RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 763, C-455/15 PPU 19 NOVEMBRE 2015 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION RESPONSABILITÀ GENITORIALE RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA EMESSA DA UN ALTRO GIUDICE. Non si può invocare la clausola sull’ordine pubblico ex articolo 23 Regolamento 2201/2003 per rifiutare l’exequatur di una sentenza emessa da un altro Stato dell’UE. L’articolo 23, Lett. A Regolamento CE n. 2201/2003 responsabilità genitoriale e matrimoniale deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull’affidamento di un minore di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore. Come già esplicato nella EU C 2015 471 nella rassegna del 31/7/15, relativa, però, all’exequatur di una sentenza sulla tutela del copyright un giudice che deve omologare una sentenza straniera non può rifiutare di farlo invocando la clausola sull’ordine pubblico di cui all’articolo 23. Infatti può essere invocata solo in rare e tassative ipotesi l’exequatur può ledere un diritto fondamentale o nel nostro caso un interesse superiore del minore. La lite era sulla restituzione dei figli di una coppia la madre lo aveva sottratto al padre che vive in Svezia e li aveva portati con sé in Lituania cfr. anche CEDU Henrioud c. Francia nella rassegna del 6/11/15 . EU C 2015 764, C-325/14 19 NOVEMBRE 2015 COPYRIGHT TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA CAVO, SATELLITE E RETE XLDS. Comunicazione al pubblico – Nozioni di comunicazione” e di pubblico” – Distribuzione di programmi televisivi – Procedimento denominato immissione diretta”. L’articolo 3 § . 1 Direttiva 2001/29/CE diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che un organismo di diffusione radiotelevisiva non effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali, senza che detti segnali durante o a seguito di tale trasmissione siano accessibili al pubblico, e successivamente tali distributori inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano guardare tali programmi, a meno che l’intervento dei distributori in questione costituisca soltanto un semplice mezzo tecnico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Fermo restando che in ogni caso è sempre necessario il consenso dell’autore, si noti che queste nozioni ed i principi su cui si fonda tale massima sono già stati esplicati dalle EU C 2013 147, 2011 631 e 648. Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche si rinvia a quanto esplicato circa la EU C 2015 199 nella rassegna del 26/3/15. EU C 2015 766, C-241/14 19 NOVEMBRE 2015 IRPERF LAVORATORE FRONTALIERO CLASSICO ED ALL’INVERSO ACCORDI BILATERALI TRA UE, I SUOI STATI MEMBRI E LA SVIZZERA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE. Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sulla nazionalità – Cittadino di uno Stato membro dell’UE – Ripartizione della competenza tributaria – Collegamento fiscale – Nazionalità. I principi di non discriminazione e della parità di trattamento, enunciati all’articolo 2 dell’accordo bilaterale tra l’UE, i suoi Stati membri e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21/6/99 e l’articolo 9 del suo allegato I devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, come quella del 1971 novellata nel 2002 tra Germania e Svizzera, in forza della quale la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un contribuente tedesco che non possiede la cittadinanza svizzera, benché quest’ultimo abbia trasferito la sua residenza dalla Germania alla Svizzera pur mantenendo il suo luogo di lavoro dipendente nel primo di tali Stati, spetta allo Stato della fonte di tali redditi, ossia alla Germania, mentre la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un cittadino svizzero che si trovi in una situazione analoga spetta al nuovo Stato di residenza, nel caso di specie alla Confederazione svizzera. Disciplina l’ipotesi di lavoratore transfrontaliero all’inverso mantiene la sede lavorativa in patria, ma si trasferisce in Svizzera il datore era svizzero anche se la holding controllante aveva la sede principale in Germania . In questi casi il lavoratore, che nei 5 anni precedenti ha pagato le tasse in patria, può essere assoggettato, per il primo anno dal cambio di residenza, a saldarle anche in Svizzera. EU C 2013 121 e 1998 221 .Quanto stabilito da questa pronuncia è completato dall’altra sentenza della stessa data la EU C 2015 765, C-632/13 il ricorrente aveva sempre lavorato in Svezia, in cui produceva la maggior parte del proprio reddito, ma viveva in Finlandia lavoratore transfrontaliero classico in cui pagava solo un mutuo immobiliare per i principi della doppia imposizione e della libertà di movimento non è discriminatorio ex articolo 21 TFUE che goda delle deduzioni fiscali previste per i cittadini svedesi, pur non risiedendovi EU C 2010 148, 2006 703 e 2004 403 . È palese come, per quanto sopra esplicato, questi principi vigano anche per i numerosi lavoratori italiani che svolgano le proprie attività in Svizzera od all’estero.