENNITÀ FAMILIARI E PER LA DISOCCUPAZIONE LAVORATORI MIGRANTI CITTADINANZA DELL’UE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE. Prestazioni di assistenza sociale – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante. L’articolo 24 Direttiva 2004/38/CE diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri , che modifica il regolamento CEE n. 1612/68 ed abroga le Direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l’articolo 4 regolamento CE n. 883/2004 coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale , come modificato dal regolamento UE n. 1244/2010 anno interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo , ai sensi dell’articolo 70 § . 2, del regolamento, che sono parimenti costitutive di una prestazione d’assistenza sociale , ai sensi i detto articolo 24 § .2, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in una situazione come quella prevista dall’articolo 6 § . 1, della direttiva medesima. Caso molto attuale visto che molti italiani emigrano in Germania, in Inghilterra, in Spagna in cerca di occupazione e stante le limitazioni al welfare per i lavoratori migranti pattuite per scongiurare la Brexit. La direttiva sulla cittadinanza europea prevede che i cittadini degli Stati membri hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per un periodo fino a tre mesi, senza altre condizioni o formalità oltre al requisito del possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. Atteso che, durante questo periodo, gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell’Unione possiedano mezzi di sussistenza sufficienti e un’assicurazione malattia personale, la direttiva consente loro, per preservare l’equilibrio finanziario del loro sistema di previdenza sociale, di negare a detti cittadini la concessione di qualsivoglia prestazione d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno. Secondo la Corte, tale rifiuto non presuppone un esame della situazione individuale dell’interessato , perché non costituisce un peso eccessivo per il welfare del paese ospitante EU C 2014 2358, 2015 601, 602 e 597 nella rassegna del 17/9/15 . Nella fattispecie una donna spagnola, entrata ad aprile 2012 in Germania con la figlia, si è lamentata di non aver avuto gli assegni familiari sino a luglio, dopo che aveva trovato lavoro e si era iscritta alla previdenza sociale, come imposto dalla legge interna, malgrado il ricongiungimento col marito e l’altro figlio avvenuto il 23/6/12. EU C 2016 116, C-292/14 25 FEBBRAIO 2015 TUTELA LAVORATORI INSOLVENZA DEL DATORE PERSONALE MARITTIMO. Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo – Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo – Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva –Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all’estero – Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987. La direttiva 80/987/CEE ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro , deve essere interpretata nel senso che, fatta salva l’eventuale applicazione del suo articolo 1 § .2 marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati in detto Stato da una società che abbia sede statutaria in uno Stato terzo, ma sede effettiva nel medesimo Stato membro, per prestare lavoro subordinato a bordo di una nave da crociera appartenente a detta società e battente bandiera di detto Stato terzo, in esecuzione di un contratto di lavoro che designi come legge applicabile la legge di questo stesso Stato terzo, devono, qualora un organo giurisdizionale dello Stato membro interessato dichiari fallita detta società ai sensi del proprio diritto nazionale, poter beneficiare della tutela istituita da detta direttiva relativamente ai crediti retributivi non pagati che essi vantino nei confronti di questa stessa società. L’articolo 1 § .2 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di lavoratori che versino in una situazione come quella dei resistenti nel procedimento principale, non costituisce una tutela equivalente a quella che risulta dalla [medesima] direttiva , ai sensi di detta disposizione, una tutela come quella istituita dall’articolo 29 della L.1220/1981, che integra e modifica la normativa attinente all’ente di gestione del porto del Pireo, in caso di abbandono di marinai all’estero. Infatti ai sensi della Convenzione ONU di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. La direttiva europea sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro prevede la copertura dei crediti retributivi non pagati qualora il fallimento del datore di lavoro sia stato dichiarato da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e rinvia al diritto nazionale per la definizione delle nozioni di lavoratore subordinato e di datore di lavoro . Ergo la garanzia dei loro crediti retributivi, per i principi di effettività, equivalenza e certezza del diritto, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva indipendentemente da quali siano le acque marittime nelle quali la nave si trovi a navigare EU C 1991 428, 1997 353, 2003 450, 2009 468 e 2014 2337 .