RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 72, C-336/14 4 FEBBRAIO 2016 GIOCO D’AZZARDO CONCESSIONE SCOMESSE E GIOCHI AUTOMATICI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DI STABILIMENTO. Monopolio pubblico in materia di scommesse sulle competizioni sportive– Previa autorizzazione amministrativa– Esclusione degli operatori privati– Raccolta di scommesse per conto di un operatore stabilito in un altro Stato membro– Sanzioni penali– Disposizione nazionale contraria al diritto dell’UE– Disapplicazione– Transizione verso un regime che prevede il rilascio di un numero limitato di concessioni ad operatori privati– Principi di trasparenza e di imparzialità– Regole tecniche– Regole relative ai servizi– Obbligo di notifica. L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità sanzionatorie di uno Stato membro puniscano l’intermediazione, senza autorizzazione, di scommesse sportive effettuata da un operatore privato per conto di un altro operatore privato, il quale sia sprovvisto di un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro, qualora l’obbligo di detenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive si inscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione. L’art. 56TFUE osta ad una siffatta applicazione di sanzioni anche nel caso in cui un operatore privato possa, in teoria, ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive, nella misura in cui la conoscenza della procedura di rilascio di tale autorizzazione non sia garantita e il regime di monopolio pubblico sulle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’UE, abbia continuato ad esistere malgrado l’adozione di detta procedura. Infine osta a questo tipo di sanzioni qualora il rilascio di un’autorizzazione all’organizzazione di scommesse sportive sia subordinato all’ottenimento, da parte di detto operatore, di una concessione sulla base di una procedura di assegnazione di concessioni, come quella in discussione nel procedimento principale, se e in quanto il giudice del rinvio constati che tale procedura non rispetta i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, e quando, nonostante l’entrata in vigore di una norma nazionale che consente il rilascio di concessioni ad operatori privati, le disposizioni istituenti un regime di monopolio pubblico sull’organizzazione e sull’intermediazione delle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrarie al diritto dell’Unione, abbiano di fatto continuato a trovare applicazione.L’art. 8 § .1 Direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, deve essere interpretato nel senso che il progetto di una legislazione regionale, che mantenga in vigore, a livello della regione di cui trattasi, le disposizioni di una normativa comune alle differenti regioni di uno Stato membro giunta a scadenza, si trova assoggettato all’obbligo di notifica previsto dal citato articolo 8, paragrafo 1, qualora detto progetto contenga regole tecniche ai sensi dell’articolo 1 della medesima direttiva, di modo che la violazione di questo obbligo comporta l’inopponibilità delle summenzionate regole tecniche nei confronti di un singolo nell’ambito di un procedimento penale. Tale obbligo non viene meno per il fatto che la suddetta normativa comune fosse stata in precedenza notificata alla Commissione allo stato di progetto in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola e prevedesse espressamente la possibilità di una proroga, della quale però non è stato fatto uso. Questo caso è in linea con la giurisprudenza della CGUE espressa nei casi Placanica EU C 2007 133 , Winner Wetten, Stoß ea. e Carmen Media Group EU C 2010 503-505 , Stanley International Betting e Stanleybet Malta e Laezza EU C 2015 25 e 2016 60 nella rassegna del 23/1/15 e nel quotidiano del 29/1/16 in cui sono stati analizzati vari aspetti della compatibilità delle norme interne sul gioco d’azzardo col diritto dell’UE. EU C 2016 71, C-163/15 4 FEBBRAIO 2016 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE MARCHIO COMUNITARIO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE. Licenza – Registro dei marchi comunitari – Diritto del licenziatario di agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro dei marchi comunitari. L’art. 23 § .1, prima frase, Regolamento CE numero 207/2009, sul marchio comunitario, dev’essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del marchio comunitario oggetto della licenza anche qualora quest’ultima non sia stata iscritta nel registro dei marchi comunitari. Principi già codificati dalle EU C 2015 474 e 2012 742.