RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.V CASO BASYUK C. UCRAINA 5 NOVEMBRE 2015, RIC.51151/10 OMICIDIO STRADALEDIRITTO ALLA VITAMANCATO PROCESSO PENALE. Le indagini per un processo penale contro il conducente dell’auto che ha ucciso una ragazza devono essere rapide ed efficaci. È il padre di una ragazza morta nel 2005, dopo oltre due mesi di agonia in ospedale, per un incidente stradale. Lamenta che l’inchiesta penale sull’accaduto è stata troppo lunga, inefficacie, ha subito molti ingiustificati rinvii, con cambi di investigatori e di CTU, senza che si sia giunti ad un processo penale contro il conducente. Ogni Stato si deve dotare di un sistema giudiziario ed amministrativo che funga da deterrente contro gli atti che possano mettere in pericolo la vita e l’incolumità altrui. L’indagine ed il risarcimento devono essere rapidi, efficaci ed effettivi, criteri che non si ravvisano nella fattispecie. Ergo lo Stato è venuto meno ai suoi doveri di cura e protezione ed ha violato l’articolo sotto il profilo processuale Iordo c. Svizzera [GC] del 2014 ed Anna Todorova c. Bulgaria del 24/5/11 . L’Ucraina è recidiva sul punto. In un altro recentissimo caso ha anche rilevato come questa norma venga violata per la carenza d’informazioni fornite alla famiglia sull’avanzamento dell’inchiesta lari c. Moldavia del 15/9/15 . SEZ. V CASO HENRIOUD C. FRANCIA 5 NOVEMBRE 2015, RIC.2144/11 BAMBINI CON LA VALIGIACONSEGUENZE DELLA TARDIVA NOTIFICA DI UN ORDINE RESTRITTIVO CONTRO LA MADRERIFIUTO DI RESTITUIRE I FIGLI AL PADRE. Le Corti interne abbandonino i formalismi e pensino al benessere dei minori. Vive in Svizzera ed era sposato con una francese da cui ebbe un figlio il divorzio aveva stabilito l’affido condiviso. Fece emettere un divieto di espatrio con relativo ordine restrittivo la madre non poteva lasciare la Svizzera con il figlio , ma fu notificato quando la donna era già fuggita in Francia. Vani tutti i tentativi di farsi restituire il bimbo per il comportamento ostativo delle autorità francesi che considerarono la revoca dell’ordine restrittivo coma una regolarizzazione del comportamento della madre. Inserito nei factsheets International child abductions.Pur rilevando che c’è un concorso di colpa del ricorrente e soprattutto una negligenza del suo legale, rileva come la Convenzione dell’Aja artt. 13 bis sia molto chiara nel tutelare il ricorrente e soprattutto l’interesse supremo del minore al suo benessere psicofisico. La S.C. è stata eccessivamente ed ingiustificatamente formale nel respingere, per un presunto vizio procedurale, il ricorso del ricorrente ledendo in maniera irrimediabile il benessere del bimbo ed il loro diritto alla serenità familiare violati gli artt. 6 .1 e 8 Cedu. SEZZ. I E IV CASI YAGUBLU C.AZBERBAIJAN, STANKIEWICZ ED ALTRI C. POLONIA numero E BESTRY C. POLONIA. 5 E 3 NOVEMBRE 2015, RICC.31709/13, 48053/11, 57675/10 LIBERTÀ DI ESPRESSIONERAPPORTI TRA STAMPA E POLITICAPOLITICO GIORNALISTA. Si devono sempre bilanciare i diritti di cronaca con la reputazione altrui sia che il politico sia giornalista che %& lt %& lt attaccato& gt & gt dalla stampa. In questi casi si esaminano varie sfumature di questo difficile rapporto nel primo il ricorrente è un politico ed editorialista per un noto giornale che fu arrestato mentre seguiva, per lo stesso, una violenta rivolta di alcuni residenti di una cittadina contro un ministro e la sua famiglia. Fu condannato ed incarcerato lamenta una violazione dell’art. 5 Cedu. Nel secondo un giornalista ed il redattore di un noto quotidiano sono stati condannati per una serie di articoli in cui evidenziavano che una recente riforma tributaria era stata fatta per agevolare la mafia e nell’ultimo un politico concordò un’intervista con un giornalista che rivelò un suo scandalo sessuale-pedofilo, la quale era stata concordata e registrata per telefono. Con una conferenza stampa il politico smentì il tutto calunniando e diffamando il cronista che lo denunciò vittoriosamente in sede civile, sottendendo un tentativo di estorsione da parte del politico. Fu condannato alle pubbliche scuse sulla stampa, così come le aveva ricevute dagli autori dell’articolo incriminato. In questi due casi è stato invocata una lesione dell’articolo Cedu. Su questo ultimo punto la CEDU ha avuto pareri apparentemente dicotomici. In generale non dovrebbero essere poste restrizioni ad affermazioni ed informazioni attinenti al dibattito politico ed a questioni di pubblico interesse, salvo che tali limiti siano proporzionati e giustificati da una legge e/o dalla tutela di supremi interessi confliggenti. Il compito della CEDU è quello di vagliare se le Corti interne hanno adottato misure pertinenti, sufficienti e proporzionate nel caso Bestry è prevalsa la tutela dell’onore e della reputazione dei giornalisti perciò la condanna è stata equa e ragionevole, tanto più che non c’era alcuna prova fattuale di un complotto nei confronti del politico Von Hannover c. Germania numero [GC] del 2012 e Perna c. Italia del 2003 . Nel caso Stankiewicz, per le stesse ragioni, la condanna è stata considerata un’interferenza illecita e sproporzionata l’editoriale non era un attacco personale ad un politico, bensì un contributo al dibattito politico su un tema di pubblico interesse sul quale i cittadini avevano diritto di essere informati e di formarsi una libera opinione Blaja news sp. Z.o.o. c. Polonia del 26/11/13 .Infine il primo caso è identico a quello Ilgmar Mamadov c. Ucraina del 22/5/14 sono state usate le stesse prove e la detenzione è persistita malgrado l’arresto non fosse giustificato né fondato su motivi ragionevoli. Ricco risarcimento.