RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 737, C-583/14 29 OTTOBRE 2015 CONTROLLI STRADALI LOTTA ALLE FRODI FISCALI AUTO IMMATRICOLATE ALL’ESTERO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Cittadinanza dell’Unione Libera circolazione delle persone e dei capitali – Circolazione stradale – Conducenti residenti nello Stato membro di cui trattasi – Obbligo di fornire subito e sul posto, durante un controllo di polizia, la prova della regolarità dell’utilizzo di veicoli immatricolati in un altro Stato. L’art. 63 § . 1 TFUE osta a una normativa nazionale, la quale disponga che, in linea di principio, sulla rete stradale dello Stato membro di cui trattasi possono circolare solo i veicoli provvisti di un’autorizzazione amministrativa e di targhe di immatricolazione rilasciate da tale Stato membro e che, se un soggetto residente in questo medesimo Stato intende avvalersi di una deroga alla norma suddetta, fondata sul fatto che egli utilizza un veicolo messogli a disposizione dal titolare dello stesso stabilito in un altro Stato membro, tale residente deve essere in grado di dimostrare subito e sul posto, durante un controllo di polizia, che egli soddisfa i requisiti di applicazione di detta deroga, come previsti dalla normativa nazionale in parola, a pena di inflizione immediata e senza possibilità di esenzione di una sanzione pecuniaria equivalente a quella applicabile in caso di violazione dell’obbligo di immatricolazione. Il fatto che i cittadini dell’UE art. 20 TFUE siano meno soggetti dei lavoratori art. 45 TFUE ai criticati controlli di polizia e godano di deroghe alla contestata norma, volta a contrastare le frodi fiscali connesse alle auto immatricolate all’estero per non saldare la tassa sull’immatricolazione, non giustifica tale condotta che impone illegittimi, sproporzionati ed ingiustificati vincoli alla libertà di circolazione di persone e di capitali EU C 2013 705 e 2012 246 . EU C 2015 735, C-490/14 29 OTTOBRE 2015 TUTELA DELLE BANCHE DATI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Carte topografiche – Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati – Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo – Considerazione della destinazione di una carta topografica per l’utente. L’art. 1 § . 2 Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che i dati geografici che terzi estraggano da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un’altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come elementi indipendenti di una banca di dati ai sensi di detta disposizione. La fattispecie è di difficile esegesi per la portata ampissima riconosciuta alla tutela delle banche dati. La giurisprudenza costante della CGUE prevede che il valore informativo autonomo di un elemento estratto da una raccolta deve essere stimato tenendo conto del valore dell’informazione non per un utente di riferimento della raccolta in questione, ma per qualsiasi terzo interessato all’elemento estratto. In tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato che i dati relativi a un incontro di calcio che erano stati estratti, da parte di una società di organizzazione di giochi d’azzardo, da una raccolta creata dagli organizzatori di un campionato di calcio e contenente informazioni su tutta la serie di incontri del campionato, avevano un valore autonomo in quanto fornivano informazioni rilevanti per i terzi interessati, vale a dire i clienti della società di organizzazione dei giochi di azzardo v. sentenza Fixtures Marketing, C 444/02, EU C 2004 697 . Ergo i dati di una raccolta che sono sfruttati economicamente in modo autonomo, come nella fattispecie, costituiscono elementi indipendenti di una banca di dati ai sensi di detta norma, nella misura in cui, successivamente alla loro estrazione, forniscono informazioni rilevanti per i clienti della società che se ne serve EU 2012 115 e 204 697 .