RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 89, C-314/14 17 FEBBARIO 2016 PROGRAMMI TV SPONZORIZZAZIONI INTERRUZIONI PER PUBBLICITÀ TELEVISIVA TUTELA DEI CONSUMATORI. Separazione la pubblicità televisiva e i programmi – Schermo diviso – Limite per ora di orologio del 20% per spot televisivi pubblicitari – Annunci di sponsorizzazione – Altri riferimenti a uno sponsor – Secondi neri”. L’articolo 19 § .1 Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un’altra un riquadro di presentazione del palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico, a condizione che un tale mezzo di separazione soddisfi da solo i presupposti enunciati dalla prima frase di tale norma, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L’articolo 23 § .2 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dal § .1 di questa norma si deve tenere conto di segni distintivi di sponsor trasmessi nell’ambito di programmi diversi da quelli sponsorizzati, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale. Nell’ipotesi in cui uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di prevedere una norma più restrittiva di quella fissata dall’articolo 23 § . 1, esso deve essere interpretato nel senso che non solo esso non osta a che, ai fini del calcolo del tempo massimo di pubblicità televisiva consentita del 20% per ora di orologio, siano inclusi i secondi neri che sono inseriti tra i diversi spot di una sequenza pubblicitaria televisiva o tra tale sequenza e il programma televisivo successivo, ma altresì che esso impone tale inclusione. Lo scopo di queste norme è tutelare in modo adeguato ed efficacie una particolare categoria di consumatori quali i telespettatori da un’eccessiva pubblicità articolo 38 Carta di Nizza . In tal modo l’articolo 19 obbliga a distinguere il programma contenuto editoriale dallo spazio pubblicitario televendite e pubblicità televisiva con mezzi ottici ed/od acustici e/o spaziali non impone che queste scelte siano cumulative perché lo scopo è raggiunto se anche uno solo di questi mezzi segnala allo spettatore la fine del programma dall’inizio degli spots. Nella fattispecie è stato raggiunto separando visivamente il titoli di coda dalla pubblicità degli altri programmi del palinsesto tra una sequenza e l’altra inserisce alcuni spots separati da brevi oscurazioni dello schermo secondi neri . La pubblicità in Tv e su altre tecnologie audiovisive deve essere necessariamente soggetta a certi criteri ed ad un numero minimo di regole che la disciplinino, sì che non risulti eccessiva. Per quanto attiene alle sponsorizzazioni, equiparate a qualsiasi altra forma di comunicazione commerciale articolo 10 , volte a finanziare un prodotto editoriale dell’emittente, è obbligatorio che lo spettatore sia avvisato con un’apposita scritta e/o simboli ed /od altri riferimenti similari di tale inserimento pubblicitario e devono essere indicati i prodotti ed i marchi sponsorizzati EU C 2007 613 e 2011 767 . L’articolo 23 impone due soglie calcolate in minuti per ora l’80% deve essere destinata ai programmi televisivi, il 20% 12 minuti in un’ora alla pubblicità, ma gli Stati in questo ultimo caso possono imporre soglie più restrittive. Poiché l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi intende limitare il tempo di diffusione di spot di pubblicità televisiva e di spot di televendita per ora di orologio, tale disposizione fa risultare, implicitamente ma necessariamente, l’intenzione del legislatore dell’Unione di garantire la corretta realizzazione dell’obiettivo essenziale di tale direttiva, consistente nella tutela della categoria di consumatori rappresentata dai telespettatori contro la diffusione eccessiva di pubblicità televisiva v., in tal senso, sentenza Sky Italia, C 234/12, EU C 2013 496 . Ergo non conteggiare i c.d. secondi neri che dividono uno spot da un altro o da un programma televisivo nella soglia del 20% comporterebbe un’indebita riduzione del limite concesso ai prodotti editoriali e quindi contrasterebbe con la stessa volontà del legislatore dell’UE. L’esegesi letterale dell’articolo 23, perciò, porta ad includerli negli spots e quindi a calcolare la reale durate della reclame. Da queste considerazioni generali sono scaturite le massime riportate in epigrafe.