RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO DALLAS comma REGNO UNITO 11 FEBBRAIO 2016, RIC.38395/12 IMPARZIALITÀ DEI GIURATI RICERCA ONLNE SUL PROCESSO ANNULLAMENTO DEL PROCESSO PENALE OLTRAGGIO ALLA CORTE SPERGIURO. Il giurato non può fare ricerche sull’imputato e/o pubblicare su FB le sue attività processuali. Violò l’ordine del giudice, accettato col giuramento e, mentre era giurata, fece ricerche online sul processo. Reperì informazioni non comunicate dall’accusa pregressa condanna dell’imputato e condivise gli esisti della ricerca con gli altri giurati che riferirono il tutto al giudice processo annullato e lei fu rinviata a giudizio per oltraggio alla Corte, avendo intralciato la giustizia. Condannata a 6 mesi di carcere. Non sono valse le sue giustificazioni di avere agito in buona fede e di non volere creare un rischio reale al buon andamento dell’amministrazione della giustizia . Rigettato anche un ricorso alla Consulta in tal senso. Per la CEDU non c’è alcuna violazione dell’art. 7 Cedu nulla poena sine lege il diritto era certo, chiaro e prevedibile, aveva ricevuto precisi moniti dal giudice, perciò le Corti hanno agito correttamente, semmai la sua sentenza di condanna, rientrando nella funzione di esegesi delle Corti, può essere considerata un’ulteriore chiarimento delle regole sull’oltraggio alla Corte, rientrando nella prassi in materia Del Rio Prada comma Spagna [GC] del 2013 . SEZ.III CASO MEIER comma SVIZZERA, 9 FEBBRAIO 2016, RIC.10109/14 DETENZIONE LAVORO IN CARCERE. Lo Stato può chiedere al detenuto di prestare servizio in carcere anche dopo aver raggiunto l’età per la pensione. Condannato a 4 anni e 4 mesi per violenza su minori, alcuni dei quali erano suoi parenti, nel 2010 fu spostato dal carcere ed internato .Avendo raggiunto l’età della pensione si rifiutò di svolgere alcuna attività e chiese di essere dispensato dal lavorare in carcere. Per punizione tornò in carcere e subì un regime più severo. Contesta che obbligare un pensionato a lavorare in carcere sia un lavoro forzato sanzionato dall’art. 4 § .2 Cedu divieto di lavori forzati . Il lavoro in carcere è un elemento positivo, perché volto alla rieducazione ed al reinserimento sociale del ristretto, purchè siano rispettate le misure di sicurezza, le tutele ed i diritti fondamentali riconosciuti a tutti i lavoratori Siladin comma Francia del 2005, Vereingegen Tierfabriken Schweiz VgT comma Svizzera numero 2 [GC] del 2009 e Stummer comma Austria [GC] del 2011 . Sul punto le leggi degli Stati del COE non sono uniformi, mentre concordano la Convenzione dell’ILO numero 29/30, le norme del COE Recomma 2006/2, c.d. regole del 2006 sul lavoro in carcere CPT Convezione della Svizzera del 2001 e 2012 e le altre convenzioni internazionali Revisione della Convezione di Vienna del 2015 . Nessuna violazione dell’art. 4 § .2 Cedu. Inserito nei factsheets Slavery, servitude and forced labour e Work-related rights. SEZ.II CASO CHEEMA comma BELGIO 9 FEBBRAIO 2016, RIcomma 60056/08 INDENNIZZO PER INGIUSTA DETENZIONE FALSE ACCUSE PRESUNZIONE D’INNOCENZA. Il mero rifiuto di riconoscere un indennizzo per ingiusta detenzione non viola la presunzione d’innocenza. Fu arrestato, processato e prosciolto per una falsa accusa di omissione di soccorso una ragazza trovata ferita in fondo alla scale dell’immobile, ove risiedeva, lo aveva accusato di averla gettata dal balcone del suo appartamento. Avviò il procedimento per l’indennizzo da detenzione preventiva inoperante , ma gli fu rigettato in tutti i gradi di giudizio. Esclusa la violazione del principio di innocenza art. 6 § .2 , perché lo Stato ha dimostrato il fondamento legale della detenzione preventiva, condicio sine qua non per opporre tale vizio, vista l’ampia casistica prevista dalla CEDU. Infatti il comportamento tenuto dal ricorrente, il contraddittorio con la donna ed il suo compagno, risultato il vero colpevole e la durata della detenzione limitata alla verifica dei fatti ed all’individuazione del vero responsabile sono compatibili con l’equo processo, legittimando così il rifiuto all’indennizzo Lorenzetti comma Italia del 10/4/12, Mosian comma Grecia del 31/10/13 e Allen comma Regno Unito [GC] del 12/7/13 . SEZ. II CASO HAYATY Ç ELEBI ED ALTRI comma TURCHIA 9 FEBBARIO 2016, RIcomma 582/05 VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE RISARCIMENTO DANNI CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI SU DIES A QUO MANCATA PUNIZIONE PENALE PER ASSENZA DI PRECEDENTI. Viola l’equo processo rifiutare l’armonizzazione della prassi ad alcuni ricorrenti, consentendola ad altri. La S.C., contrariamente ad altri analoghi casi, rifiutò di risolvere il contrasto sul dies a quo fine lavori o sisma del 1999 della prescrizione per ottenere l’indennizzo dovuto al mancato rispetto delle norme antisismiche, sì che le azioni sia civili che penali mosse contro il costruttore ed i suoi associati furono rigettate. La CEDU non può sostituirsi ai giudici interni nell’interpretare le leggi nazionali e del resto è possibile che si creino contrasti tra i vari distretti della giustizia ed all’interno della stessa Corte sul punto le linee guida sono state dettate nel caso Nejdet Şahin e Şahin di Perihan comma Turchia [GC] del 20/10/11 dato che lo Stato e soprattutto le Corti devono ispirare nel pubblico la fiducia nella giustizia e rispettare il principio della certezza del diritto dovranno adottare meccanismi di armonizzazione del diritto. La S. comma deve risolvere i contrasti onde evitare discriminazioni e de facto rendere impossibile adire la giustizia come nella fattispecie Beian comma Romania del 2007 ed Unedic comma Francia del 18/12/08 .Si noti che un analogo caso Vijatovic comma Croazia ricomma 50200/13 riscatto della casa popolare intestata all’altro coniuge sarà deciso il 16/2/16.