RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 42, C-74/14 21 GENNAIO 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI CONCORRENZA SLEALE INTESE-PRENOTAZIONE DI VIAGGI ONLINE. Pratica concordata – Agenzie di viaggio che partecipano ad un sistema informatizzato di offerte di viaggi – Limitazione automatica dei tassi della riduzione applicabile agli acquisti di viaggi in linea – Messaggio dell’amministratore del sistema relativo alla suddetta limitazione – Accordo tacito qualificabile come pratica concordata – Elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata – Valutazione delle prove e grado di intensità della prova richiesto – Autonomia procedurale degli Stati – Principio di effettività – Presunzione d’innocenza. L’articolo 101 § . 1 TFUE deve essere interpretato nel senso che, allorché l’amministratore di un sistema informatico, destinato a consentire ad agenzie di viaggio di vendere viaggi nel loro sito Internet secondo una modalità uniforme di prenotazione, invia a tali operatori economici, mediante una messaggeria elettronica personale, un messaggio con cui essi vengono avvertiti che gli sconti relativi ai prodotti venduti con l’ausilio di tale sistema saranno ormai limitati ad un tetto massimo e allorché, a seguito della diffusione del suddetto messaggio, il sistema di cui trattasi subisce le modifiche tecniche necessarie per attuare tale misura, si può presumere che i summenzionati operatori economici, a partire dal momento in cui erano a conoscenza del messaggio inviato dall’amministratore del sistema, abbiano partecipato ad una pratica concordata ai sensi di tale disposizione, se si siano astenuti dal dissociarsi pubblicamente dalla suddetta pratica, non l’abbiano denunciata alle autorità amministrative o non abbiano apportato altre prove per confutare siffatta presunzione, quali la prova dell’applicazione sistematica di uno sconto superiore al tetto di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio esaminare, in base alle norme nazionali che disciplinano la valutazione delle prove e il grado di intensità della prova richiesto, se, alla luce del complesso di circostanze che gli sono sottoposte, l’invio di un messaggio, del tipo di quello controverso nel procedimento principale, possa costituire una prova sufficiente per dimostrare che i suoi destinatari erano a conoscenza del suo contenuto. La presunzione di innocenza osta a che il giudice del rinvio consideri che il mero invio di tale messaggio possa costituire una prova sufficiente per dimostrare che i suoi destinatari dovevano necessariamente essere a conoscenza del suo contenuto. I principi di questo caso sono già stati codificati dalle EU C 2015 184, 614, 690 rassegna del 16/10/15 e 717. Si noti che la CGUE ha depositato varie sentenze sulle intese sleali e sulla libera concorrenza EU C 2016 26, C-373/14 20/1/16 ed alla EU C 2016 44, C-281/14 del 21/1 impugnazione dell’ordinanza EU T 2014 185 promossa dall’aeroporto Orio al Serio relativo al finanziamento delle reti transeuropee . Particolarmente rilevante la EU C 2016 27,C-248/14 20/1 sull’esegesi dell’Europian Competion Network ENC , meccanismo per uniformare l’applicazione delle regole sulla concorrenza mediante la collaborazione tra gli Antitrust nazionali e la Commissione UE e nello specifico del combinato disposto dell’articolo 101 TFUE e del Regolamento 1/2003 attuativo di questo e dell’articolo 102 TFUE. La pregiudiziale è stata sollevata dal nostro CDS e la CGUE ha esplicato che i programmi di clemenza, istituiti dall’ENC nel 2006, a livello europeo presso la Commissione e nazionale presso le AGCM sono autonomi, essendo espressione delle competenze della Commissione e degli Antitrust nazionali EU C 2015 151,258,664 e 2011 389 .Le società possono presentare la domanda d’immunità a livello europeo e quella di riduzione dell’ammende all’Antitrust senza che vi sia alcuna connessione giuridica tra queste due istanze e che le autorità interne siano obbligate a chiedere informazioni od a conformarsi alle decisioni della Commissione. EU C 2015 801, C-595/13 9 DICEMBRE 2015 IVA FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO ESENZIONI. Sesta direttiva IVA –Nozione – Investimenti immobiliari – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Amministrazione effettiva di un immobile. L’articolo 13, parte B, LETT. D, punto 6, della Direttiva 77/388/CEE sesta IVA , modificata dalla numero 91/680, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento come quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate fondi comuni d’investimento , ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica. La nozione di gestione contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento. Sono mere prestazioni tecniche e materiali attinenti alla funzione del depositario del fondo, perciò vi esulano sono invece disciplinate da questa direttiva la contabilità, l’amministrazione ed il consenso informato etc. . Infatti la tutela e l’incremento del patrimonio sono comuni a tutte le forme d’investimento, ma non è uno scopo specifico del fondo d’investimento EU C 2015 488, 2014 139 e 2006 289 . Attualissima viste le polemiche sulla mancata attuazione delle norme UE sulla tutela dei risparmiatori ed i noti fatti di cronaca.