RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I CASO MIKHAYLOVA comma RUSSIA 19 NOVEMBRE 2015, RIC.46998/08 GRATUITO PATROCINO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONE PER SCIOPERI ILLEGALI. Negare il gratuito patrocinio in questi peculiari casi viola doppiamente l’articolo 6 Cedu. Lamenta di non aver potuto usufruire di un’assistenza legale gratuita fu accusata di aver preso parte ad una manifestazione illegale e condannata ad una multa. Tutti i ricorsi anche alla Consulta furono rigettati. Inserito nei factsheets Elderly people and ECHR. La CEDU ravvisa una duplice deroga ai diritti all’equo processo ed all’assistenza legale articolo 6 § § . 1 e 3 Cedu . In primis il suo processo non è stato equo la sanzione amministrativa contro la partecipazione a manifestazioni non autorizzate, prevedendo la pena del carcere od una multa d’importo relativamente basso, denota, invero, una natura punitiva e dissuasiva tipica del penale, tanto che il relativo giudizio dovrebbe essere sussunto sotto questo ramo del diritto anziché sotto l’amministrativo. Tale procedura impone restrizioni alle libertà personali e di riunione e di conseguenza era prioritario il diritto ad avere un’assistenza legale principio cardine tutelato dall’articolo 6 e, essendo priva di fondi, di avere accesso al gratuito patrocinio Allen c. Regno Unito [GC]del 2013 e Grande Stevens ed altri c. Italia del 4/3/14 nel quotidiano del 5/3/14 . SEZ.II CASO ÖZEL ED ALTRI comma TURCHIA 17 NOVEMBRE 2015, RICcomma 14350/05, 15245/05 E 16051/05 MORTI PER TERREMOTO MANCATA ADOZIONE DI MISURE ANTISMICHE MANCANZA DI PERMESSI AMMINISTRATIVI USO DI MATERALI NON ADEGUATI. Lo Stato deve punire penalmente, evitando le prescrizioni, chi non adottò le misure antisismiche ed indennizzare rapidamente le vittime. Il 17/8/99 un violento terremoto provocò 198 morti e numerosi feriti, perché gli edifici erano stati costruiti in una zona classificata a massimo rischio sismico, senza aver adottato le dovute misure protettive ed erano stati usati materiali scadenti. Poi si scoprì che non erano state rilasciate le dovute autorizzazioni alla società che edificò le abitazioni crollate, ma per un cavillo burocratico non fu possibile processare penalmente i funzionari comunali. Quello contro le tre ditte socie del costruttore ed i responsabili scientifici portarono a due sole condanne, mentre gli altri si estinsero per prescrizione. L’azione civile d’indennizzo è ancora pendente. Inserito nei factsheets Enviroment. Palesi le analogie col terremoto dell’Abruzzo del 6/4/09 e le conseguenti azioni legali. La CEDU ha riconosciuto una violazione dell’articolo 2 sotto il profilo procedurale, che ha assorbito anche le doglianze ex artt. 6,13 e 1 protocollo 1 Cedu lo Stato aveva l’obbligo di rinviare a giudizio tutti i colpevoli e di evitare che le azioni penali si prescrivessero Asaye Genc c. Turchia del 27/1/15, Altug ed altri c. Turchia nella rassegna del 3/7/15 e G.N. ed altri c. Italia del 1/12/09 . Inoltre contrasta con il principio di rapido indennizzo l’eccessiva durata delle cause civili per la refusione dei danni 8-12 anni .Non c’è alcuna violazione dell’articolo 2 per quanto riguarda la mancata adozione di misure preventive e di misure per far fronte all’emergenza parere non unanime . Risarciti con €.34000 complessivi. SEZ. II CASI SEFER E MERYEM YILZMAN comma TURCHIA E TANIŞMA comma TURCHIA 17 NOVEMBRE 2015, RICcomma 611/12 E 32219/05 NONNISMO MORTE DI UN MILITARE IN SERVIZIO E/O DURANTE LA NAJA INDENNIZZO. I congiunti dei militari morti in servizio devono poter agire per l’indennizzo certo e rapido. Sono i genitori e la sorella di due militari morti in servizio il primo per lo scoppio di una granata durante la ronda, l’altro era un cadetto che fu trovato morto per le percosse subite da un suo superiore davanti ai camerata ed ad altre persone durante la naja. Le inchieste penali interne degli organi militari portarono ad un nulla di fatto ed all’assoluzione dei superiori. Le procedure per l’indennizzo furono rigettate. Lamentano a mancanza d’imparzialità delle Corti interne, di un equo processo e di un’inchiesta effettiva e rapida ex artt. 2 e 6 § .1 Cedu. La CEDU ha escluso la violazione dell’articolo 2, sotto entrambi i profili, perché le autorità interne hanno cercato di chiarire l’accaduto erano casi isolati e, in quello Yilzman, rientrava nei rischi dell’assolvimento dei suoi doveri. La CEDU nota che le modalità di costituzione dell’Alta Corte amministrativa militare, che ha vagliato la richiesta ed il rigetto dei ricorsi per un mero cavillo burocratico, contrastano con l’equo processo ed i principi di imparzialità ed indipendenza delle corti è stato, de facto, negato l’accesso al tribunale ed al dovuto indennizzo Mottola ed altri del 4/2/14, Abdullah Yilmaz c. Turchia del 17/6/08 ed Yabuz ed altri c. Turchia del 25/5/00 . SEZ. IV CASO PREITE comma ITALIA 17 NOVEMBRE 2015, RIC.28976/05 ESPROPRIAZIONE CRITERI DI CALCOLO DELL’INDENIZZO. L’indennizzo per l’espropriazione del terreno si calcola sul suo valore di mercato. Classico caso di espropriazione di un terreno agricolo. Il ricorrente lamenta che ricevette un indennizzo calcolato sul valore del terreno secondo i parametri indicati nel piano urbanistico anziché secondo il valore di mercato dello stesso. Confermata la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 e l’indirizzo giurisprudenziale descritto nel caso Giannitto c. Italia nel quotidiano del 28/1/14.