RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASI D.A. ED ALTRI C. ITALIA 14 GENNAIO 2016, RIcomma /12, 16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13,13837/13, 22933/13, 13668/13, 13657/13, 22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13,9673/13, 158/12, 3892/12, 8154/12 e 41143/12 DANNI DA EMOTRASFUSIONISANGUE INFETTORIFIUTORETROATTIVITÀ DEI CRITERI SULL’INDENNIZZO. Ricorsi parzialmente inammissibili lo Stato nel 2014 ha adottato un nuovo e più equo sistema d’indennizzo. La CEDU ha dichiarato l’irricevibilità dei ricorsi di centinaia di eredi e di vittime delle emotrasfusioni infette. Lamentavano che l’articolo DM Ministero della salute numero /12 precludesse loro l’indennizzo ex L.201/92 per i termini di prescrizione eccessivamente brevi, malgrado le loro istanze fossero anteriori al 19/1/10. La L.114/14 ha però ovviato a questi inconvenienti, stanziando .100000 ciascuno alcuni sono stati già risarciti, altri sono ancora in attesa, anche se i tempi non sono certi essendo pendenti circa 7000 ricorsi Mikhailenki e altri c. Ucraina del 2004 . La CEDU ha, però, riconosciuto una violazione degli artt. 6 .1, 13 e 1 protocollo 1 per sette ricorrenti ricomma /12 e dell’articolo profilo procedurale ai ricorrenti 1-15 riccomma /12 e 64572/13 per l’eccesiva durata delle cause e per la lunga attesa per ottenere il risarcimento che alcuni devono ancora ricevere. Risarcimenti esosi solo per questi 7 tra oltre . 44000 e quasi .351000 e per gli altri 15 come quantificati nella tabella B allegata in calce alla sentenza cifre e numero di indennizzabili ben lontani da quelli diffusi da alcuni media. SEZ. V CASO MANDET C. FRANCIA 14 GENNAIO 2016, RIC.30955/12 RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ DA PARTE DEL MARITO E DELL’AMANTE DELLA MADRE NASCITA IN CONCOMITANZA DEL DIVORZIO/SEPARAZIONE-DIRITTO AL NOME ED ALL’IDENTITÀ PERSONALE DEL FIGLIO. L’attribuzione del cognome materno rispetta gli interessi del minore conteso conosce le sue origini biologiche e mantiene i rapporti con la famiglia naturale. Una donna ebbe un figlio poche settimane dopo il divorzio, quando già aveva una relazione con un terzo, risultato il padre biologico, dopo che la paternità era stata rivendicata anche dal marito della donna con cui si era riconciliata e rispostata. Al figlio conteso fu imposto il cognome della madre con cui era stato registrato all’anagrafe alla nascita. I ricorrenti sono i due coniugi ed il ragazzo che rivendica i suoi diritti al nome ed all’identità personale. Inserito nei factsheets massimario alle voci Parental Rights e Children’s Rights. Non c’è stata alcuna violazione dell’articolo Cedu. Le Corti interne, con una sentenza salomonica, hanno dimostrato di aver adeguatamente tutelato l’interesse superiore del minore da un lato è stato riconosciuto il suo diritto a conoscere le sue vere origini e quindi è stata assegnata correttamente la paternità biologica all’amante della madre, ma dall’altro, attribuendogli il cognome della donna, gli è stato consentito di vivere nella sua famiglia naturale e di avere rapporti anche col padre %& lt %& lt sociale& gt & gt Nazarenko c. Russia nella rassegna del 17/7/15 . SEZ. III CASO GOUARRÈ PATTE C. ANDORRA 12 GENNAIO 2016, RIcomma /10 TUTELA DEI LAVORATORILICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER CONDANNA OD INDAGINE PENALERETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE. La durata dell’interdizione deve poter essere rivista in caso di nuove norme più favorevoli. Un medico contestò sia il licenziamento che l’interdizione perpetua dalla professione una riforma, approvata nelle more del processo, la limitava alla sola durata della pena 5 anni per abusi sessuali su pazienti . Inserito nei factsheets Work-related rights. Il cp prevede la retroattività delle norme più favorevoli adottate in corso di lite Scoppola c. Italia numero [GC] del 17/9/09 , ma nella fattispecie non solo ciò non è stato fatto, ma nemmeno era prevista una qualsiasi forma di revisione della condanna, sì che risultano violati gli artt. 7 principio di legalità e 13 Cedu. Parere non unanime. Riconosciuto un ricco indennizzo. La violazione dell’equo processo è stata invece parzialmente esclusa per un analogo licenziamento nell’odierno caso Buterlevicute c. Lituania. SEZ. IV CASO MIRACLE EUROPE KFT C. UNGHERIA 12 GENNAIO 2016, RIC.57774/13 VARIAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL G.I. PER DEFLAZIONARE I CARICHI DI GIUSTIZIAESECUZIONE DELL’APPALTO NON A REGOLA D’ARTE-INDENNIZZO. Un giudice, in deroga alle leggi in materia di ripartizione delle competenze, non può assegnare le sue cause ad altri tribunali, pur se oberato di lavoro. La ditta contesta che la sua azione per il risarcimento di un appalto non eseguito come da progetto fu autonomamente, in assenza di leggi precise, assegnata dal G.I. territorialmente competente ad un altro G.I. di una diversa zona per deflazionare il suo carico di lavoro. Le censure furono ripetutamente respinte. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’equo processo, perché la designazione non era avvenuta in base ad una legge, ma su base meramente discrezionale per motivi di economia giudiziaria. Ciò viola anche i principi di imparzialità, indipendenza e di certezza del diritto tutelati non solo dalla CEDU, ma anche dalla costituzione ungherese, in deroga alla separazione dei poteri Savino ed altri c.Italia del 28/4/09 e McFarlane c. Irlanda [GC] del 10/9/10. Palese anche la deroga ai principi stabiliti dalla Commissione europea per la democrazia attraverso la tutela del diritto, c.d. Commissione di Venezia.