RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 784, C-345/14 26 NOVEMBRE 2015 LOCAZIONE COMMERCIALE DIRITTO DEL LOCATARIO DI OPPORSI ALLA LOCAZIONE DI SPAZI COMMERCIALI AL CONCORRENTE CENTRI COMMERCIALI. Nozione di accordo avente per oggetto di restringere la concorrenza”– Contratti di locazione commerciale–Applicazione di una normativa nazionale analoga. L’art. 101 § . 1 TFUE dev’essere interpretato nel senso che la sola circostanza che un contratto di locazione commerciale di un supermercato situato in un centro commerciale contenga una clausola che accorda al locatario il diritto di opporsi alla locazione da parte del locatore, all’interno del medesimo centro, di spazi commerciali ad altri locatari, non implica che tale contratto abbia per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione. Possono essere considerati come costitutivi di un accordo avente per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di detta norma, i contratti di locazione commerciale, quali quelli di cui al procedimento principale, di cui si accerti, al termine di un’approfondita analisi del contesto economico e giuridico nel quale questi ultimi si inseriscono, nonché delle peculiarità del mercato di riferimento interessato, che contribuiscono in maniera significativa a un’eventuale compartimentazione di tale mercato. L’importanza del contributo di ciascun contratto a tale compartimentazione dipende, segnatamente, dalla posizione delle parti contraenti su detto mercato e dalla durata di tale contratto. Per ravvisare ciò si deve avere una visione globale del mercato e vagliare una pluralità di elementi accessibilità al mercato di nuovi concorrenti, numero, dimensione degli operatori, concentrazione del mercato, abitudini e fidelizzazione dei consumatori verso le marche presenti nel centro commerciale etc. EU C 1991 91, 2013 160, 2014 2204 e 2015 184 . EU C 2015 781, C-509/14 26 NOVEMBRE 2015 POLITICA SOCIALE TUTELA LAVORATORI APPALTI ESTERNALIZZIONE DEI SERVIZI TRASFERIMENTO D’IMPRESA. Mantenimento dei diritti dei lavoratori– Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario – Impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico – Fornitura del servizio da parte di un’altra impresa in forza di un contratto di gestione di servizi pubblici – Decisione di non prorogare tale contratto dopo la scadenza – Mantenimento dell’identità dell’entità economica – Attività che si basa essenzialmente sulle attrezzature – Mancata riassunzione del personale. L’art. 1 § .1 Direttiva 2001/23/CE ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa pubblica, incaricata di esercitare un’attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un’altra impresa, mettendo a disposizione di quest’ultima le infrastrutture e le attrezzature necessarie di cui essa è proprietaria, e in seguito decida di porre termine a tale contratto senza riassumere il personale di quest’ultima impresa, con la motivazione che in futuro avrebbe gestito essa stessa detta attività con il proprio personale. La nozione di trasferimento d’azienda ed i criteri per ravvisarla o meno anche in questi peculiari casi sono stati già codificati dalle EU C 2011 24 e 2003 629. EU C 2015 779, C-166/14 26 NOVEMBRE 2015 APPALTI RISARCIMENTO DANNI DECADENZA. Principi di effettività e di equivalenza– Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici– Termine di ricorso– Normativa nazionale che subordina l’azione di risarcimento alla previa constatazione dell’illegittimità della procedura– Termine di decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla conoscenza dell’illegittimità da parte del richiedente. Il diritto dell’UE, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. Sul punto si rinvia a quanto già esplicato nelle note alla EU C 2015, nel quotidiano del 7/10/15 ed alla EU C 2015 166 nella rassegna del 13/3/15.