RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 710, C-251/15 21 0TTOBRE 2015 NOZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE – ESPRATRIO - PRESUPPOSTI DELLA PROROGA DELLA COMPETENZA - CONTUMACIA. Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale – Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo – Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio dal giudice adito. L’azione con cui uno dei genitori chieda al giudice di sopperire al mancato consenso dell’altro genitore agli spostamenti del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del medesimo ed al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso ricade nella sfera di applicazione ratione materiae del Regolamento n. 2201/2003 responsabilità matrimoniale e genitoriale e ciò sebbene l’emananda decisione in esito a tale azione debba essere poi presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore stesso sia cittadino nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del passaporto. L’art. 12 § .3 Lett.B. dello stesso dev’essere interpretato nel senso che non può ritenersi che la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento , ai sensi di tale disposizione, in base al solo rilievo che il mandatario ad litem rappresentante della controparte citata in giudizio, nominato d’ufficio dal giudice stesso a fronte dell’impossibilità di notificare alla controparte medesima l’atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione di detto giudice. La definizione di < < responsabilità genitoriale> > ed i principi di diritto per individuare correttamente la giurisdizione in questi casi sono codificati dalle EU C 2012 255 e 2014 2195. EU C 2015 565, C-160/14 9 SETTEMBRE 2015 TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA – TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - OBBLIGO DI RINVIO PREGIUDIZIALE - ASSENZA DI RIMEDI INTERNI - RISARCIMENTO DANNI. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti – Nozione di trasferimento di stabilimento – Pretesa violazione del diritto dell’UE imputabile a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso di diritto interno – Normativa nazionale che subordina il diritto al risarcimento del danno derivante da una simile violazione al previo annullamento della decisione che ha occasionato tale danno. L’art. 1 § .1 della Direttiva 2001/23/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la nozione di trasferimento di uno stabilimento comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa. L’art. 267, comma 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di trasferimento di uno stabilimento di cui tale norma in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all’interpretazione di tale nozione e da ricorrenti difficoltà d’interpretazione della medesima nei vari Stati membri. Il diritto dell’UE e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’UE commessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, come previa condizione, l’annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso. Il fine ultimo è quello di tutelare i rapporti di lavoro in caso di cambi di proprietà. I criteri per individuare tale nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà e per comprendere se viga o meno l’onere di rinvio alla GCUE per il giudice interno adito questioni di diritto dell’UE ed assenza di rimedi interni contro la sua decisione sono già stati codificati dalle EU C 2014 124, 2005 552, 2009 85 e 2003 513.