RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

SEZ.II CASO CAVIT TINARLIOGLU comma TURCHIA 2 FEBBRAIO 2016, RIcomma 3648/04 DANNO DA VACANZA ROVINATA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ TRA TOUR OPERATOR E STATO-TUTELA DEI CONSUMATORI. Lo Stato deve vigilare sull’esercizio delle attività ludiche, ma il turista non deve correre rischi inutili. Nel 1998, mentre era in vacanza preso il Club M. e stava facendo il bagno, fu investito dalla barca guidata dal responsabile delle attività nautiche del Club. Immediatamente soccorso dallo stesso e da un altro turista, trasportato in ospedale riportò lesioni con postumi permanenti per un’invalidità del 45%. Malgrado fosse stata ritirata la concessione a proporre attività nautiche ai vacanzieri nessuna azione ed/od altra sanzione fu comminata al Club, invece il dipendente fu condannato ad una pena mite, commutata in ammenda, per tentato omicidio dato che fu riconosciuto un concorso di colpa con la vittima. L’uomo agì anche contro lo Stato per omessa sorveglianza dato che quel tratto di litorale era soggetto alla pratica selvaggia di attività nautiche . L’articolo 2 Cedu ha un campo di applicazione molto vasto malpratice, danni da amianto, da sinistro stradale, morti bianche etc. . Lo Stato ha l’obbligo di regolamentare e vigilare sullo svolgimento dei servizi turistici come quelli nella fattispecie, ma, nel nostro caso, malgrado le palesi lacune normative e la carenza di controllo, nulla gli è ascrivibile, perché il nesso causale con l’incidente rileva le palesi responsabilità del Club, del dipendente ed un concorso di colpa della vittima, perché, seppure sapesse dei rischi denunciati, si è immerso senza le dovute cautele. Le azioni amministrative e penali hanno rispettato le garanzie processuali ed ex articolo 2 Cedu, essendo state anche celeri ed efficaci a ricostruire i fatti del sinistro ed individuare i colpevoli, punendoli adeguatamente Calvelli e Ciglio c. Italia e Mastromatteo c. Italia [GC] del 2002, Oneryildiz c. Turchia [GC] del 2004 e Prilutskyi c. Ucraina del 26/2/15 . SEZ. IV CASO N. TS ED ALTRI comma GEORGIA 2 FEBBRAIO 2016, RIC.7176/12 PADRE TOSSICO AFFIDAMENTO A FAMIGLIA DELLA MADRE FIGLI CONTESI RIFIUTO DI VEDERE IL PADRE. I tribunali non potevano ordinare la restituzione al padre contro la volontà dei figli lede il loro benessere. I ricorrenti sono i figli di una donna morta nel 2009 ed una loro zia materna quando la madre morì il padre era in cura per la tossicodipendenza, essendo già stato condannato per spaccio. I bimbi furono affidati alla famiglia materna e dopo una lunga battaglia furono restituiti al padre, nel frattempo dichiarato clinicamente guarito e privo di turbe psichiche. I figli però avevano problemi psichici dovuti alla difficile situazione familiare e rifiutarono sempre il rapporto col padre, tanto che è stato impossibili ottemperare all’’ultima sentenza con cui era decretato l’affido all’uomo. La CEDU rileva una violazione dell’articolo 8 Cedu. Infatti i bambini non sono stati ben tutelati e rappresentati in giudizio, né sono stati sentiti sul loro stato d’animo e sulle loro volontà, anzi la scelta denota un apprezzamento negligente ed inadeguato del loro supremo interesse al benessere psico-fisico avrebbero dovuto restare presso i nonni e le zie materne Paradiso e Campanella c. Italia del 12/7/11, Kruskic ed altri c. Croazia del 25/11/14 ed X. c. Lettonia [GC] nel quotidiano del 28/11/13 .Ampia rassegna di norme internazionali e di prassi sulla tutela dei minori. Inserito nei factsheets Children rigths. SEZ.II CASO MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE E INDEX.HU ZRT C.UNGHERIA 2 FEBBRAIO 2016, RIC.22947/13 DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB FAKES DEI LETTORI– RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER. L’organo di autoregolamentazione non è responsabile dei fakes dei lettori. Sono due società di diritto ungherese il MTE è un gruppo di autoregolazione dei contenuti pubblicati dai providers, l’altro è un portale di news. MTE criticò le prassi commerciali dei siti web di vendite immobiliari ritenute contrarie alla tutela dei consumatori e l’altra ditta riprese la notizia. Alcuni lettori misero commenti volgari e scioccanti che le autorità giudiziarie sanzionarono come diffamazioni condannandole per responsabilità oggettiva, le quali eccepirono sempre di non avere alcun obbligo di monitorare e di modificare i posts dei lettori. Presenta alcune analogie col caso Delfi As c. Estonia [GC] nel quotidiano del 16/6/15, ma le conclusioni sono diverse violato l’articolo 10 Cedu libertà d’espressione . Infatti MTE è un’onlus, mentre l’altra ha chiari interessi commerciali nella diffusione dei commenti. Si ribadisca che tecnicamente le due ricorrenti sono considerate editrici dei commenti, ma gli unici responsabili sono gli autori. Pur adottando tutti i mezzi idonei a bloccare e rimuovere tali offese non è garantito il risultato data la vastità del web. Inoltre non si può sottovalutare il ruolo sociale e di scambio di idee della rete, sì che se i commenti non incitano all’odio ed alla violenza non si possono condannare i providers ed i siti che li diffondono, ma rientreranno nell’ambito delle tutele dell’articolo 10. Infine la protezione della reputazione di una persona giuridica e la sua responsabilità sono minori di quelle di una persona fisica anche in base al principio della personalità della pena M’bala M’bala c. Francia, Annen c. Germania e Caragea c. Romania nelle rassegne del 13 e 27/11/15 e 8/1/16 . Inserito nei factsheets New tecnologies.