RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO EBRAHIMIAN C. FRANCIA 26 NOVEMBRE 2015, RIC.64846/11 DIRITTO A MANIFESTARE LA PROPRIA FEDE E TUTELA DEL LAVORO VELO ISLAMICO. La laicità dello Stato consente il licenziamento disciplinare della lavoratrice che rifiuta di togliersi il velo islamico. Solo dopo il licenziamento rectius il mancato rinnovo del contratto seppe che era dovuto alle lamentale dei pazienti era assistente sociale in un ospedale perché ostentava il velo e rifiutava di toglierlo per lei era discriminatorio. Tutti i ricorsi interni sono stati vani. Si noti che recenti riforme hanno vietato d’indossarlo e che una sentenza del Consiglio di Stato svolge anche funzioni analoghe alla nostra Consulta del 2000 vietava ai dipendenti pubblici di ostentare la propria fede religiosa con simboli compresi indumenti per la donna il divieto era limitato ai soli docenti, per i giudici interni a tutto il pubblico impiego ed era fondato sui principi di neutralità e di laicità dello Stato i dipendenti statali hanno un dovere di discrezione e di non influenzare od interferire con le scelte religiose altrui. La CEDU ha escluso la violazione dell’articolo 9 Cedu. Inserito nei factsheets alle voci Religious symbols and clothing Freedom of religion Factsheet e Work-related rights . Confermando quanto esplicato nel caso Edweida c. Regno Unito del 2013, in cui sono analizzate nel dettaglio le leggi interne, internazionali e la prassi sull’ostentazione di simboli religiosi e richiamando la sua giurisprudenza costante sul punto, la CEDU ricorda come i principi di neutralità e di laicità sono assurti a libertà fondamentali, sì che la ricorrente avrebbe dovuto attenersi alle direttive che le vietavano d’indossare il velo Martinez Fernandez c. Spana [GC] del 2014 e Kurtulmus c. Turchia del 2006 . Inoltre la sentenza del CDS deve essere interpretata nel senso che, in base a detti principi, c’è il dovere per tutti i dipendenti pubblici di non ostentare la propria fede. Infine detti principi sono ormai costituzionalmente garantiti. L’interferenza dello Stato è quindi lecita perché persegue scopi legittimi e fondati sulle leggi interne. Confermata la liceità del recesso, escludendo la violazione dell’articolo 6 Cedu, anche per l’altro analogo caso deciso oggi Regner c. Repubblica Ceca il ricorrente fu licenziato dal posto di assistente del viceministro della Difesa perché non gli fu rinnovata l’autorizzazione ad accedere ai segreti di Stato sulla base di una soffiata” anonima circa un suo presunto rifiuto di collaborare con i servizi di intelligence. SEZ. V CASO ANNEN C. GERMANIA 26 NOVEMBRE 2015, RIC.3690/10 GOGNA MEDIATICA CONTRO MEDICI ABORTISTI-LIMITI ALLA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE PRO LIFE VS ABORTO. È lecito manifestare con volantini e sul sito web la propria contrarietà all’aborto. È una militante antiabortista che inserì nelle cassette della posta in prossimità di una clinica diurna, in cui si praticavano aborti, volantini in cui attaccava due anestesisti che vi lavoravano inseriti in una lista online sul foglio era indicato il sito web pro life di medici abortisti con gli indirizzi ed altri dati personali, esponendoli ad una gogna mediatica. In esso, poi, si metteva in dubbio che le leggi consentissero, a certe condizioni, la possibilità di praticarlo, si criticava la mancanza di azioni penali contro la madre ed i medici invocata dai militanti perché l’aborto era posto sullo stesso piano dell’Olocausto. Fu condannata e le fu ingiunto di cessare il volantinaggio e di cancellare detta lista online. È stato violato l’articolo 10 Cedu sia da un punto di vista materiale che procedurale, limitatamente all’ingiunzione di cancellare la lista dei medici dal sito web le Corti non hanno tenuto conto del limitato impatto geografico e che, pur se il sito web avrebbe potuto avere una vasta diffusione, erano stati gli stessi medici a dichiararsi pubblicamente abortisti non è stata perciò violata la loro privacy. Inoltre la ricorrente ed il sito si lamentavano di una carenza di previsione penale che punisse l’aborto, come sopra esplicato ed infine non hanno fatto, come erroneamente sostenuto dai giudici, alcun parallelismo tra l’aborto, l’attività dei medici criticati, l’Olocausto ed il nazismo Lombardo Vallauri c. Italia del 20/10/09 e Ringier Axel Springer Slovacchia sas c. Slovacchia n. 2 e 3 del 7/1/14 . Erano mere critiche senza alcun incitamento alla violenza, rientranti perciò nell’alveo della libertà d’espressione ex articolo 10. SEZ. V CASO BASENKO C. UCRAINA, 26 NOVEMBRE 2015, RIC.24213/08 MULTA PER MANCANZA DI BIGLIETTO DEL BUS RIFIUTO DI PAGARLA SCONTRI COL CONTROLLORE FERITE INDENNIZZO. Lo Stato deve individuare e punire i colpevoli dell’aggressione del passeggero, che, parimenti, ha diritto ad agire giudizialmente per un rapido indennizzo. Fu accusato di viaggiare sul bus senza biglietto e, senza dargli la possibilità di difendersi, fu gravemente aggredito dal controllore riportò una frattura al ginocchio ed altri traumi. Inizialmente il controllore non fu perseguito, poi fu condannato nel 2007 ed agì civilmente contro il vettore per essere indennizzato, ma gli fu negato perché non fu dimostrato che l’aggressore stesse agendo nello svolgimento delle sue mansioni. La CEDU ha ravvisato la violazione degli artt. 3 e 13 Cedu l’inchiesta penale per accertare le responsabilità per l’aggressione non è stata indipendente, efficacie e sotto il controllo pubblico, ciò gli ha impedito di ottenere un indennizzo rapido e certo.Lo Stato è venuto meno ai suoi doveri imposti da dette norme Hassan c. Regno Unito [GC] del 2014, Sizaraev c. Ucraina del 17/1/13 e Wos c. Polonia del 1/3/05 .