RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO PARTEI DIE FRIESEN C. GERMANIA 28 GENNAIO 2016, RIC.65480/11 LEGGE ELETTORALESOGLIE DI SBRARRAMENTOMANCATA ESENZIONE-DISCRIMINAZIONE. Le soglie elettorali non discriminano i piccoli partiti anche rappresentativi di minoranze etniche. Il Partito dei Frisoni, operante solo nel Land della Bassa Sassonia, rappresentante una comunità di 100000 persone su quasi 8 milioni, contestò che lo sbarramento del 5%, previsto dalla legge elettorale locale, gli impediva di accedere al Parlamento e di tutelare la minoranza che rappresentava chiedeva di essere esentato da questa soglia. Contestò invano l’esito delle elezioni del 2008, in cui, per altro aveva ottenuto un numero di preferenze insufficienti ad ottenere un seggio e la Consulta, nel 2010, rilevò che non vi era alcun obbligo di esentare da questa soglia di sbarramento, seppure le leggi elettorali di alcuni Land prevedessero questa possibilità. L’art. 14 punisce le discriminazioni intese come un diverso trattamento di situazioni analoghe in assenza di un giustificato e ragionevole motivo. Per quanto riguarda i partiti minori e/o espressioni di gruppi etnici lo Stato può imporre limiti e apparenti disuguaglianze, come nella fattispecie, %& lt %& lt per correggere= di= discriminazioni= diseguaglianze= ed= evitare= fatto= loro= positive= tra= & gt & gt rispetto al resto della popolazione ed alle altre minoranze Magnago e Sudtiroler Volkpartei c. Italia del 15/4/96 ed Yudak e Sadak c.Turchia [GC] del 2008 . In breve non è lecito sia favorire tra di loro una minoranza od un soggetto portatore d’interessi speciali sia agevolare questi gruppi, rectius una minima percentuale di cittadini, rispetto al resto della popolazione. In ogni caso anche se tutti Frisoni avessero votato non sarebbe stato raggiunto il quorum per essere eletti. Non sono perciò stati violati gli artt. 14 e 3 protocollo 1 libere elezioni Cedu. SEZ. II CASO IASIR C. BELGIO, 26 GENNAIO 2016, RIC.21614/12 RAPINE IN VILLAFERIMENTO DEL PROPRIETARIOCONCORSO IN ASSASSINIO PER FACILITARE LA FUGAAGGRAVANTI. Il dolo eventuale estende le aggravanti per morte al complice della rapina. Nel 2007, a bordo di un’auto rubata, s’introdusse in un’abitazione privata, con un complice, con i volti coperti da passamontagna ed armati, per rubarne un’altra. Ferirono gravemente il proprietario che cercò di difendere il suo bene ed il complice, usando un’arma da guerra, per coprire la fuga, sparò sulla volante della polizia, intervenuta sul posto, uccidendo sul colpo un agente. Fu condannato nel 2011 a 30 anni di reclusione per furto commesso con l’aiuto della violenza o di minacce con l’aggravante della morte per facilitare la fuga .Contesta le violazioni dell’equo processo e della presunzione d’innocenza dato che l’omicidio era stato commesso dal complice. I giudici hanno la possibilità di fornire interpretazioni della legge, purchè siano rispettate le garanzie processuali hanno agito correttamente nel riconoscere l’aggravante al complice. Sulla base di presunzioni di fatto e di diritto è la palese l’apporto materiale e morale alla rapina, tanto che legittimamente è stato riconosciuto quale coautore della rapina. Essendo andato a rapinare pesantemente armato, con un complice, coperti da passamontagna, a bordo di un’auto rubata si presume che si sia configurato, accettandolo, il rischio di aprire il fuoco e causare vittime per coprirsi la fuga è questo dolo eventuale che comporta l’estensione e l’opponibilità %& lt %& lt dell’aggravante coprire= della= fuga= la= morte= per= & gt & gt . Non ci sono state perciò violazioni della presunzione d’innocenza né dell’equo processo ex art. 6 . 1 e 2 Cedu Haxhishabani c.Lussemburgo del 20/1/11 e Ruiz Garcia c.Spagna [GC] del 1999 . SEZ. IV CASO MUNCACIU C. ROMANIA 26 GENNAIO 2016, RIC.12433/11 MANCATA COMUNICAZIONE/NOTIFCA DELLE MEMORIE AVVERSARIEMANCATO RINVIO DELL’UDIENZA-LEGITTIMO IMPEDIMENTOREVOCATORIA DEL MUTUO DA PARTE DELL’AGE. Le parti devono sempre potere presenziare all’udienza e ribattere alle censure ex adverso. Con un contratto di mutuo, assistito dalla garanzia ipotecaria su due immobili di loro proprietà, prestò .30000 ai coniugi G. Adì il tribunale per il suo rimborso e il G.I. ordinò l’adempimento del contratto. Su questa sentenza sì è fondata l’esecuzione forzata, contestata ed annullata dall’AGE dato che, per un’altra sentenza definitiva, i coniugi avevano perso il diritto di proprietà dei beni ipotecati. Il suo appello fu rigettato, perché all’udienza fissata, malgrado l’assenza di entrambe le parti e la richiesta, non presa minimamente in considerazione, di rinviarla per motivi di salute e di voler nominare un nuovo legale più esperto in materia, fu emessa la sentenza gli sposi avevano depositato una memoria, che non fu comunicata al ricorrente, su cui si è basata la stessa. Le Corti interne hanno commesso una doppia e distinta violazione del diritto all’equo processo, indipendentemente se le loro omissioni abbiano danneggiato o meno le parti. Nella fattispecie, pur non essendoci un obbligo di avvertire le parti del deposito, esse devono sempre essere messe nella condizione di consultare gli scritti difensivi prodotti ex adverso per contestarli. Inoltre non c’erano ragioni valide per pronunciarsi inaudita altera parte né per negare il rinvio chiesto per motivi documentati e legittimi violati i diritti di difesa, al contraddittorio e tutte le garanzie processuali. Le autorità interne e le Corti sono quindi venute meno ai loro doveri di assicurare il rispetto dell’equo processo e della buona amministrazione della giustizia Trancikova c. Slovacchia del 13/1/15 e Meftah ed altri c. Francia [GC] del 2002 . Dato che la legge interna consente la possibilità di chiedere una revisione di questa sentenza non sono riconosciuti i danni morali.