RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 56, C-50/14 28 GENNAIO 2016 TRASPORTO SANITARIOSSNVOLONTARIATOLIBERA CONCORRENZAITALIA. Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate Ammissibilità . Gli artt. 49TFUE e 56TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. In questi casi, ai sensi del diritto dell’UE, se lo Stato membro consente alle autorità pubbliche di avvalersi di questa facoltà, esse non sono tenute alla previa comparazione delle proposte delle varie associazioni e dato che le autorizza ad esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali siano marginali rispetto all’insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento dell’attività di volontariato di queste ultime. Pregiudiziale sollevata dal Tar Piemonte. La CGUE, però, chiarisce che, per conseguire tali fini, l’attività commerciale deve essere marginale rispetto a quella di volontariato. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati nella sentenza Azienda sanitaria locale numero Spezzino ea. -113/13, EU C 2014 2440 cui si rinvia in toto. EU C 2016 37, C-453/14 21 GENNAIO 2016 SICUREZZA SOCIALEPREVIDENZAPENSIONI ED ALTRE INDENNITÀ Nozione di prestazioni equivalenti Assimilazione delle prestazioni di vecchiaia di due Stati membri dello Spazio economico europeo Normativa nazionale che prende in considerazione le prestazioni di vecchiaia percepite in altri Stati membri ai fini del calcolo dell’importo dei contributi previdenziali. L’art. 5 Lett. A Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le prestazioni di vecchiaia erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria di uno Stato membro e quelle erogate da un regime pensionistico legale di un altro Stato membro, fermo restando che questi due regimi rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, costituiscono prestazioni equivalenti ai sensi di detta disposizione, in quanto entrambe le categorie di prestazioni perseguono il medesimo obiettivo di garantire ai rispettivi beneficiari il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello di cui questi ultimi godevano prima del pensionamento. Già codificata dalle EU C 2015 239 e 643 nella rassegna del 02/10/15. EU C 2015 635, C-276/14 29 SETTEMBRE 2015 IVAATTIVITÀ ECONOMICHE DEL COMUNE SVOLTE AL DI FUORI DELLA SUA VESTE DI AUTORITÀ PUBBLICA. Interpretazione dei termini in modo indipendente Possibilità di qualificare una siffatta unità come soggetto passivo ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112. L’art. 9 .1 Direttiva 2006/112/CE sistema comune d’IVA dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale di cui al procedimento principale scuole, istituti culturali, ispettorati distrettuali e polizia, aziende territoriali pubbliche etc. non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione. Il requisito per comprendere se l’unità è assoggettata al saldo dell’IVA o meno è l’indipendenza dal Comune assenza di vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti della PA degli operatori, che non erano inseriti nella PA, nonché del fatto che essi agivano per proprio conto e sotto la propria responsabilità, organizzavano liberamente le modalità di svolgimento del lavoro e percepivano essi stessi gli emolumenti che costituivano le loro entrate EU C 2007 615 e 2006 121 . Infine la CGUE chiarisce che %& lt %& lt la a= al= anche= applicata= applicazione= che= competente= costituiti= dal= della= detta= deve= di= domanda= e= essere= giudice= giuridici= i= interpretata= lite= norma= per= presupposti= prima= rapporti= relativa= sentenza= sorti= sottoporre= statuisce= sulla= una= & gt & gt EU C 2015 26 nella rassegna del 23/1/15 . Su questo tema e nello specifico sulla possibilità di concedere esenzioni per i contratti programma stipulati da una regione autonoma ed un ente e/o società di diritto pubblico per la fornitura di servizi d’interesse economico generale sanità la CGUE si è pronunciata il 29/10/15 nella EU C 2015 733, C174/14.